Ordinanza n. 14680/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione del decreto di diniego, prot. 20260000395 del 26.03.2026, del visto d’ingresso per turismo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha ancora deciso né sulla domanda cautelare né sul merito dell’impugnazione. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti la questione della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di una procura alle liti idonea, assegnando trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito di memorie limitate a tale profilo. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 novembre 2026.
Atto impugnato: decreto di diniego del visto d’ingresso per turismo
Esito
La controversia
La ricorrente, cittadina etiope, ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per turismo chiedendone l’annullamento previa sospensione. Il TAR ha rilevato che agli atti risulta una procura alle liti rilasciata da un cittadino italiano menzionato nel ricorso, mentre il ricorso risulta proposto dalla cittadina etiope. Non emergono dagli atti né un’ipotesi di sostituzione processuale ai sensi dell’art. 81 c.p.c. né una rappresentanza processuale idonea a giustificare il rilascio della procura da parte di un soggetto diverso dalla ricorrente. Il giudice ha pertanto prospettato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza di una procura alle liti idonea e ha sollecitato il contraddittorio delle parti esclusivamente su tale questione.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
sollecitare il contraddittorio delle parti sulla possibile inammissibilità del ricorso introduttivo
Prima di fondare la decisione su una questione rilevata d’ufficio, il giudice deve sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per memorie.
art. 81 c.p.c.
La proposizione della domanda in nome proprio per far valere un diritto altrui richiede una specifica previsione normativa; nel caso esaminato non risultava un’ipotesi di sostituzione processuale.
Massime di principio
- Quando il ricorso amministrativo risulta proposto da un soggetto diverso da quello che ha rilasciato la procura alle liti, e dagli atti non emerge una valida rappresentanza processuale o un’ipotesi di sostituzione processuale, il giudice può prospettare l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura idonea.
- La questione di inammissibilità rilevata d’ufficio deve essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., con assegnazione di un termine per il deposito di memorie limitate alla questione.
Come è indicizzato
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