Cassazione Penale, Sentenza n. 10967/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati impugnano la condanna per estorsione aggravata contestando: l'attendibilità esclusiva delle dichiarazioni della persona offesa Reccia (contraddette in primo grado), la mancata rinnovazione e valutazione di taluni testi richiesti dalla difesa, l'erronea qualificazione dell'aggravante "più persone riunite" per difetto di elementi probatori sulla contemporanea presenza di più soggetti, la non comprovata appartenenza al clan (aggravante dell'art. 628, comma 3 n. 3 c.p.) nonostante le dichiarazioni di collaboratori e infine la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'errata valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto corretta la rinnovazione istruttoria limitata al teste decisivo (Reccia) disposta dalla Corte d'appello, valutata come congrua e supportata da motivazione rafforzata. Ha confermato la credibilità della persona offesa e l'esistenza dell'estorsione, ha ritenuto integrata la circostanza aggravante delle "più persone riunite" (per la presenza congiunta nella fase iniziale) e l'aggravante collegata all'agevolazione del clan (art. 628, comma 3). Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo sulle attenuanti generiche per mancata richiesta in appello. Rigetta i ricorsi, condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali e dispone la rifusione a favore della parte civile.
Norme richiamate
artt. 110, 629 cod. pen.
Contestano la responsabilità in concorso per il delitto di estorsione: la Corte d'appello ha confermato la punibilità dei concorrenti sulla base della ricostruzione fattuale e della credibilità della parte offesa.
art. 628, comma 3, n. 1 e 3 cod. pen.
Rilevate aggravanti: metodo mafioso/uso della forza intimidatrice del clan e appartenenza o attività in favore dell'associazione. La Corte ha ritenuto integrabile l'aggravante anche senza sentenza definitiva di condanna per associazione mafiosa, se elementi nel merito lo comprovano.
art. 7 legge 203/1991
Richiamata quale elemento normativo connesso alle aggravanti di natura mafiosa (richiami normativi operativi nella imputazione e nella valutazione della gravità).
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Consente la rinnovazione istruttoria in appello limitata alle prove decisive quando sussistano contrastanti valutazioni; la Corte ha legittimamente disposto la riassunzione della testimonianza della parte offesa e ritenuto non necessaria la rinnovazione di altri testi non decisivi.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606 co.1 lett. b) e e)
Motivi di cassazione per violazione di legge e vizi di motivazione: la Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tali motivi perché la motivazione d'appello era congrua, logica e dotata dei requisiti della motivazione rafforzata.
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento all'assoluzione di primo grado per inattendibilità della parte offesa; la Corte d'appello ha rinnovato la valutazione sulla base della riassunzione della testimonianza.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Cassazione ha rilevato che la difesa non ha chiesto il loro riconoscimento in appello, per cui il motivo è inammissibile.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sul trattamento sanzionatorio e ha osservato che la difesa non ha formulato richiesta subordinata di attenuanti in appello.
Massime di principio
- La credibilità della persona offesa è questione di fatto valutata dal giudice del merito: in Cassazione può essere censurata solo se emergono manifeste contraddizioni o mancanze di motivazione.
- In appello, la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 co. 3-bis può essere limitata alle sole prove ritenute decisive; non è sempre necessaria la riassunzione integrale di tutte le dichiarazioni rese in primo grado.
- L'aggravante della "più persone riunite" è di natura oggettiva e si comunica ai concorrenti che partecipano alla stessa azione minacciosa o violenta anche se non tutti sono presenti al momento della consegna del denaro, purché siano presenti nella fase intimidatoria.
- Per l'aggravante legata al metodo mafioso o all'agevolazione di un clan (art. 628 comma 3), non è indispensabile una condanna definitiva per associazione mafiosa: è sufficiente che il giudice del merito accerti nel provvedimento elementi probatori concreti che dimostrino l'uso della forza intimidatrice e il collegamento funzionale con l'organizzazione.
- In Cassazione non è ammesso trasformare il controllo in un nuovo giudizio di merito: le doglianze che sollecitano diversa valutazione della persuasività delle prove sono inammissibili salvo evidenza di carenze manifeste, contraddittorietà o illogicità palese della motivazione.
- L'assenza di una specifica richiesta di riconoscimento di attenuanti generiche in appello può comportare la perdita della relativa censura in sede di legittimità.
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