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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20840/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte regionale che ha confermato la tassazione in misura proporzionale (1%) dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla sentenza n. 9564/18 del Tribunale di Milano. La sentenza di merito aveva revocato il decreto ingiuntivo per integrale pagamento intervenuto in corso di causa ma, contestualmente, aveva accertato l'esistenza e l'ammontare del credito (euro 34.869.518,48). Banco BPM ha dedotto che quella pronuncia non fosse una sentenza di accertamento patrimoniale soggetta all'imposta proporzionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, ma dovesse rientrare nell'ipotesi di sentenza non recante condanna, sanzionabile con imposta in misura fissa (art. 8, comma 1, lett. d)), e ha sollevato inoltre censure procedurali sulla motivazione e su presunte omesse pronunce.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, nel caso di sentenza che revoca un decreto ingiuntivo per pagamento intervenuto in corso di causa ma contiene comunque un espresso accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito, la pronuncia ha natura di accertamento del credito e rientra nell'ambito dell'art. 8, comma 1, lett. c) della Tariffa Parte I allegata al d.P.R. n. 131/1986, imponendo l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (1%). Le censure sulla motivazione e sulla omissione di pronuncia sono state ritenute infondate: la sentenza impugnata è sufficientemente motivata e non sussiste omessa pronuncia rilevante ai sensi dell'art. 112 c.p.c. Sono state rigettate anche le deduzioni relative a presunta natura 'non condannatoria' della sentenza. Spese di lite a carico della ricorrente, liquidate in euro 9.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito; rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, art. 8, comma 1, lett. c)

    art. 8, comma 1, lett. c), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Ritenuta applicabile alle sentenze che accertano l'esistenza di un credito (anche se poi estinto), facendo ricadere tali pronunce tra gli atti a contenuto patrimoniale soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale (1%).

  • Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, art. 8, comma 1, lett. d)

    art. 8, comma 1, lett. d), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Distinta dall'ipotesi lett. c); riguarda sentenze senza contenuto patrimoniale positivo (es. sentenze 'non recanti condanna') che possono rientrare nella tassazione in misura fissa. Non applicabile se la sentenza accerta l'esistenza e l'ammontare di un credito.

  • Codice di procedura civile, art. 645

    Richiamato per inquadrare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la natura delle pronunce rese nel relativo procedimento (accertamento del credito e revoca del provvedimento per pagamento).

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 4

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norma che regola i motivi di ricorso per cassazione (nullità per violazione di legge e per omessa pronuncia). La Corte ha ritenuto i motivi della ricorrente infondati nei limiti di questo sindacato.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Riferito alla contestazione di omessa pronuncia; la Corte ha precisato che il vizio ricorre solo quando manca qualsiasi decisione sulla questione decisiva, mentre nel caso di specie la Corte regionale aveva deciso qualificando la sentenza come accertamento.

  • Costituzione, art. 111, sesto comma

    art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato in relazione al contenuto minimo della motivazione; la Corte ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata soddisfa il minimo costituzionale richiesto.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, come integrato dalla legge n. 228/2012, art. 1, comma 17

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012; art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    Prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto irrilevanti le censure prospettate alla luce della sufficiente motivazione della pronuncia impugnata.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 36

    art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in connessione con le censure sulla motivazione: la Corte ha ritenuto le deduzioni infondate.

Massime di principio

  • Una sentenza che, pur revocando un decreto ingiuntivo per pagamento intervenuto, contiene un espresso accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito deve essere qualificata come pronuncia di accertamento patrimoniale e non come pura pronuncia processuale priva di contenuto patrimoniale.
  • Le sentenze di accertamento dell'esistenza di ricchezza o credito, anche se il credito è poi estinto, rientrano nell'ambito dell'art. 8, comma 1, lett. c) della Tariffa e sono soggette all'imposta di registro in misura proporzionale (1%), essendo valutata la capacità contributiva nella sua potenzialità e non nella mera effettività adempiitiva.
  • Per ottenere la tassazione in misura fissa (lett. d)), occorre dimostrare l'assenza di qualsiasi contenuto patrimoniale positivo nella pronuncia; il semplice fatto che il pagamento sia intervenuto in corso di causa non declassa automaticamente una dichiarazione di credito a mero atto processuale.
  • Le censure sulla motivazione e sull'omessa pronuncia in cassazione sono soggette a un sindacato limitato: deve emergere dal testo della sentenza un vizio del 'minimo costituzionale' della motivazione (mancanza totale, contraddittorietà insanabile o motivazione incomprensibile) o una vera omissione di decisione su questione decisiva.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di un ulteriore contributo unificato secondo le norme vigenti; è quindi rilevante valutare il merito e le probabilità di successo prima di proporre impugnazione.

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