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Sentenza

Sentenza del 07/06/2019 n. 15442 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2007 e 2008, contestando: l'insufficiente motivazione degli avvisi; la contraddittorietà della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che avrebbe qualificato l'area sia come fabbricato sia come area edificabile; e l'erronea applicazione della disciplina ICI, sostenendo che il terreno industriale destinato a cava non rientrasse tra i beni imponibili. La contribuente riteneva inoltre che l'imposta, avendo natura patrimoniale, non potesse essere collegata alla produttività o allo sfruttamento industriale dell'area.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto validi e sufficientemente motivati gli avvisi, poiché indicavano dati catastali, valori accertati e aliquote, consentendo alla contribuente di contestare sia l'esistenza sia l'ammontare dell'imposta. Ha escluso che la CTR avesse qualificato l'area come fabbricato, chiarendo che la valutazione doveva essere effettuata secondo il valore venale dell'area edificabile, anche a prescindere dalle risultanze catastali. Ha inoltre confermato che il terreno destinato ad attività estrattiva, inserito in zona industriale e suscettibile di edificazione almeno per la realizzazione di fabbricati strumentali, è imponibile ai fini ICI come area fabbricabile. Anche la destinazione a verde pubblico sportivo non esclude l'edificabilità, ma incide sulla determinazione del valore venale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 1.700 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    L'atto tributario deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi efficacemente.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 162

    Disciplina i requisiti degli avvisi di accertamento degli enti locali; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché indicava dati catastali, valori e aliquote.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2

    Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

    Ai fini ICI sono imponibili il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Un'area è edificabile quando il piano urbanistico le attribuisce tale caratteristica o quando sussistono effettive possibilità di edificazione.

  • D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla Legge n. 248 del 2005

    Ha contribuito all'interpretazione autentica della nozione di area edificabile ai fini ICI.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito dalla Legge n. 248 del 2006

    L'edificabilità rilevante ai fini della base imponibile può derivare dalla qualificazione dell'area nel piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione o privo di strumenti attuativi.

  • Art. 111 della Costituzione e art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione coerente e non manifestamente contraddittoria; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta comprensibile e logicamente sostenibile.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento ICI è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di individuare il bene, comprendere il valore imponibile e l'aliquota applicata e contestare efficacemente la pretesa; non è necessario che contenga una ricostruzione analitica di ogni elemento estimativo.
  • La destinazione estrattiva o industriale di un terreno può escludere la sua natura agricola e renderlo imponibile come area fabbricabile, anche quando l'edificazione sia limitata ai fabbricati o agli impianti strumentali all'attività.
  • Per stabilire se un'area è edificabile ai fini ICI occorre guardare principalmente alla qualificazione urbanistica attribuita dal piano regolatore adottato dal Comune, non soltanto alla classificazione catastale.
  • L'assenza di uno strumento urbanistico attuativo o l'esistenza di limitazioni alla trasformazione non esclude automaticamente l'edificabilità, ma può incidere sulla misura del valore venale e quindi sulla base imponibile.
  • La destinazione a servizi pubblici o a verde pubblico sportivo non elimina necessariamente la natura edificabile dell'area: occorre distinguere i vincoli di inedificabilità assoluta dai vincoli di destinazione, valutando in concreto le potenzialità edificatorie residue.
  • Nelle controversie fiscali è importante contestare non solo la motivazione formale dell'avviso, ma anche concretamente la qualificazione urbanistica, le effettive possibilità edificatorie e il valore venale attribuito al terreno.

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