Regolamento (UE) 2023/1195
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1195 della Commissione del 20 giugno 2023 che stabilisce norme relative ai dettagli e al formato delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione sui risultati delle indagini ufficiali relative ai casi di contaminazione con prodotti o sostanze il cui uso non è autorizzato nella produzione biologica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/1195 disciplina il formato uniforme con cui gli Stati membri devono comunicare, tramite OFIS, le informazioni sui casi di contaminazione nella produzione biologica da sostanze o prodotti non autorizzati. La disciplina si innesta sugli obblighi di documentazione, scambio di informazioni e trasmissione elettronica previsti dal regolamento (UE) 2018/848. L’allegato contiene un formulario dettagliato per raccogliere i dati sulle indagini ufficiali, sulle cause della contaminazione, sulle misure adottate e sulle migliori prassi.
Norme sul dettaglio e sul formato delle informazioni che gli Stati membri devono fornire, tramite OFIS, sui risultati delle indagini ufficiali e sulle migliori prassi relative a contaminazioni da prodotti o sostanze non autorizzati nella produzione biologica.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono utilizzare il sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS) e il formulario allegato per trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni sui risultati documentati delle indagini ufficiali relative a casi di contaminazione con prodotti o sostanze non autorizzati nella produzione biologica, nonché sulle misure adottate per formulare migliori prassi e sulle ulteriori misure preventive. Riguarda i controlli e le indagini svolti nell’ambito del regolamento (UE) 2018/848, in particolare gli articoli 29 e 38; il formulario copre prodotti biologici o in conversione, altri materiali campionati, e varie fasi della filiera (produzione, preparazione, distribuzione, magazzinaggio, immissione sul mercato, importazione ed esportazione).
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1195: formato delle informazioni sulle contaminazioni nella produzione biologica
Il regolamento definisce un quadro tecnico uniforme per la trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni sui casi di contaminazione da prodotti o sostanze non autorizzati nella produzione biologica. Si inserisce nel sistema del regolamento (UE) 2018/848, che impone alle autorità nazionali di documentare le indagini ufficiali, condividere le misure adottate e trasmettere le informazioni per via elettronica attraverso il sistema messo a disposizione dalla Commissione.
Finalità e contesto normativo
La Commissione adotta il regolamento per evitare la duplicazione dei canali di comunicazione previsti dal regolamento (UE) 2018/848 e per garantire un formato omogeneo, utilizzabile sia per lo scambio di informazioni sulle indagini ufficiali sia per la comunicazione delle migliori prassi e delle misure ulteriori volte a prevenire la presenza di sostanze non autorizzate. Il considerando richiama espressamente l’esigenza di condividere con gli altri Stati membri e con la Commissione le informazioni sulle misure adottate, anche al fine di elaborare migliori prassi.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Il regolamento si rivolge agli Stati membri, che devono utilizzare OFIS e il formulario allegato per rendere disponibili le informazioni a Commissione e altri Stati membri. Il campo materiale riguarda i casi di contaminazione con prodotti o sostanze il cui uso non è autorizzato nella produzione biologica, con riferimento ai controlli e alle indagini svolti ai sensi del regolamento (UE) 2018/848. Il formulario è costruito per coprire prodotti biologici o in conversione, altri materiali campionati e varie fasi della catena di approvvigionamento, dalla produzione all’esportazione.
Trasmissione delle informazioni tramite OFIS
L’articolo 1 impone un obbligo procedurale preciso: gli Stati membri devono usare il sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS) e il formulario allegato. Tramite questo strumento devono comunicare i risultati documentati delle indagini ufficiali di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, le misure adottate per formulare migliori prassi e le ulteriori misure dirette a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica.
Contenuto dettagliato del formulario allegato
L’allegato definisce il contenuto minimo delle informazioni da inserire nel formulario OFIS. La Parte I richiede, tra l’altro:
- il riferimento all’indagine ufficiale o al caso;
- il tipo di prodotto biologico o in conversione, oppure di altro materiale campionato, con indicazione della categoria e del codice NC;
- il volume dei prodotti contaminati;
- il nome e la quantità dei prodotti o sostanze non autorizzati rilevati;
- l’eventuale superamento del livello massimo di residui del regolamento (CE) n. 396/2005, applicabile solo a prodotti alimentari e mangimi;
- la fase della filiera in cui è stata rilevata la presenza delle sostanze non autorizzate, distinguendo tra produzione, preparazione, distribuzione, magazzinaggio, immissione sul mercato, importazione ed esportazione, con ulteriori specificazioni per talune sottofasi;
- l’origine e la causa della contaminazione, incluse ipotesi come uso di sostanze non autorizzate, dispersione aerea, commistione, vendita impropria come biologico, mancata adozione delle misure precauzionali di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, mancanza di tracciabilità o origine non individuata;
- le misure adottate, compreso l’eventuale divieto di commercializzazione o di utilizzo ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848;
- eventuali informazioni supplementari facoltative. La Parte II richiede una panoramica annuale delle migliori prassi documentate nello Stato membro nell’anno precedente, finalizzate a prevenire la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica.
Termini di comunicazione e gestione dei casi pendenti
La nota in allegato indica che gli Stati membri possono utilizzare il formulario della Parte I per comunicare alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i casi di contaminazione rilevati nel corso dell’anno precedente dalle autorità competenti o, se del caso, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo, nell’ambito dei controlli ufficiali ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2018/848 o delle indagini ufficiali ai sensi dell’articolo 29. I casi non conclusi entro il 31 dicembre devono essere riportati nella comunicazione dell’anno successivo.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come consueto per i regolamenti, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Uso di OFIS e del formulario standard
L’articolo 1 impone agli Stati membri di utilizzare il sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS) e il formulario dell’allegato per mettere a disposizione di Commissione e altri Stati membri i risultati documentati delle indagini ufficiali svolte ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, le misure adottate per formulare migliori prassi e le ulteriori misure per evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica.
Collegamento con gli obblighi del regolamento (UE) 2018/848
Il regolamento precisa che il formato standardizzato serve a coprire le informazioni richieste dall’articolo 29, paragrafi 6 e 9, del regolamento (UE) 2018/848, evitando duplicazioni nei canali di trasmissione delle informazioni sulle contaminazioni e sulle misure conseguenti.
Contenuto del formulario OFIS
L’allegato struttura le informazioni in due parti: la Parte I sulle indagini ufficiali e sulle misure preventive, con dati su riferimento del caso, tipo di prodotto o materiale campionato, volume contaminato, sostanze rilevate, quantità, eventuale superamento dei limiti massimi di residui del regolamento (CE) n. 396/2005, fase della filiera, origine e causa della contaminazione, misure adottate e divieto di commercializzazione o utilizzo ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848; la Parte II sulle migliori prassi documentate a livello annuale nello Stato membro.
Termine annuale di comunicazione
La nota dell’allegato indica che gli Stati membri possono utilizzare il formulario della Parte I per segnalare alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i casi di contaminazione rilevati nell’anno precedente dalle autorità competenti o, se del caso, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo durante i controlli ufficiali o le indagini ufficiali. I casi non chiusi entro il 31 dicembre vanno riportati nella comunicazione relativa all’anno seguente.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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