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Legge

L.R. Liguria 3/2004

Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria.

Normativa regionaleL.R. Liguria 3/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Liguria, l’informazione e la comunicazione istituzionale della Regione, definendo finalità, uffici stampa e URP. Prevede l’uso di strumenti informatici e telematici e una norma transitoria per il primo Piano annuale di comunicazione e informazione, da predisporre entro 60 giorni dall’entrata in vigore. Molte disposizioni sono state poi abrogate o superate.

Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria

Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria

La legge definisce l’organizzazione e le finalità dell’informazione e della comunicazione istituzionale della Regione Liguria, riferite alla Giunta e al Consiglio regionale. La disciplina riguarda il territorio regionale e si inserisce nel quadro costituzionale e statutario, con attenzione a trasparenza, partecipazione e pluralismo informativo.

Finalità e principi generali

La Regione assicura al cittadino il diritto a un’informazione trasparente ed efficace. L’attività di informazione e comunicazione istituzionale è finalizzata a:

  • diffondere la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività regionali;
  • facilitare l’applicazione delle norme e sostenere la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
  • garantire la completa e trasparente espressione delle esigenze e istanze della società regionale, nel rispetto del pluralismo informativo.

Sono considerate attività istituzionali quelle svolte dalla Regione nel rispetto del segreto d’ufficio, della riservatezza dei dati personali e dei principi deontologici dell’informazione. Tali attività comprendono sia l’informazione verso i mezzi di comunicazione di massa sia la comunicazione esterna rivolta a cittadini, organizzazioni sociali, enti e organismi operanti nel territorio regionale o collegati stabilmente con esso, nonché alle associazioni dei liguri in Italia e all’estero.

Strumenti di informazione e comunicazione

L’esercizio dei diritti di informazione, accesso e partecipazione dei cittadini può avvenire anche mediante strumenti tecnologici, informatici e telematici. La legge, quindi, valorizza l’impiego di canali moderni per rendere più accessibile la comunicazione istituzionale regionale.

Uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale

Per perseguire le finalità della legge, la Regione si avvale di uffici stampa distinti per la Giunta regionale e per il Consiglio regionale. Tali uffici hanno il compito di:

  • diffondere adeguatamente, con l’uso delle tecnologie più moderne ed evolute, le informazioni sull’attività degli organi regionali e sull’attività istituzionale dei gruppi consiliari;
  • collaborare alla comunicazione istituzionale e alle iniziative di promozione dell’immagine della Regione, mantenendo rapporti funzionali con gli organi di stampa e di informazione.

Per la composizione degli uffici stampa è previsto il ricorso a giornalisti iscritti all’albo nazionale di categoria. La disciplina dettagliata del comma originario è stata successivamente modificata e in parte abrogata.

Ufficio per le relazioni con il pubblico

Le finalità di informazione e comunicazione sono perseguite anche tramite l’Ufficio per le relazioni con il pubblico, la cui attività è rivolta essenzialmente ai cittadini singoli e associati. Anche in questo caso, la disciplina puntuale di un comma successivo risulta oggi abrogata.

Regime transitorio

In sede di prima applicazione, il Piano annuale di comunicazione e di informazione doveva essere predisposto dall’Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Si tratta di una previsione ormai esaurita, riferita alla fase iniziale di applicazione dell’atto.

Aspetti finanziari

La legge contiene una norma finanziaria, ma il relativo testo non è riportato nel consolidato fornito (omissis).

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