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Provvedimento

Deliberazione n. 449 del 17/07/2024

Provvedimento del 17 luglio 2024

Garante Privacy449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite Instagram e Telegram senza consenso. Nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC era stata disposta l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale e la conservazione, a fini probatori, di eventuale contenuto acquisito in chiaro per dodici mesi. Il provvedimento finale si limita a ratificare l’intervento urgente, confermando l’operato del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo.

Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e a rischio di diffusione non consensuale tramite piattaforme digitali.

Presupposti normativi e origine del procedimento

L’intervento si colloca nel perimetro dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato timore che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso. La disposizione prevede che il Garante decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Segnalazione dell’interessato e verifica preliminare

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dalla norma e ha chiesto l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Instagram e Telegram. A seguito della verifica di compatibilità di quanto segnalato con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo è intervenuto con determinazioni d’urgenza del 10 luglio 2024.

Misure urgenti ordinate ai gestori delle piattaforme

Con le determinazioni nn. 322 e 323 del 10 luglio 2024 è stato ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di:

  • adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, rispettivamente su Instagram e Telegram, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • conservare l’eventuale materiale che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.

Ratifica da parte del Garante

Nella riunione del 17 luglio 2024 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 322/2024 e 323/2024 adottati dal dirigente competente. Il provvedimento non reca irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ma conferma l’efficacia delle misure preventive e conservative disposte per impedire la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Presupposto normativo e competenza del Garante

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni su possibili diffusioni non consensuali di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, anche nell’ambito del c.d. revenge porn. La norma impone al Garante di decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Segnalazione e intervento d’urgenza

La persona interessata aveva segnalato una situazione rientrante nell’art. 144-bis e chiesto l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza due determinazioni il 10 luglio 2024.

Misure ordinate alle piattaforme

Le determinazioni nn. 322 e 323 del 10 luglio 2024 hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle piattaforme Instagram e Telegram del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Alle medesime società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica finale

Il Garante, riunitosi il 17 luglio 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 322/2024 e 323/2024 adottati nei confronti dei gestori delle piattaforme. Il testo non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma il blocco preventivo e la conservazione probatoria del materiale segnalato.

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