Provvedimenti n. 214 del 26/03/2026
Provvedimento del 26 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un cliente di Compass Banca S.p.A. che, dopo aver revocato il consenso alle comunicazioni promozionali, ha ricevuto comunque una email indesiderata. L’istruttoria ha evidenziato che l’invio è dipeso da una gestione non adeguata delle liste di contatto, conservate anche dopo l’uso nel repository del provider esterno, con conseguente rischio di utilizzo di liste non aggiornate. Pur confermando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. c), e 24, par. 1, GDPR, nonché dell’art. 130, comma 2, Codice privacy, il Garante ha considerato il caso una violazione minore, anche in ragione della collaborazione della società, del carattere isolato dell’episodio e delle misure correttive già adottate, e ha deciso di non irrogare una sanzione pecuniaria ma di rivolgere un ammonimento.
Compass Banca S.p.A.: ammonimento per invio di email promozionale dopo revoca del consenso e misure organizzative inadeguate nella gestione delle liste di contatto
Compass Banca S.p.A. – ammonimento per invio di email promozionale dopo revoca del consenso
Il provvedimento riguarda Compass Banca S.p.A. ed è stato adottato a seguito del reclamo di un interessato che aveva revocato il consenso alle comunicazioni promozionali ma aveva comunque ricevuto una email indesiderata. L’Autorità ha esaminato l’assetto organizzativo della campagna di email marketing e la gestione delle liste di contatto presso un provider esterno responsabile del trattamento.
Origine del procedimento e fatti accertati
Il procedimento trae origine da un reclamo presentato il 10 febbraio 2025. Il reclamante ha riferito di aver ricevuto il 3 febbraio 2025 una email promozionale nonostante la revoca del consenso fosse stata già esercitata e recepita da Compass, che aveva dato riscontro il 23 novembre 2024.
Nel corso dell’istruttoria la società ha chiarito che:
- il reclamante era cliente dal 2017 e aveva in origine prestato il consenso alle comunicazioni promozionali;
- la revoca del consenso era stata ricevuta il 20 novembre 2024 e gestita con tempestività;
- l’invio successivo è dipeso da un errore umano nella gestione manuale di una lista di contatti, resosi necessario per un problema tecnico che aveva impedito il caricamento automatico della lista aggiornata;
- la lista errata era ancora presente nella piattaforma di invio del provider esterno e conteneva nominativi non più contattabili.
Trattamenti esaminati
Il Garante ha esaminato il trattamento di dati personali connesso all’invio di comunicazioni promozionali via email, basato su liste di contatti aggiornate giornalmente e caricate in modo automatizzato nella piattaforma del provider esterno nominato responsabile del trattamento.
L’Autorità ha ritenuto che la conservazione nel repository del provider di liste già utilizzate e non adeguatamente segregate abbia creato un rischio prevedibile di riutilizzo di dati non aggiornati, vanificando la misura aziendale di aggiornamento quotidiano.
Violazioni contestate e valutazioni del Garante
Con la comunicazione di avvio del procedimento del 24 ottobre 2025 sono state contestate le seguenti violazioni:
- artt. 5, par. 1, lett. c), e 24, par. 1, GDPR, per inadeguatezza delle misure adottate rispetto al contesto, ai rischi e alle misure disponibili allo stato dell’arte, nonché per mancata limitazione della conservazione dei dati a quanto strettamente necessario;
- art. 130, comma 2, Codice privacy, in quanto il rischio derivante dalle misure inadeguate si è concretizzato nell’invio di una email promozionale in assenza di consenso.
Nel merito, il Garante ha osservato che l’errore umano non esauriva la spiegazione dell’evento, poiché il problema era reso possibile dalla conservazione di liste non aggiornate nel repository del provider. Se fosse stata già attiva la funzione di cancellazione automatica delle liste utilizzate, l’episodio non si sarebbe verificato. Tale misura è stata ritenuta semplice e coerente con il principio di minimizzazione.
