Circolare numero 26 del 14-02-2014
Premessa 1. Soggetti beneficiari1.1. Soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall’evento alluvionale assistiti da professionisti con domicilio professionale in loco 2. Periodo di sospensione 2.1. Lavoratori cessati e versamento della contribuzione3. Modalità di sospensione 3.1 Aziende con dipendenti 3.1.1 Denuncia Uniemens - aziende con pluralità di sedi operative 3.1.2 Contribuzione sospesa da versare al Fondo Tesoreria 3.2 Artigiani e commercianti 3.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. 3.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera 3.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare 3.6 Contributi dovuti da datori di lavoro domestico 3.7 Contributi dovuti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti 3.8 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica 4. Modalità di recupero dei contributi sospesi 5. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la sospensione fino al 31 luglio 2014 dei termini relativi ad adempimenti e versamenti di contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi per i soggetti colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 nei comuni della provincia di Modena e in alcune frazioni del Comune di Modena. Sono indicati i soggetti beneficiari, le condizioni per accedere al beneficio, le modalità di presentazione della domanda e le regole operative per le diverse gestioni contributive, incluse aziende con dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata, agricoltura, lavoro domestico ed ex Enpals. Sono inoltre fornite istruzioni specifiche su Uniemens, codici di sospensione, gestione contabile e limiti di applicazione, con esclusione del settore pubblico.
Sospensione di adempimenti e versamenti contributivi per gli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014 in provincia di Modena
Sospensione dei versamenti contributivi per l’alluvione del 17 gennaio 2014 in provincia di Modena
La circolare disciplina l’applicazione del D.L. n. 4/2014 alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014 nei comuni della provincia di Modena e in alcune frazioni del Comune di Modena. Il documento individua i beneficiari, le condizioni di accesso, le modalità operative di domanda e le regole di compilazione delle denunce contributive per le diverse gestioni interessate.
Ambito territoriale e durata della sospensione
La sospensione è concessa fino al 31 luglio 2014 per i contribuenti che, alla data del 17 gennaio 2014, avevano residenza o sede operativa nei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro, già colpiti dal sisma del maggio 2012 e interessati dall’alluvione. L’estensione riguarda anche le frazioni San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello del Comune di Modena, ma solo previa dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda verificata dall’autorità comunale, che deve trasmetterne copia all’Agenzia delle entrate competente entro 20 giorni.
Soggetti beneficiari e criteri di accesso
Possono fruire della sospensione i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro domestico, agricolo, i datori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti, nonché le aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica; i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); e gli iscritti alla gestione separata, compresi committenti e liberi professionisti. Il beneficio spetta solo a soggetti regolarmente iscritti alle gestioni previdenziali, con attività iniziata prima del 17 gennaio 2014 e operanti nelle zone colpite. Non è sufficiente la sola residenza o la mera sede legale priva di operatività.
La sospensione riguarda esclusivamente gli oneri riferiti alle attività svolte nelle aree colpite. Per le aziende con pluralità di sedi, cantieri o unità produttive, il beneficio opera solo per quelle ubicate nei territori interessati. Il datore di lavoro, il committente o l’associante è responsabile anche della quota a carico del lavoratore e, se sospende la contribuzione, sospende entrambe le quote. Se invece trattiene la quota del lavoratore ma non la versa, essa deve essere pagata nei termini ordinari, salvo il caso in cui la trattenuta sia avvenuta prima del 17 gennaio 2014 con scadenza successiva. È espressamente escluso il settore pubblico.
Professionisti domiciliati nei territori colpiti e soggetti assistiti fuori area
La circolare richiama anche la sospensione dei termini degli adempimenti verso le pubbliche amministrazioni per professionisti, consulenti, CAF e società di servizi con sede o operatività nei territori colpiti. I soggetti che operano fuori dai comuni interessati possono accedere alla sospensione degli adempimenti contributivi solo se hanno conferito delega espressa al consulente prima del 17 gennaio 2014 e se il professionista aveva già eletto il domicilio professionale nei comuni indicati. Tale situazione deve risultare dalla comunicazione prevista dall’art. 2 del DM 9 luglio 2008.
Adempimenti e scadenze sospesi
Sono sospesi i contributi con scadenza legale di adempimento o versamento compresa tra il 17 gennaio 2014 e il 31 luglio 2014. La sospensione comprende anche le rate di piani di rientro verso l’Istituto, quindi tutte le rate con scadenza nel periodo indicato, inclusa la prima. Dopo il 31 luglio 2014, salvo diverse disposizioni, i piani di ammortamento riprendono e le rate sospese devono essere versate insieme alla prima rata corrente successiva.
