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Legge

L.R. Lombardia 7/2004

Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali

Normativa regionaleL.R. Lombardia 7/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Regione la Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali per valorizzare le professioni, tutelare utenti e qualità delle prestazioni, formulare proposte e pareri alla Giunta e al Consiglio, raccogliere istanze e seguire la formazione professionale. Il funzionamento e i gettoni sono demandati a regolamento; il testo contiene una norma finanziaria per il 2004 e successivi.

Istituzione della Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali

Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali

La legge disciplina l’istituzione e il funzionamento della Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali, strumento di confronto tra Regione e mondo professionale. L’intervento è rivolto al territorio regionale e mira a valorizzare le professioni, a tutelare gli utenti e a migliorare la qualità delle prestazioni.

Finalità e indirizzi dell’intervento regionale

La Regione riconosce la funzione sociale e il ruolo propositivo di ordini, collegi e associazioni professionali nello sviluppo socio-economico regionale. A questo fine:

  • promuove iniziative per qualificare le libere professioni e i loro rapporti con i cittadini;
  • adotta misure di informazione e aggiornamento professionale anche in funzione dell’inserimento nel contesto europeo;
  • favorisce la tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione, alla qualità delle prestazioni e al rispetto delle regole deontologiche.

Istituzione della Consulta

È istituita la Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali, nell’ambito delle azioni di valorizzazione dei soggetti attivi delle politiche del lavoro nel territorio regionale e per il perseguimento delle finalità della legge.

Compiti e funzioni

Alla Consulta sono attribuite funzioni consultive, propositive e di studio. In particolare:

  • studia i problemi relativi all’esercizio delle attività professionali intellettuali e propone alla Giunta regionale studi e ricerche;
  • propone iniziative per qualificare le libere professioni anche nel contesto europeo;
  • promuove studi per la tutela dei professionisti e iniziative per salvaguardare correttezza e qualità delle prestazioni nel rispetto delle regole deontologiche degli ordini, collegi e associazioni, ferme restando le competenze esclusive degli ordini professionali;
  • formula proposte e pareri su interventi programmatici e progetti di legge attinenti alle attività professionali intellettuali e al rapporto tra professionisti e utenti;
  • formula proposte per coordinare gli interventi degli organismi regionali competenti in materia di libere professioni, al fine di un uso razionale delle risorse;
  • esprime pareri su questioni in materia di difesa degli utenti;
  • fornisce annualmente indicazioni sui fabbisogni di formazione professionale;
  • redige una relazione annuale di attività da presentare al Consiglio regionale.

La Giunta regionale deve assicurare la pubblicità delle attività della Consulta mediante un’informativa annuale pubblicata sul sito istituzionale.

I pareri possono essere richiesti dalla Giunta regionale, dai singoli assessori o dalle commissioni consiliari regionali; inoltre il Presidente della Consulta può attivare l’iniziativa autonoma su richiesta di un quinto dei componenti.

Composizione della Consulta

La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

  • l’assessore competente o un suo delegato, che la presiede;
  • un rappresentante per ogni ordine, collegio, associazione professionale regolarmente costituiti e che ne facciano richiesta, sulla base delle indicazioni dei rispettivi enti;
  • cinque rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui due espressione della minoranza.

Per le associazioni o federazioni di associazioni professionali, i rappresentanti sono individuati direttamente dagli organi interni competenti.

Ai fini della costituzione della Consulta, sono considerate anche le rappresentanze del CNEL e quelle facenti parte della Consulta delle associazioni delle professioni non regolamentate risultanti dal rapporto di monitoraggio CNEL esistente al momento della costituzione, nonché quelle integrabili in seguito a successivi monitoraggi. Possono inoltre essere ammesse ulteriori rappresentanze di associazioni significative presenti sul territorio, su istanza degli interessati e in presenza dei criteri di accesso previsti dal regolamento attuativo.

Organizzazione interna e ufficio di presidenza

Per lo svolgimento dei compiti, la Consulta individua al proprio interno commissioni specifiche per aree omogenee, incaricate di esaminare preventivamente gli atti nelle rispettive materie.

La Consulta elegge un ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da tre vicepresidenti:

  • uno tra i rappresentanti degli ordini e collegi;
  • uno tra i rappresentanti delle associazioni professionali;
  • uno tra i rappresentanti del Consiglio regionale.

L’ufficio di presidenza coordina le commissioni specifiche, predispone l’ordine del giorno delle sedute, regola i lavori e formalizza le decisioni assunte dalla Consulta o dalle commissioni.

Le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente della direzione generale competente.

Funzionamento, durata e partecipazione

La Consulta è nominata entro sei mesi dall’inizio di ogni legislatura e resta in carica fino alla ricostituzione.

È convocata dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti.

I componenti assenti per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti.

La partecipazione alla Consulta è gratuita. Ai componenti dell’ufficio di presidenza spetta invece un gettone di presenza, la cui misura è stabilita dal regolamento attuativo.

Segnalazioni e istanze

La Consulta può ricevere segnalazioni e istanze relative alla tutela delle professioni e ai rapporti tra professionisti e utenti. Le risposte ai presentatori sono fornite per iscritto tramite gli ordini, collegi e associazioni professionali.

Regolamento attuativo

Le modalità di attuazione della legge sono demandate a un regolamento regionale che definisce, in particolare:

  • la quantificazione del gettone di presenza dei componenti dell’ufficio di presidenza;
  • i criteri di accesso alla Consulta;
  • le modalità di funzionamento della Consulta, delle commissioni specifiche e dell’ufficio di presidenza.

Copertura finanziaria

Per le spese di funzionamento della Consulta si provvede con le somme stanziate nel bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e per i successivi, a valere sull’unità previsionale di base indicata dalla legge.

Testo integrale

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