Elementi difensivi valorizzati
Compass ha sostenuto che:
- il sistema di mailing aveva una procedura di aggiornamento giornaliero delle liste;
- l’episodio era isolato e non ripetibile;
- l’email inviata non sarebbe stata propriamente promozionale, ma avrebbe riguardato informazioni sugli orari di apertura delle filiali e, secondo la società, avrebbe potuto rientrare nelle comunicazioni contrattuali.
Il Garante ha tuttavia rilevato che la comunicazione conteneva anche un invito generico a recarsi presso gli uffici Compass e che in calce era qualificata dal mittente come comunicazione con finalità promozionale. Inoltre, la percezione dell’interessato era stata quella di una comunicazione promozionale indesiderata dopo la revoca del consenso.
Valutazione conclusiva sulla gravità
Pur confermando le violazioni, l’Autorità ha considerato rilevanti diversi elementi attenuanti:
- la tempestiva presa in carico della revoca del consenso, con riscontro in tre giorni;
- l’adozione di misure correttive prima dell’avvio del procedimento;
- l’assenza di analoghe segnalazioni o reclami;
- il carattere isolato dell’evento;
- il fatto che il trattamento abbia riguardato solo dati comuni, senza particolare pregiudizio per l’interessato;
- la cooperazione della società con l’Autorità e l’assenza di precedenti pertinenti.
Per tali ragioni il caso è stato qualificato come "violazione minore" ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148.
Provvedimenti adottati e conseguenze operative
Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento nei termini indicati in motivazione e ha adottato i seguenti provvedimenti:
- ammonimento a Compass Banca S.p.A. ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, in relazione alle violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. c), e 24, par. 1, GDPR e dell’art. 130, comma 2, Codice privacy;
- pubblicazione del provvedimento sul sito web dell’Autorità ai sensi dell’art. 154-bis del Codice e dell’art. 37 del regolamento interno n. 1/2019;
- annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019 e dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR.
Non è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria.
Indicazioni pratiche che emergono dal provvedimento
Il provvedimento evidenzia che, nei trattamenti di marketing via email, non basta una procedura di aggiornamento frequente delle liste: è necessario evitare che liste obsolete rimangano comunque accessibili o riutilizzabili presso il fornitore, soprattutto quando la gestione prevede anche passaggi manuali. La cancellazione automatica delle liste già utilizzate e la segregazione dei dati non più necessari sono state valorizzate come misure coerenti con i principi di minimizzazione, correttezza e accountability.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento origina da un reclamo del 10 febbraio 2025 di un cliente di Compass Banca S.p.A., che lamentava di aver ricevuto il 3 febbraio 2025 una email promozionale nonostante avesse revocato il consenso in precedenza, revoca già recepita dalla società con riscontro del 23 novembre 2024.
Esito dell’istruttoria tecnica e organizzativa
Compass ha spiegato che l’invio è avvenuto per un errore umano nella selezione manuale di una vecchia lista di contatti rimasta disponibile nella piattaforma di un provider esterno responsabile del trattamento. Il Garante ha ritenuto che la conservazione di liste non aggiornate nel repository del provider abbia vanificato la procedura di aggiornamento quotidiano, rendendo prevedibile ed evitabile l’errore.
Violazioni contestate e confermate
Sono state contestate e poi confermate le violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. c), e 24, par. 1, GDPR, per inadeguatezza delle misure rispetto al contesto e al principio di minimizzazione, e dell’art. 130, comma 2, Codice privacy, poiché l’email è stata inviata in assenza di consenso valido.
Valutazioni attenuanti e decisione finale
Pur confermando l’illiceità del trattamento, il Garante ha valorizzato la pronta risposta alla revoca, l’adozione di misure correttive prima dell’avvio del procedimento, l’assenza di precedenti e la limitata gravità dell’episodio, qualificandolo come violazione minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148.
Provvedimenti adottati
L’Autorità ha deciso di non applicare una sanzione pecuniaria e di rivolgere a Compass un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, disponendo inoltre la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno delle violazioni.
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