L.R. Lombardia 11/2004
Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina interventi regionali a favore dei piccoli comuni della Lombardia: semplificazione amministrativa, sportelli multifunzionali, sostegno a gestione associata, scuola, formazione, tributi e investimenti. L’ambito originario riguarda i comuni fino a 3.000 abitanti con marginalità socio-economica; alcune misure sono state modificate nel tempo o riferite a specifici esercizi, come i contributi 2010 per i comuni fino a 5.000 abitanti.
Misure di sostegno per i piccoli comuni lombardi
Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia
La legge definisce un insieme di interventi regionali rivolti ai piccoli comuni lombardi, con l’obiettivo di rafforzarne la capacità amministrativa, sostenere i servizi ai cittadini e favorire sviluppo economico, sociale e culturale. La disciplina opera nel territorio della Regione Lombardia e molte misure sono orientate ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; alcune previsioni hanno però carattere transitorio o sono state riferite a specifici anni di bilancio.
Finalità e indirizzi generali
La Regione riconosce il ruolo delle comunità dei piccoli comuni e degli enti locali che le amministrano nella tutela del territorio, nella conservazione delle attività tradizionali e nella valorizzazione della cultura locale. A tal fine si impegna a:
- semplificare adempimenti e obblighi gravanti sui piccoli comuni;
- promuovere la gestione associata di servizi, funzioni e strutture;
- sostenere modelli organizzativi innovativi, anche in chiave di e-government e sportelli multifunzionali;
- adottare misure per contrastare spopolamento e abbandono del territorio;
- sostenere occupazione e imprenditoria, in particolare giovanile e femminile;
- valorizzare identità culturali e produzioni tipiche agricole e artigianali;
- favorire, anche in via sperimentale, servizi di telemedicina, se supportati da risorse aggiuntive statali o comunitarie.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve adottare i provvedimenti più idonei per razionalizzare e semplificare le procedure amministrative a favore di autonomie locali, comunità, imprese e famiglie, anche sulla base delle segnalazioni dello sportello di cui alla disciplina sugli sportelli multifunzionali.
Ambito di applicazione e classificazione dei piccoli comuni
La legge si applica ai comuni con popolazione residente pari o inferiore a 3.000 abitanti, secondo l’ultimo dato ISTAT disponibile, nei quali siano presenti situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale valutate in base a demografia, benessere, dotazione di servizi e infrastrutture, orientamento turistico.
Per i comuni montani si applica la classificazione prevista dalla normativa regionale sui territori montani; sono considerati piccoli comuni quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti e con livello di svantaggio medio o elevato.
L’individuazione e la classificazione dei piccoli comuni erano soggette ad aggiornamento all’inizio di ogni legislatura e entro nove mesi dall’insediamento della Giunta, ma tale disposizione è stata poi abrogata. Rimane la possibilità per la Giunta di prevedere maggiorazioni delle agevolazioni in presenza di particolare disagio o alta marginalità. Inoltre, nella determinazione dei contributi regionali per la gestione associata di funzioni e servizi, la Giunta deve raddoppiare i parametri economici per abitante per i piccoli comuni.
Misure di semplificazione e sportelli multifunzionali
Per facilitare l’accesso alle informazioni e agli atti regionali, la Giunta attiva sportelli multifunzionali capaci di riunire in un’unica unità organizzativa le attività di front-line. La disposizione è stata richiamata anche da successivi interventi normativi sul riordino degli sportelli regionali.
Istruzione e diritto allo studio
La Regione, previo accordo con gli organi statali competenti, sostiene finanziariamente:
- forme sperimentali di teleinsegnamento;
- aggregazioni tra diversi livelli di insegnamento in plessi scolastici;
- attività extrascolastiche con sede nei piccoli comuni.
La Giunta può stipulare le convenzioni necessarie e fissare criteri e modalità di finanziamento. Inoltre, sulla base dei parametri definiti, la Regione sostiene i piccoli comuni privi di istituti scolastici dell’obbligo nell’acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto degli alunni.
Formazione professionale e nuova imprenditoria
I bandi di finanziamento per formazione professionale a valere su FSE, IFTS e sull’articolo 9 del decreto-legge n. 148/1993, emanati dopo l’entrata in vigore della legge, devono riservare almeno il 10% delle risorse disponibili a progetti rivolti a occupati, disoccupati e iniziative di sostegno alla nuova imprenditoria per residenti nei piccoli comuni.
Interventi finanziari su FRISL e FIP
La legge è intervenuta anche sulle discipline regionali del FRISL e del FIP, ampliando la possibilità di finanziare progetti dei piccoli comuni.
Per il FRISL, in via straordinaria possono essere assegnati contributi in conto capitale a fondo perduto, integrativi dei contributi in capitale a rimborso, per il completo finanziamento di interventi proposti dai piccoli comuni o previsti da strumenti di programmazione negoziata. L’importo complessivo del contributo a fondo perduto non può superare il 25% delle risorse destinate annualmente alla singola iniziativa; nelle schede di iniziativa può essere previsto un contributo a fondo perduto fino al 50% per gli interventi dei piccoli comuni e fino al 25% per quelli di programmazione negoziata.
Per il FIP, la disciplina è stata modificata per consentire maggiore considerazione ai progetti realizzati dai piccoli comuni.
Agevolazioni tributarie per le imprese
La Regione favorisce insediamento e permanenza di attività d’impresa nei piccoli comuni tramite agevolazioni tributarie e misure di sostegno. Le agevolazioni possono riguardare solo i tributi regionali propri e devono essere introdotte nel testo unico tributario regionale nel rispetto dei limiti fissati dall’Unione europea.
Contributi straordinari per investimenti nei comuni fino a 5.000 abitanti
Per il solo anno 2010 la legge ha previsto contributi in conto capitale, a fondo perduto, per sostenere gli investimenti nei comuni fino a 5.000 abitanti:
- per i comuni fino a 1.000 abitanti, un contributo straordinario fino a 20.000 euro per ciascun investimento, non utilizzabile per la tipologia successiva;
- per i comuni fino a 5.000 abitanti, un cofinanziamento regionale a fondo perduto per opere pubbliche fino a 400.000 euro, con copertura regionale non superiore al 75%.
Nella selezione dei progetti è data priorità alla loro cantierabilità e alla quota di cofinanziamento comunale. La Giunta stabilisce modalità di assegnazione ed erogazione per assicurare tempi certi di pagamento alle imprese. Ai fini di questa misura, la popolazione è calcolata al 1° gennaio 2009. Gli oneri sono stati coperti con specifiche risorse di bilancio dell’esercizio 2010.
Disposizioni finanziarie originarie
La legge conteneva una norma finanziaria per coprire gli interventi di parte corrente e in conto capitale relativi alle misure in materia di istruzione, con stanziamenti specifici per l’anno 2004 e per gli anni successivi. Si tratta di previsioni di bilancio ormai riferite a esercizi conclusi.
Regime transitorio ed efficacia temporale
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Alcune disposizioni hanno avuto applicazione limitata o transitoria, in particolare quelle relative ai contributi del 2010 per i comuni fino a 5.000 abitanti e alle specifiche regole di aggiornamento della classificazione dei piccoli comuni, successivamente modificate o abrogate.
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