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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30709/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del mantenimento del trattamento retributivo percepito nel corpo militare (assegno ad personam) dopo il transito nei ruoli civili conseguente al riordino della Croce Rossa Italiana. Sosteneva che l'accesso, tramite procedura selettiva che riservava metà dei posti ai cosiddetti 'riservisti', avrebbe dovuto comportare il diritto al mantenimento del trattamento economico originario, indipendentemente dall'essere provenuto dai riservisti o dal personale assunto a tempo indeterminato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero esposti in modo unitario e indifferenziato, rendendo difficile la critica vincolata prevista per il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso il riesame della questione relativa alla natura del servizio svolto perché su tale punto sussiste giudicato amministrativo, non impugnato dal ricorrente, che ha già accertato la non configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato; tale giudicato esterno preclude la nuova valutazione anche in sede civile. In via subordinata la Corte ha interpretato gli artt. 5 e 6 del d.lgs. n.178/2012 nel senso che l'assegno ad personam è riconosciuto al personale militare in servizio continuativo assunto a tempo indeterminato e che il richiamo ai trasferimenti per mobilità non equivale a estendere automaticamente il beneficio ai richiamati o 'riservisti'. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito) e il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 178/2012 art. 5 comma 5

    L'assegno ad personam è previsto per il personale del Corpo militare che era in servizio continuativo per effetto di assunzione a tempo indeterminato; il comma è stato interpretato restrittivamente come limitato a tale categoria

  • d.lgs. n. 178/2012 art. 6 comma 6

    Il comma è stato interpretato nel senso che il rinvio all'art. 5 comma 5 riguarda i casi di personale assunto 'da altre amministrazioni' e quindi va letto in funzione dei trasferimenti per mobilità, non come estensione automatica del beneficio ai richiamati o riservisti al momento del passaggio alla CRI/ESACRI

  • Codice dell'Ordinamento Militare (art. 1780 e art. 1668 richiamato)

    L'art. 1780 è stato invocato dal ricorrente per sostenere il diritto all'assegno ad personam; il giudice ha ritenuto che la valutazione dell'effettiva continuità di servizio ai sensi dell'ordinamento militare fosse già stata compiuta dal giudice amministrativo e quindi preclusa

  • Direttiva 99/70/CE e sentenza Corte di Giustizia UE C‑389/22 (25/01/2024)

    La Corte UE ha affermato che il giudice nazionale deve valutare se il rapporto tra richiamati e la Croce Rossa sia assimilabile a rapporto di lavoro; tuttavia, tale valutazione non poteva essere svolta in questa sede per effetto del giudicato amministrativo già intervenuto

  • Codice di procedura civile (art. 360 comma 1 nn. 3 e 5)

    Richiamato come base delle categorie di vizio deducibili in cassazione; la Corte ha osservato che il ricorso mescolava diverse censure rendendo difficoltosa la critica vincolata

  • Codice di procedura civile (art. 140-bis)

    Norma procedurale richiamata relativamente alla riconvocazione e decisione con collegamento audiovisivo

  • d.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater

    Rilevata la sussistenza delle condizioni per il versamento del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente

  • Giurisprudenza citata (Cass. Sez. U. 16/06/2006 n.13916; Cass. Sez. U. 20/02/2020 n.4315)

    Ricordati i principi sul giudicato esterno e sulle condizioni processuali per l'ammissione del ricorso e i relativi effetti

Massime di principio

  • Il riconoscimento di un assegno ad personam per il mantenimento del trattamento retributivo militare dopo passaggi organizzativi è di norma riservato al personale in servizio continuativo e assunto a tempo indeterminato; i richiamati o riservisti non godono automaticamente dello stesso diritto
  • Se su un punto centrale (per es. la natura del servizio e la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato) è intervenuto un giudicato amministrativo non impugnato, la questione non può essere nuovamente riesaminata in sede civile per il principio del ne bis in idem
  • L'accesso a una procedura selettiva che riservi posti ai riservisti non implica di per sé che l'assunzione sia qualificabile come trasferimento con mantenimento del trattamento economico originario; può essere qualificata come nuova assunzione con il trattamento previsto dal nuovo ente
  • La Corte di Giustizia può indicare i criteri per valutare se rapporti di natura militare/richiamata abbiano connotati di lavoro subordinato, ma spetta al giudice nazionale compiere la valutazione fattuale; tuttavia tale esame può essere precluso dal giudicato esterno
  • In cassazione è essenziale formulare censure precise e distinte; raggruppare più vizî rende il ricorso inammissibile per difetto di specificità

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