L.R. Liguria 4/2004
Norme in materia di tutela e di rappresentanza delle categorie protette.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge valorizza le associazioni liguri di tutela dei mutilati e invalidi e assicura loro adeguata rappresentanza nella Consulta regionale per i problemi dell’handicap. Prevede inoltre l’aggiornamento del regolamento della Consulta da parte della Giunta entro 60 giorni. Il testo è tuttora vigente, con estensione dal 2019 anche ad ANGLAT e ARPA.
Tutela e rappresentanza delle categorie protette nella Regione Liguria
Tutela e rappresentanza delle categorie protette nella Regione Liguria
La legge disciplina il riconoscimento istituzionale e la rappresentanza delle associazioni che tutelano le categorie di mutilati e invalidi nell’ambito regionale ligure. L’obiettivo è assicurare una presenza qualificata di tali soggetti negli organismi consultivi della Regione in materia di handicap.
Associazioni valorizzate dalla legge
La Regione Liguria valorizza il ruolo delle associazioni di rappresentanza e tutela delle categorie di mutilati e invalidi già indicate nel testo originario, cioè:
- UNMS, Unione Nazionale Mutilati per Servizio
- ANMIL, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro
- ANMIC, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili
- ENS, Ente Nazionale Sordomuti
- UIC, Unione Italiana Ciechi
Tali associazioni sono indicate come aderenti alla F.A.N.D. e vengono richiamate come soggetti per i quali la legislazione vigente riconosce la sussistenza come persone giuridiche di diritto privato e come enti morali.
Estensione successiva ad altre associazioni
Dal 2019 la valorizzazione regionale è stata estesa anche a:
- ANGLAT, Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti
- ARPA, Associazione per la ricerca sulle psicosi e l’autismo
Anche queste associazioni risultano aderenti alla F.A.N.D. e quindi incluse nell’ambito di considerazione della legge regionale.
Rappresentanza negli organi consultivi regionali
La Regione garantisce una adeguata rappresentanza delle associazioni richiamate all’interno degli organi consultivi regionali sui problemi dell’handicap, con particolare riferimento alla Consulta regionale per i problemi dell’handicap. La norma mira quindi a presidiare la partecipazione delle associazioni interessate nelle sedi istituzionali di confronto e consulenza.
Aggiornamento del regolamento della Consulta
La Giunta regionale è tenuta ad aggiornare il Regolamento della Consulta regionale per i problemi dell’handicap entro sessanta giorni dall’approvazione della legge, in coerenza con la disciplina regionale di riferimento in materia di prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale dei portatori di handicap.
Ambito temporale e attualità della disciplina
La legge non contiene una disciplina transitoria complessa né misure economiche. La previsione sul regolamento della Consulta aveva un termine iniziale di 60 giorni dall’approvazione. Nel complesso, il testo resta applicabile come norma organizzativa e di rappresentanza istituzionale nell’ordinamento ligure.
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