Per i rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, le contribuzioni trattenute ai lavoratori vanno versate alla prima scadenza utile della contribuzione ordinaria successiva alla cessazione, utilizzando i codici ordinari di versamento.
Domanda di sospensione e controlli
Per usufruire della sospensione occorre presentare apposita domanda alla sede INPS competente, utilizzando il modello allegato 2. Per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori autonomi agricoli la domanda va presentata tramite l’istanza telematica disponibile nei servizi per l’agricoltura. È possibile presentare un’unica domanda anche se il beneficio riguarda più gestioni. L’INPS verifica i requisiti e recupera gli eventuali contributi sospesi indebitamente applicando le ordinarie sanzioni; non è previsto alcun rimborso per somme già versate.
Aziende con dipendenti: codice autorizzazione, UniEmens e Fondo Tesoreria
Le posizioni contributive delle aziende interessate devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "0S", con il significato specifico indicato dalla circolare. Nei flussi UniEmens relativi ai periodi di paga da gennaio 2014 a giugno 2014 deve essere utilizzato il valore "N963" per evidenziare i contributi sospesi. Il risultato della compensazione può determinare un credito INPS da versare con F24, un credito azienda o un saldo a zero.
Per le aziende con più sedi operative, la denuncia UniEmens deve essere comunque completa e includere tutti i lavoratori; la sospensione incide soltanto sui versamenti relativi ai lavoratori impiegati nelle aree colpite. La sospensione vale anche per le quote di TFR da versare al Fondo Tesoreria. In caso di lavoratori cessati, per il calcolo della capienza si considerano solo i contributi esposti a debito nella denuncia, non quelli a credito con causale "N963".
Artigiani, commercianti e gestione separata
Per artigiani ed esercenti attività commerciali, la sospensione riguarda i contributi con scadenza 17 febbraio 2014, 16 maggio 2014 e 16 giugno 2014, corrispondenti alla IV rata sul minimale 2013, alla I rata sul minimale 2014 e al saldo/conguaglio della contribuzione eccedente il minimale 2013 e al primo acconto 2014, oltre alla prima rata di contribuzione eccedente il minimale per anni pregressi. La sospensione opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi richiesti a tali scadenze.
Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata è sospeso il versamento del saldo 2013 e del primo acconto 2014 in coincidenza con i versamenti fiscali. Per i committenti, sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 17 febbraio 2014 al 16 luglio 2014, relativi ai compensi erogati da gennaio a giugno 2014. Nella denuncia individuale Emens va indicato il valore 17 per segnalare la sospensione causata dall’alluvione.
Aziende agricole e lavoratori agricoli autonomi
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera è sospesa la presentazione dei DMAG con competenza 4° trimestre 2013, 1° trimestre 2014 e 2° trimestre 2014. I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali delle aziende agricole sono sospesi per le scadenze del 17 marzo 2014, riferita al 3° trimestre 2013, e del 16 giugno 2014, riferita al 4° trimestre 2013.
Per i lavoratori autonomi agricoli CD-CM-IAP e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare è sospesa la prima rata 2014 con scadenza 16 luglio 2014.
Lavoro domestico, ex Enpals ed enti privati con iscritti alla Gestione pubblica
Per il lavoro domestico sono sospesi i contributi del 1° trimestre 2014 e del 2° trimestre 2014, con scadenza rispettivamente 10 aprile 2014 e 10 luglio 2014. La sospensione si applica anche ai contributi pregressi per i quali l’INPS abbia inviato lettera di accoglimento con termine di pagamento entro 30 giorni, se la scadenza ricade nel periodo interessato.
La disciplina si applica anche ai soggetti tenuti al versamento della contribuzione IVS alle gestioni ex Enpals. Essi devono presentare la domanda alla sede INPS competente, indicando il codice gruppo dell’impresa e il codice attività; se vi sono più attività, vanno indicati tutti i relativi codici. La sede trasmette copia della domanda al Polo PALS di Bologna.
La circolare chiarisce inoltre che, pur restando escluso il settore pubblico, la sospensione si estende ai dipendenti di enti di natura giuridica privata iscritti alle gestioni pubbliche, quali società derivate da aziende speciali, scuole elementari parificate e fondazioni derivanti da trasformazione di IPAB o case di riposo. Tali enti devono compilare la denuncia mensile con tutti i dati giuridici, imponibili e contributivi del mese, valorizzando gli elementi richiesti dalla procedura.
