Sentenza del 27/06/2016 n. 4159 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Appello - Riproposizione motivi di impugnazione atto impositivo - Specificità dei motivi - Principio - Assolvimento - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha riproposto in appello le ragioni con cui aveva impugnato l'atto impositivo, contrapponendole alle argomentazioni contenute nella decisione di primo grado. La questione riguardava se tale riproposizione fosse sufficientemente specifica ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 oppure se fosse necessario formulare motivi d'appello ulteriormente distinti e dettagliati.
La decisione
È stato affermato il principio secondo cui, nel processo tributario, la riproposizione delle ragioni di impugnazione dell'atto impositivo, quando svolta in contrapposizione alle motivazioni della sentenza di primo grado, soddisfa l'onere di specificità dei motivi d'appello previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. Ciò dipende dal carattere devolutivo pieno dell'appello tributario, che mira al riesame della controversia nel merito e non è limitato al controllo di vizi specifici. L'esito interpretativo è quindi favorevole al contribuente sul piano della procedibilità e dell'ammissibilità dell'appello.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
La norma impone la specificità dei motivi d'appello. Tale requisito è soddisfatto quando il contribuente ripropone le ragioni di impugnazione dell'atto impositivo in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado; non è necessariamente richiesta una diversa o autonoma formulazione dei motivi.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno: il giudice di secondo grado può riesaminare la controversia nel merito, nei limiti delle questioni devolute.
- La riproposizione dei motivi già dedotti in primo grado può essere sufficiente a rendere specifico l'appello, purché sia collegata criticamente alle ragioni della sentenza impugnata e non consista in una mera riproduzione del ricorso originario.
- Per evitare l'inammissibilità, l'appellante dovrebbe indicare con chiarezza quali statuizioni della sentenza contesta e spiegare perché le originarie ragioni di impugnazione dell'atto impositivo risultano ancora fondate.
- La specificità dei motivi non richiede necessariamente nuove argomentazioni, ma richiede che dal contenuto dell'appello sia comprensibile la richiesta di riforma della decisione e il riesame delle questioni controverse.
- Il principio opera soprattutto quando la sentenza di primo grado ha respinto nel merito le contestazioni dell'atto impositivo; resta comunque necessario rispettare i limiti delle domande e delle eccezioni proponibili in appello.
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