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Provvedimento

Provvedimento del 28/12/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello ANR/3, con istruzioni e specifiche tecniche, per le dichiarazioni di identificazione diretta, variazione dati e cessazione attività ai fini IVA dei soggetti non residenti. Disciplina anche reperibilità, stampa, presentazione telematica e motivazioni normative, precisando che il modello è utilizzabile dal 1° gennaio 2010.

Approvazione del modello ANR/3 per l’identificazione diretta IVA dei soggetti non residenti

Approvazione del modello ANR/3 per soggetti non residenti ai fini IVA

Il provvedimento approva il modello ANR/3 destinato ai soggetti non residenti nello Stato che intendono identificarsi direttamente ai fini IVA, nonché a comunicare variazioni dei dati o la cessazione dell’attività. Sono inoltre approvate le istruzioni, le caratteristiche tecniche per la stampa e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Finalità e ambito di applicazione

Il modello è riservato ai soggetti non residenti che intendono assolvere direttamente gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

L’uso del modello riguarda:

  • l’identificazione diretta ai fini IVA;
  • la variazione dei dati già comunicati;
  • la cessazione dell’attività;
  • la richiesta di duplicato del certificato di partita IVA.

Il modello approvato deve essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2010.

Reperibilità del modello e stampa

Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico dall’Agenzia delle Entrate e può essere prelevato dai siti internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

È consentito anche il prelievo da altri siti internet, purché il modello:

  • rispetti le caratteristiche tecniche dell’allegato A;
  • rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato;
  • riporti gli estremi del provvedimento.

È autorizzata la stampa del modello nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell’allegato A. Il modello è reso disponibile in formato elettronico specifico per i soggetti dotati di sistemi tipografici idonei alla riproduzione.

Presentazione delle dichiarazioni e trasmissione telematica

Le dichiarazioni di identificazione diretta devono essere presentate esclusivamente all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara.

Le modalità previste sono:

  • presentazione diretta all’ufficio, anche tramite persona delegata;
  • invio a mezzo posta con raccomandata, allegando copia del documento di identità del dichiarante e la certificazione della qualità di soggetto passivo IVA nello Stato di appartenenza.

In tal caso la dichiarazione si considera presentata alla data di spedizione.

Le dichiarazioni di variazione dati e di cessazione attività possono essere presentate anche per via telematica:

  • direttamente dal soggetto non residente;
  • tramite intermediari abilitati.

Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica sono contenute nell’allegato B.

Motivazioni del provvedimento

Il provvedimento trae origine dalle modifiche introdotte dall’art. 11 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, che ha modificato l’art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972 in attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 luglio 2009, causa C-244/08.

Le modifiche hanno introdotto il divieto per il soggetto non residente di assumere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato. In presenza di una stabile organizzazione in Italia, non è più consentito operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre.

Per adeguare il modello alla nuova disciplina, è stata disposta la revisione del modello ANR/2 e l’approvazione del nuovo modello ANR/3.

Contenuto del modello ANR/3

Il modello è composto da:

  • quadro A, per il tipo di dichiarazione;
  • quadro B, per i dati del soggetto d’imposta, distinto tra persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • quadro C, per l’attività esercitata;
  • allegati, firma della dichiarazione, delega e impegno alla presentazione telematica.

Quadro A - Tipo di dichiarazione

Le caselle previste sono:

  • identificazione diretta;
  • variazione dati;
  • cessazione attività;
  • richiesta duplicato del certificato di partita IVA.

Per ciascuna ipotesi devono essere indicati, ove richiesto, partita IVA e data di variazione o cessazione.

La dichiarazione di variazione dati deve essere presentata entro 30 giorni dalla data della variazione.

La dichiarazione di cessazione attività deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di cessazione, anche nei casi di estinzione del soggetto non residente conseguente a trasformazioni o a cessazione dell’attività nello Stato estero di stabilimento.