Recupero dei contributi sospesi e istruzioni contabili
Il decreto non disciplina le modalità di ripresa degli adempimenti e di recupero dei contributi sospesi; la circolare rinvia quindi a successive indicazioni dell’Istituto. Sul piano contabile, i contributi sospesi esposti in UniEmens con codice "N963" devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA 00/130. La ripartizione contabile è gestita automaticamente dalla procedura DM. Le istruzioni per il recupero dei contributi sospesi per tutte le categorie interessate saranno fornite con successive istruzioni amministrative.
Punti principali
Ambito della sospensione e territori interessati
La sospensione, prevista dall’art. 3 del D.L. n. 4/2014, riguarda i termini di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 31 luglio 2014. Il beneficio si applica ai soggetti che alla data del 17 gennaio 2014 avevano residenza o sede operativa nei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e interessati dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014. La disciplina è estesa anche alle frazioni San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello del Comune di Modena, a condizione che sia presentata apposita dichiarazione di inagibilità verificata dall’autorità comunale, la quale deve trasmetterne copia all’Agenzia delle entrate competente entro 20 giorni.
Soggetti beneficiari e condizioni di accesso
Possono accedere alla sospensione i datori di lavoro privati, inclusi i datori di lavoro domestico, quelli del settore agricolo, gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti, nonché le aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica; i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); e gli iscritti alla gestione separata, compresi committenti e liberi professionisti. Il beneficio spetta solo ai soggetti regolarmente iscritti alle gestioni previdenziali, con inizio attività anteriore al 17 gennaio 2014 e operanti nelle zone colpite. Non rilevano, ai fini della sospensione, la sola residenza o la mera sede legale senza operatività. La sospensione riguarda esclusivamente gli oneri contributivi relativi alle attività svolte nelle aree colpite; per le aziende con più sedi, opera solo per unità produttive, cantieri o filiali ubicati nei territori interessati. Il datore di lavoro, il committente o l’associante sospende sia la propria quota sia quella trattenuta al lavoratore, salvo il caso di trattenute già effettuate prima del 17 gennaio 2014 con scadenza successiva, che devono essere versate nei termini ordinari. È escluso il settore pubblico.
Professionisti e soggetti assistiti da consulenti domiciliati nei territori colpiti
La circolare richiama la sospensione dei termini degli adempimenti verso le pubbliche amministrazioni per professionisti, consulenti e CAF che abbiano sede o operino nei territori colpiti, anche per conto di clienti fuori area, nonché per società di servizi e persone nelle quali i soci residenti nei territori alluvionati rappresentino almeno il 50% del capitale sociale. I soggetti operanti fuori dai comuni interessati possono beneficiare della sospensione degli adempimenti contributivi solo se hanno conferito delega espressa al consulente prima del 17 gennaio 2014 e solo se il consulente del lavoro o altro professionista di cui alla legge n. 12/1979 ha eletto domicilio professionale nei comuni indicati prima di tale data. Tale circostanza deve risultare dalla comunicazione prevista dall’art. 2 del DM 9 luglio 2008.
Periodo sospeso e piani di rientro
Sono sospesi i contributi con scadenza legale di adempimento o versamento dal 17 gennaio 2014 al 31 luglio 2014 per i territori indicati. La sospensione comprende anche i versamenti dovuti in base a piani di rientro verso l’Istituto, quindi tutte le rate con scadenza nel periodo 17 gennaio-31 luglio 2014, inclusa la prima rata. Dopo il 31 luglio 2014, salvo diverse disposizioni, i piani di ammortamento riprendono e tutte le rate sospese vanno versate insieme alla prima rata corrente successiva al termine di sospensione.
Modalità di domanda e verifiche dell’Istituto
Per ottenere la sospensione, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda alla sede INPS competente, utilizzando il modello allegato 2. Per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori autonomi agricoli è previsto l’invio dell’istanza telematica tramite i servizi telematici per l’agricoltura. È possibile presentare un’unica domanda anche se il beneficio riguarda più gestioni. L’INPS verifica la sussistenza dei requisiti e recupera gli eventuali contributi indebitamente sospesi applicando il regime sanzionatorio ordinario. Non è previsto rimborso per somme già versate.
