L.R. Lombardia 5/2004
Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 modifica varie discipline regionali in materia organizzativa, economica, territoriale e sanitaria. Contiene anche norme su apicoltura, regolarizzazione di vigneti abusivi, fondo di garanzia artigianato e contributi per i Mondiali di sci 2005. Molte disposizioni risultano oggi abrogate; alcune hanno efficacia limitata a specifici periodi o a rapporti pendenti al 21 gennaio 2004.
Modifiche a norme regionali su organizzazione, sviluppo economico, territorio e apicoltura, con disposizioni finanziarie e transitorie
Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio
La legge regionale Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 interviene su più settori dell’ordinamento regionale, con disposizioni eterogenee in materia organizzativa, finanziaria, sviluppo economico, territorio, apicoltura e vitivinicoltura. Nel testo consolidato molte norme originarie risultano oggi abrogate o superate; restano rilevanti soprattutto alcune discipline speciali e le norme transitorie o finanziarie ancora utili per la ricostruzione del quadro applicativo.
Disposizioni finanziarie, organizzative e di bilancio
La legge contiene una norma finanziaria che istituisce “per memoria” specifiche unità previsionali di base per i fondi immobiliari e per la relativa gestione presso Finlombarda Gestioni SGR, rinviando a successivi provvedimenti l’effettiva attuazione della spesa. Inoltre autorizza, per il solo anno 2004, la spesa per il contributo annuale di gestione in favore dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, con previsione di copertura su apposita UPB e determinazione annuale del contributo con la legge di bilancio degli esercizi successivi.
Fondi immobiliari per aumentare l’offerta di alloggi
La Giunta regionale era autorizzata a promuovere, tramite Finlombarda Gestioni SGR SpA, la costituzione e la gestione di fondi immobiliari finalizzati ad ampliare l’offerta di alloggi, nonché a sottoscriverne quote anche in fondi promossi da altri soggetti. L’ammontare delle quote da detenere dalla Regione doveva essere determinato dalla Giunta, con acquisizione del parere delle commissioni consiliari competenti sui progetti attuativi. La disciplina è oggi priva di utilità pratica perché l’articolo è stato abrogato.
Sviluppo economico e artigianato: fondo di garanzia
Per il fondo di garanzia per l’artigianato della Regione Lombardia, la legge chiarisce che la funzione è quella di coprire i rischi di operazioni di finanziamento a breve, medio e lungo termine concesse da banche e altri intermediari finanziari alle imprese artigiane, oltre che gli interventi di garanzia di cooperative e consorzi artigiani. La garanzia ha natura fideiussoria, è escutibile per intero e a prima richiesta, e può operare come garanzia diretta, cogaranzia e controgaranzia. L’efficacia è limitata alle disponibilità del fondo; regole operative, criteri e condizioni sono demandati a regolamento regionale, con applicazione transitoria della deliberazione di Giunta 16 maggio 2003, n. 7/13042.
Apicoltura: tutela sanitaria, spostamenti e distanze tra apiari
La disciplina apistica impone, per la vendita o cessione di api, il possesso di un certificato sanitario rilasciato da non oltre trenta giorni dal dipartimento veterinario dell’ATS competente, attestante che l’apiario di provenienza non presenta malattie denunciabili, è stato sottoposto a trattamento profilattico annuale contro la varroasi, non è soggetto a provvedimenti di polizia veterinaria e si trova in aree non sottoposte alle restrizioni fitosanitarie indicate dalla norma. Il certificato può essere rilasciato dopo visita del veterinario ufficiale se emerge un possibile rischio sanitario.
Per l’acquisto di api provenienti da altre regioni è vietato procedere se non vi sia una certificazione sanitaria, rilasciata da non oltre trenta giorni dallo spostamento, conforme a quella richiesta per la vendita. Le violazioni sono punite con sanzione amministrativa da 250 a 1.250 euro, accertata e irrogata dai dipartimenti veterinari delle ATS.
Per i trattamenti insetticidi e acaricidi è vietato intervenire sulle piante legnose ed erbacee dall’inizio della fioritura fino alla caduta dei petali e sugli alberi in fioritura quando siano presenti vegetazioni sottostanti non preventivamente falciate. La violazione comporta sanzione da 500 a 3.000 euro, con competenza della Regione e, per il territorio provinciale, della Provincia di Sondrio per accertamento, irrogazione e introito.
In materia di nomadismo apistico, il trasferimento di alveari nel territorio regionale richiede l’aggiornamento della banca dati nazionale e, in alternativa, l’adesione al piano di accreditamento delle aziende apistiche, oppure l’esito favorevole di un controllo ufficiale negli ultimi dodici mesi, oppure ancora un certificato sanitario recente conforme ai requisiti previsti per la vendita. Gli apiari devono essere collocati a distanza di almeno 200 metri l’uno dall’altro; la violazione dei requisiti di trasferimento e della distanza è punita con sanzione da 250 a 1.250 euro, accertata dai dipartimenti veterinari delle ATS.
Viticoltura: regolarizzazione dei vigneti abusivi
La legge disciplina la regolarizzazione dei vigneti impiantati abusivamente dal 1º settembre 1993 al 31 agosto 1998, su domanda del conduttore, secondo il regolamento comunitario richiamato. Per chi ottiene la regolarizzazione sono previste sanzioni amministrative per ettaro differenziate in base alla destinazione produttiva del vigneto. Per i vigneti impiantati prima del 1º settembre 1993 non si applicano tali sanzioni e tali superfici devono considerarsi a tutti gli effetti regolarizzate; sono inoltre previste spese amministrative per l’iscrizione all’inventario viticolo. La disciplina si applica ai rapporti pendenti al 21 gennaio 2004.
Mondiali di sci 2005
La Regione è autorizzata ad assumere a proprio carico, entro il limite massimo del 9% del costo complessivo degli interventi previsto dall’Accordo di Programma Quadro per i campionati del mondo di sci alpino Lombardia 2005, le spese per attrezzature, allestimenti e interventi non promozionali necessari allo svolgimento della manifestazione, sostenute dalla Fondazione Bormio 2005 Lombardia quale Comitato organizzatore. Le somme sono erogate in due annualità, previa approvazione della Giunta regionale del progetto e del piano economico, sentito il Comitato Istituzionale dei Mondiali 2005.
Entrata in vigore e attualità della legge
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Nel testo consolidato, numerose disposizioni originarie risultano successivamente abrogate; pertanto, ai fini applicativi odierni, assumono rilievo soprattutto le norme ancora vigenti nel testo consolidato e quelle che contengono effetti transitori, limiti temporali o regimi speciali già esauriti.
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