Quadro B - Dati del soggetto d’imposta

Il quadro B è suddiviso in due sezioni:

  • sezione 1, per persone fisiche;
  • sezione 2, per soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per le persone fisiche devono essere indicati i dati identificativi, la residenza anagrafica estera e il domicilio estero. Il numero di identificazione IVA estero è obbligatorio per i soggetti residenti in altro Stato membro dell’Unione europea.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicati:

  • denominazione o ragione sociale;
  • natura giuridica, secondo la tabella riportata nelle istruzioni;
  • numero di identificazione IVA estero;
  • codice fiscale, se già posseduto o nei casi espressamente indicati;
  • sede legale;
  • dati del rappresentante, con relativa residenza estera e, se presente, codice fiscale.

Quadro C - Attività esercitata

Va indicata l’attività abitualmente esercitata nello Stato estero di stabilimento, con:

  • codice attività;
  • descrizione sintetica dell’attività;
  • ufficio competente dello Stato estero.

Obblighi e adempimenti specifici

Il soggetto non residente che presenta la dichiarazione per l’identificazione diretta assume l’impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall’Amministrazione finanziaria italiana, come previsto dall’art. 35-ter, comma 2, lettera e).

La sottoscrizione deve essere apposta dal contribuente o dal rappresentante.

La delega deve essere compilata se il modello è presentato da persona incaricata; la persona incaricata deve esibire il proprio documento e quello del delegante.

Trasmissione telematica e intermediari

La presentazione telematica delle dichiarazioni di variazione dati e cessazione attività può avvenire:

  • direttamente, tramite il servizio telematico Entratel;
  • tramite intermediari abilitati.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la trasmissione diretta avviene tramite gestori incaricati e, in eventuale seguito, operatori incaricati, abilitati ai servizi telematici.

L’abilitazione a Entratel è rilasciata dal Centro Operativo di Pescara contestualmente all’attribuzione della partita IVA, previa pre-iscrizione al servizio e trasmissione dell’esito entro 30 giorni dalla ricezione del codice di pre-iscrizione.

L’intermediario abilitato deve:

  • rilasciare l’impegno a presentare telematicamente la dichiarazione, indicando se il modello è stato consegnato già compilato o predisposto dall’intermediario;
  • restituire al dichiarante l’originale della dichiarazione trasmessa, conforme al modello approvato, debitamente sottoscritto;
  • consegnare la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento.

Il dichiarante deve conservare la documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973. Anche l’intermediario deve conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo.

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica

L’allegato B disciplina il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle dichiarazioni di variazione o cessazione attività da trasmettere telematicamente.

Sono previsti tre tipi di record:

  • record "A", di testa;
  • record "B", contenente i dati della dichiarazione;
  • record "Z", di coda.

Le principali regole tecniche prevedono:

  • lunghezza fissa dei record pari a 3503 caratteri;
  • un solo record di tipo "A" all’inizio della fornitura;
  • un record di tipo "B" per ogni dichiarazione;
  • un solo record di tipo "Z" alla fine;
  • codici fiscali e partite IVA formalmente corretti;
  • uso di caratteri alfabetici maiuscoli;
  • allineamento a destra per i campi numerici e a sinistra per quelli alfanumerici;
  • scarto della dichiarazione se i dati non rispettano le specifiche tecniche.

Caratteristiche tecniche del modello cartaceo

L’allegato A stabilisce che il modello deve essere predisposto su fogli singoli formato A4, separatamente dalle istruzioni.

Sono previste regole su:

  • formato e dimensioni del foglio;
  • stampa meccanografica o con stampanti laser;
  • conformità di struttura e sequenza;
  • indicazione dei dati del soggetto che cura la stampa;
  • caratteristiche della carta;
  • area grafica;
  • colori, con stampa tipografica in nero e fondini azzurri, e possibilità di stampa monocromatica in nero.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404;
  • D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191;
  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2005;
  • decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
  • normativa comunitaria richiamata nelle premesse.

È inoltre precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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