Cassazione Civile, Sentenza n. 8360/2022 del 15/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari che, in appello proposto dal Comune di Bari, aveva riformato la decisione di primo grado accogliendo l'accertamento ICI per gli anni 2008 e 2009 relativo a un'abitazione in Bari (Piazza Aldo Moro n. 28) concessa in comodato d'uso gratuito alla figlia, ritenendo che la contribuente non avesse presentato la denuncia obbligatoria richiesta per verificare i presupposti e i requisiti di legge per il comodato.
La decisione
La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dal controricorrente; la Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso (rinuncia rituale, intervenuta prima dell'adunanza camerale e correttamente sottoscritta), ha disposto la compensazione delle spese giudiziali su intesa tra le parti e ha escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1‑quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (norma sul versamento aggiuntivo del contributo unificato per il ricorrente non vittorioso), in quanto la pronuncia è di estinzione e non di merito.
Norme richiamate
codice di procedura civile
art. 390, comma 2 e comma 3
La rinuncia è rituale e produce estinzione del giudizio se effettuata prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale; l'accettazione del controricorrente rafforza l'efficacia della rinuncia
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte ha ritenuto tale norma (introdotta dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228) non applicabile alla fattispecie di estinzione per rinuncia, essendo norma di carattere sanzionatorio/eccezionale che richiede stretta interpretazione e riferendosi a cause in cui vi sia un soccombere sul merito
Legge 24 dicembre 2012 n. 228
art. 1, comma 17 (introduzione del comma 1‑quater all'art.13 del D.P.R. n.115/2002)
Riferimento normativo che ha introdotto la previsione sul versamento aggiuntivo del contributo unificato; la Corte ne esclude l'applicazione quando il procedimento si estingue per rinuncia e non si decide sul merito
Massime di principio
- Una rinuncia al giudizio effettuata prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore con procura speciale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del procedimento.
- Le parti possono concordare la compensazione delle spese giudiziali in caso di rinuncia; il giudice prende atto dell'intesa e dispone la compensazione.
- Le norme che prevedono sanzioni o oneri supplementari per il ricorrente soccombente (es. obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato) non si applicano quando il procedimento si estingue per rinuncia e non si decide sul merito, atteso il principio di stretta interpretazione delle norme sanzionatorie.
- La rinuncia non determina una pronuncia sul merito: gli effetti sostanziali della decisione impugnata (ad es. accertamenti tributari) restano non modificati dalla sola estinzione per rinuncia; se si vuole ottenere certezza sul merito è necessario procedere alla decisione sostanziale o raggiungere specifici accordi.
- Per evitare sorprese procedurali, chi intende rinunciare a un ricorso dovrebbe verificare la forma (procura speciale al difensore, tempestività rispetto all'adunanza) e, se opportuno, ottenere l'accettazione dell'altra parte su compensazione delle spese e altri effetti pratici
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 15 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 8280/2022 del 15/03/2022
- Sentenza civile · 15 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 8281/2022 del 15/03/2022
- Sentenza civile · 15 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 8282/2022 del 15/03/2022
- Sentenza civile · 15 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 8283/2022 del 15/03/2022
- Sentenza civile · 15 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 8292/2022 del 15/03/2022
- Sentenza civile · 15 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 8293/2022 del 15/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →