Cassazione Civile, Sentenza n. 33201/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla misura dell'indennità di mobilità anticipata richiesta da Berton (licenziato e posto in mobilità il 21 aprile 2011) ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 223/1991, in relazione all'estensione prevista dall'art. 7, comma 7, del d.l. n. 148/1993 (imprese commerciali con più di 50 e meno di 200 dipendenti) e all'art. 1, comma 32, legge n. 220/2010: l'INPS sosteneva che, per i beneficiari che hanno optato per il pagamento anticipato, la corresponsione dovesse essere limitata alle mensilità spettanti fino al 31 dicembre 2011 (termine temporale indicato dalla legge n. 220/2010) e non comprendere le mensilità derivanti da proroghe legislative successive (es. art. 33, comma 23, legge n. 183/2011); la questione coinvolge inoltre l'effetto della cancellazione dalle liste di mobilità in conseguenza dell'opzione per il pagamento anticipato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS confermando le sentenze di merito: l'estensione prevista per le imprese commerciali con più di 50 e meno di 200 dipendenti si applica anche alla corresponsione anticipata di cui all'art. 7, comma 5, legge n. 223/1991, e riguarda l'intero importo maturato al momento della messa in mobilità/ licenziamento, non essendo limitata all'anno in cui è stata concessa. La cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell'opzione anticipata non incide sul diritto già maturato né sul quantum da liquidare. Condanna dell'INPS al pagamento delle spese di giudizio e indicazione degli importi liquidati.
Norme richiamate
legge 23 luglio 1991 n. 223, art. 7 (commi 1-2 e 5)
L'art. 7 disciplina l'indennità di mobilità e la Corte ha ritenuto che il diritto all'indennità matura integralmente al momento della messa in mobilità/licenziamento e che l'estensione prevista per alcune imprese si applica anche all'indennità anticipata nella sua interezza.
legge 23 luglio 1991 n. 223, art. 9 comma 6 lett. B)
Richiamata tra le norme rilevanti; la valutazione complessiva del quadro normativo conferma che le estensioni di diritto operano sul quantum complessivo maturato.
legge 23 luglio 1991 n. 223, art. 12 comma 3
Citata nel quadro normativo di riferimento; la Corte integra la lettura sistematica delle disposizioni sulla mobilità.
legge 23 luglio 1991 n. 223, art. 16 comma 1
Parte del quadro normativo richiamato per definire il regime della mobilità; la sentenza valorizza la maturazione del diritto al momento della messa in mobilità.
d.l. 20 maggio 1993 n. 148, art. 7 comma 7 (conv. in legge 9 luglio 1993 n. 236)
La norma che ha esteso i trattamenti di mobilità ai dipendenti di imprese commerciali con più di 50 e meno di 200 unità è stata interpretata dalla Corte come riferibile a tutti i trattamenti di mobilità, incluso il pagamento anticipato, e per l'intero importo maturato.
legge 13 dicembre 2010 n. 220, art. 1 comma 32
Norma che fissava limiti temporali/di estensione per il 2011; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non escluda l'applicazione delle proroghe successive né limiti il quantum già maturato al 31/12/2011 quando il diritto si è già costituito.
DM 14 marzo 2011 n. 57955, artt. 1 e 2
Regolamenti richiamati nel riferimento normativo; interpretati nella prospettiva della determinazione tecnica dell'indennità ma subordinati al principio di maturazione del diritto.
legge 12 novembre 2011 n. 183, art. 33 comma 23
Proroga normativa che estendeva la durata della disciplina della mobilità; la Corte ha ritenuto che tali proroghe siano efficaci a estendere l'operatività della misura anche oltre il 2011, incidendo sul quantum spettante.
legge 23 luglio 1991 n. 223, art. 24 comma 1
Richiamata per affermare che il diritto al trattamento matura al momento della messa in mobilità o del licenziamento collettivo.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
Norma procedurale richiamata per disporre l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente; applicata dalla Corte nella liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Il diritto all'indennità di mobilità (compresa l'anticipazione) si perfeziona e matura integralmente al momento della messa in mobilità o del licenziamento collettivo: quindi il quantum dovuto va calcolato tenendo conto dell'intero importo maturato in quel momento.
- Le estensioni legislative (anche se introdotte o prorogate in anni successivi) che ampliano la platea dei beneficiari si applicano ai trattamenti di mobilità nella loro interezza, inclusa la corresponsione anticipata, salvo chiara disposizione contraria del legislatore.
- La cancellazione dalle liste di mobilità determinata dall'opzione per il pagamento anticipato non elimina né riduce il diritto già maturato né incide sul calcolo del quantum spettante.
- Un'interpretazione restrittiva che limitasse il pagamento alle mensilità entro l'anno di prima applicazione creerebbe disparità ingiustificate tra lavoratori nelle stesse condizioni; la coerenza del sistema orienta verso un'applicazione piena delle estensioni.
- In casi analoghi è opportuno verificare il momento di maturazione del diritto (data di messa in mobilità/licenziamento) e le eventuali proroghe legislative successive che incidono sull'efficacia temporale della norma, prima di negare parti del trattamento richiesto.
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