Istruzioni operative per le aziende con dipendenti e per il flusso UniEmens
Le posizioni contributive delle aziende ammesse alla sospensione devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "0S", con il significato specifico riferito all’alluvione del 17 gennaio 2014 nei territori della provincia di Modena. Nei flussi UniEmens, per i periodi di paga da gennaio 2014 a giugno 2014, deve essere utilizzato il nuovo valore "N963" per esporre i contributi sospesi. Il risultato può determinare un credito INPS da compensare con F24, un credito azienda o un saldo a zero. Per aziende con pluralità di sedi, la denuncia UniEmens deve restare completa, includendo sia i lavoratori delle unità colpite sia quelli delle sedi non colpite; la sospensione riguarda solo i contributi relativi ai lavoratori impiegati nelle aree alluvionate. È inoltre richiamata l’applicazione della sospensione alle quote di TFR da versare al Fondo Tesoreria.
Regole specifiche per i lavoratori cessati
In caso di rapporti di lavoro cessati nel periodo di sospensione, le contribuzioni trattenute ai lavoratori devono essere versate alla prima scadenza utile per la contribuzione ordinaria successiva alla cessazione. A tal fine devono essere utilizzati i codici contributo ordinari, ad esempio DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla gestione separata.
Artigiani, commercianti e gestione separata
Per artigiani ed esercenti attività commerciali, la sospensione riguarda i contributi con scadenza 17 febbraio 2014, 16 maggio 2014 e 16 giugno 2014, rispettivamente per la IV rata sul minimale 2013, la I rata sul minimale 2014 e per il saldo/conguaglio della contribuzione eccedente il minimale 2013 e il primo acconto 2014, nonché la I rata per anni pregressi. La sospensione si applica anche ai contributi relativi a periodi pregressi riscossi a tali scadenze. Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata è sospeso il versamento del saldo 2013 e del primo acconto 2014; per i committenti, i versamenti mensili con scadenza dal 17 febbraio 2014 al 16 luglio 2014, relativi ai compensi erogati da gennaio a giugno 2014. Nella denuncia individuale Emens deve essere indicato il valore 17 per segnalare la sospensione legata all’alluvione.
Aziende agricole e lavoratori agricoli autonomi
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera è sospesa la presentazione dei DMAG con competenza 4° trimestre 2013, 1° trimestre 2014 e 2° trimestre 2014. Quanto ai contributi dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera, la sospensione riguarda i versamenti con scadenza 17 marzo 2014 per il 3° trimestre 2013 e 16 giugno 2014 per il 4° trimestre 2013. Per i lavoratori autonomi agricoli CD-CM-IAP e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, è sospesa la prima rata 2014 con scadenza 16 luglio 2014.
Datori di lavoro domestico ed ex Enpals
Per il lavoro domestico risultano sospesi i contributi del 1° trimestre 2014 con scadenza 10 aprile 2014 e del 2° trimestre 2014 con scadenza 10 luglio 2014; la sospensione opera anche per i contributi pregressi con termine di pagamento entro 30 giorni dalla lettera di accoglimento dell’INPS, se la scadenza ricade nel periodo interessato. La circolare estende la disciplina anche ai soggetti tenuti alla contribuzione IVS verso le gestioni ex Enpals. Questi ultimi devono presentare domanda alla sede INPS competente, indicando nel campo "Matricola Inps ex Enpals" il codice gruppo identificativo dell’impresa e il codice dell’attività; se le attività sono più di una, occorre indicare i relativi codici. La sede ricevente trasmette poi copia al Polo PALS di Bologna.
Enti privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
La sospensione non si applica al settore pubblico, ma si estende ai dipendenti di enti aventi natura giuridica privata e iscritti alle gestioni pubbliche, come indicato a titolo esemplificativo per società per azioni e s.r.l. derivanti da trasformazione di aziende speciali, scuole elementari parificate e fondazioni derivanti da trasformazione di IPAB o case di riposo. Durante il periodo di sospensione, tali enti devono compilare la denuncia mensile con tutti i dati giuridici, imponibili e contributivi del mese, valorizzando gli elementi previsti dalla procedura.
Recupero dei contributi sospesi e istruzioni contabili
La circolare precisa che il decreto non disciplina le modalità di ripresa degli adempimenti e di recupero dei contributi sospesi, rinviando a successive indicazioni. Sul piano contabile, i contributi sospesi evidenziati in UniEmens con il codice "N963" devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA 00/130. Il programma di ripartizione della procedura DM provvede all’automatica specifica delle partite contabili. Le istruzioni per il recupero dei contributi sospesi per tutte le categorie interessate saranno fornite con successive istruzioni amministrative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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