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Ordinanza

Ordinanza n. 669/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia 1) del provvedimento-comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 20 novembre 2025, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle visite mediche sostenute in data 20 novembre 2025, durante per l'assunzione di 97 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservato ai medesimi candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento di cui citato decreto dipartimentale n. 3515 del 23/9/2025; 2) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. l, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 3) del decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni; 4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione; 5) del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell'allegato “A”, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichiche e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco", unitamente, anche compresa la Tabella “A” che fa parte integrante del decreto; 6) del D.D. n. 3515 del 23/9/2025, con il quale è stata indetta una procedura per l'assunzione di 97 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco riservato ai candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento per il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui al decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni che abbiano superato la prova di capacità operativa prevista dall'art. 8 del bando di procedura selettiva riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018; 7) del verbale n. 212 del 20 novembre 2025, con il quale la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità: Alterazione dei parametri di composizione corporea, Massa Grassa FM 26%. Decreto M.I. 4/11/2019, n. 166, Art. 1, c. 1, lettera b); 8) del decreto di esclusione n. 4434 dell'01.12.2025; 9) della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale; 10) dell'art. 5, comma 7, decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso; 11) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco; 12) del D.M. 5/02/2002 e specificatamente della Tabella “A” dello stesso Decreto; 13) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ordinamento VV.FF.; 14) del decreto dipartimentale n. D.D. n. 940 del 26/02/2025 e successive modificazioni con cui è stata nominata la Commissione medica per la citata procedura concorsuale; 15) del D.M. n. 283 del 23/5/2019; 16) del Decreto M.I. 4/11/2019, n. 166, Art. 1, c. 1, lettera b) e Art. 1, c. 1, lettera f); 17) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 e dell'allegato “A”; 18) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 19) dell'elenco degli idonei alla prova selettiva e del calendario delle visite mediche della procedura per l'assunzione di 97 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 20) dei decreti direttoriali di esclusione e dei provvedimenti individuali di esclusione per inidoneità alla prova di capacità operativa o agli accertamenti psicofisici ed attitudinali di cui agli artt. 8 e 9 del bando di procedura di speciale di reclutamento; 21) dell'allegato del d.d. n. 3515 del 23/9/2025, con il quale è stata indetta una procedura per l'assunzione di 97 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal quale sono indicate le sedi disponibili; 22) dell'articolo 12, comma 2, dell'art. 12 del Decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69 che autorizza, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, l'assunzione straordinaria di un corrispondente numero di unità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 23) ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall'elenco dei Vigili del fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco per inidoneità al servizio ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente; 24) ove occorre e possa, della graduatoria finale del D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche e dell'elenco degli idonei alla prova selettiva della procedura per l'assunzione di 97 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dell'elenco degli idonei alla procedura oggetto del presente giudizio; 25) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale; e per l'adozione delle misure cautelari collegiali volte all'adozione di ogni provvedimento utile a ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria; nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Giustizia amministrativa202515501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità fisica per alterazione dei parametri di composizione corporea, seguito dal provvedimento di esclusione dalla procedura per l'assunzione di operatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica all'esito delle visite sostenute nell'ambito della procedura speciale per l'assunzione di 97 operatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché gli atti presupposti e consequenziali, inclusi il verbale della Commissione medica e il decreto di esclusione. La non idoneità è stata motivata dall'alterazione dei parametri di composizione corporea, con indicazione di una massa grassa pari al 26%, in applicazione del decreto ministeriale 4 novembre 2019, n. 166. Il ricorrente ha chiesto, in via cautelare, il riesame del giudizio o l'ammissione con riserva alle ulteriori fasi della selezione, anche mediante una sessione straordinaria, nonché il risarcimento in forma specifica e, subordinatamente, per equivalente. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma rileva la necessità di verificare i dati fisici decisivi per accertare l'idoneità alla selezione.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito il ricorso né ha deciso in via definitiva sulla domanda cautelare. Ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola alla Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare di Roma, mediante una commissione composta da almeno due medici, eventualmente integrata da specialisti o consulenti esterni. La verificazione dovrà accertare altezza, peso e percentuale di massa grassa del ricorrente e, sulla base di tali dati, la sua idoneità o meno alla selezione. L'incombente dovrà essere eseguito entro il 28 febbraio 2026; la relazione, corredata dalla documentazione utile e dalla nota delle spese e dei compensi, dovrà essere depositata entro i dieci giorni successivi. È stata garantita la partecipazione dei difensori e dei consulenti medici di fiducia del ricorrente, previo preavviso di almeno cinque giorni. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno, da effettuarsi entro trenta giorni, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 12 maggio 2026.

Norme richiamate

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione per acquisire un accertamento tecnico sui fatti rilevanti ai fini della decisione, qui individuati nell'altezza, nel peso e nella percentuale di massa grassa del candidato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, a sostegno dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità fisica dipende da dati medico-antropometrici controversi e decisivi, il giudice amministrativo può disporre una verificazione affidata a un organo sanitario pubblico dotato di specifiche competenze, imponendo l'accertamento dei parametri rilevanti e la redazione di una relazione documentata.
  • Nello svolgimento della verificazione il giudice può garantire il contraddittorio tecnico consentendo la partecipazione dei difensori e dei consulenti medici di fiducia della parte, previo congruo preavviso sulla data e sul luogo dell'incombente.
  • Quando il ricorso incide sulla posizione di numerosi soggetti collocati nella graduatoria della procedura selettiva, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati e autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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