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Provvedimento

Provvedimento del 29/12/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva i nuovi modelli AA7/10 e AA9/10, con istruzioni e specifiche tecniche, da usare dal 1° gennaio 2010 per inizio, variazione e cessazione attività ai fini IVA. Regola inoltre reperibilità, stampa, presentazione telematica e disciplina in modo dettagliato i casi di soggetti non residenti, operazioni straordinarie, affitto d’azienda e contenuto dei record per l’invio telematico.

Approvazione dei modelli AA7/10 e AA9/10 per le dichiarazioni IVA e delle specifiche tecniche telematiche

Approvazione dei modelli AA7/10 e AA9/10 per gli adempimenti IVA

Il provvedimento approva i modelli AA7/10 e AA9/10, con le relative istruzioni e con le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. L’intervento aggiorna la modulistica per l’inizio attività, la variazione dati e la cessazione attività ai fini IVA, adeguandola alla normativa sopravvenuta e semplificandone la compilazione.

Modelli approvati, destinatari e decorrenza

Sono approvati:

  • il modello AA7/10, destinato ai soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • il modello AA9/10, destinato alle persone fisiche.

I modelli devono essere utilizzati a partire dal 1° gennaio 2010.

Reperibilità dei modelli e stampa

I modelli sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Possono essere prelevati anche da altri siti, purché conformi alle caratteristiche tecniche dell’allegato A e con indicazione dell’indirizzo del sito di provenienza e degli estremi del provvedimento.

È autorizzata la stampa dei modelli nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell’allegato A, anche tramite sistemi tipografici e stampanti laser o analoghe, purché garantiscano chiarezza e leggibilità nel tempo.

Presentazione telematica e obblighi degli intermediari

Le dichiarazioni possono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate:

  • direttamente dal contribuente, ove consentito;
  • tramite intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998.

Chi trasmette telematicamente deve utilizzare le specifiche tecniche contenute:

  • negli allegati B e C per il modello AA7/10;
  • negli allegati D ed E per il modello AA9/10.

Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente una dichiarazione conforme ai modelli approvati e devono conservare la documentazione per i termini previsti dalla normativa fiscale.

Ragioni dell’intervento

Il provvedimento è motivato, tra l’altro, da:

  • le modifiche introdotte dall’art. 11 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, in materia di soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia;
  • l’introduzione della Comunicazione unica per la nascita dell’impresa, disciplinata dall’art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, e dalle relative regole tecniche, resa obbligatoria dal 1° aprile 2010;
  • l’esigenza di aggiornare i modelli precedenti AA7/9 e AA9/9 alla vigente normativa.

Principali contenuti delle istruzioni generali

Le istruzioni dei modelli stabiliscono regole comuni su:

  • compilazione completa senza abbreviazioni;
  • indicazione del codice fiscale in alto in ogni pagina;
  • numerazione progressiva delle pagine;
  • presentazione entro 30 giorni dall’inizio, variazione o cessazione dell’attività;
  • utilizzo del quadro VO per opzioni e revoche IVA e imposte dirette, non da comunicare in sede di inizio attività.

Soggetti non residenti

Per i soggetti non residenti che operano in Italia si precisa che:

  • in presenza di stabile organizzazione in Italia non è consentita una duplice posizione IVA;
  • non è ammesso operare contemporaneamente tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta per le operazioni della casa madre;
  • le operazioni della casa madre devono confluire nella posizione IVA della stabile organizzazione.

È inoltre chiarito che rappresentanza fiscale e identificazione diretta sono alternative e che il passaggio da un istituto all’altro richiede la chiusura preventiva della partita IVA già in essere.

Quadro A / Tipo di dichiarazione

I quadri A dei due modelli disciplinano le diverse tipologie di dichiarazione:

  • inizio attività;
  • variazione dati;
  • cessazione attività;
  • richiesta duplicato del certificato di codice fiscale e partita IVA / partita IVA.

Per ciascun modello sono previste distinzioni specifiche tra soggetti diversi dalle persone fisiche e persone fisiche, nonché regole particolari per i casi di cessazione solo ai fini IVA e per i soggetti non residenti.

Quadro B / Soggetto d’imposta

Il quadro B raccoglie i dati identificativi del contribuente e l’attività prevalente. Le istruzioni indicano come compilare:

  • denominazione o cognome e nome;
  • natura giuridica, con apposite tabelle per soggetti residenti e non residenti;
  • sede legale, amministrativa o effettiva;
  • domicilio fiscale;
  • attività esercitata e luogo di esercizio;
  • attività di commercio elettronico;
  • dati economici e presuntivi, tra cui volume d’affari e acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 60-bis.

Per il modello AA9/10 sono previste anche le sezioni sui regimi fiscali agevolati:

  • regime dei contribuenti minimi ex art. 1, commi 96 e seguenti, L. n. 244/2007;
  • regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ex art. 13 L. n. 388/2000.

Le istruzioni precisano inoltre che:

  • il volume d’affari presunto va indicato solo nei casi previsti e con arrotondamento all’euro;
  • il codice attività va desunto dalla classificazione vigente;
  • per attività specifiche individuate dai provvedimenti del 21 dicembre 2006 e del 14 gennaio 2008 è richiesta anche la compilazione del quadro I.

Quadro C / Rappresentante o titolare

Nel modello AA7/10 il quadro C riguarda il rappresentante legale o il socio amministratore, con regole particolari per soggetti non residenti, rappresentanti fiscali e soggetti in procedure concorsuali o di liquidazione.

Nel modello AA9/10 il quadro C riguarda il titolare, cioè il contribuente persona fisica, con indicazioni sulla residenza anagrafica o, per i non residenti, sul domicilio fiscale o sulla stabile organizzazione.

Quadro D / Operazioni straordinarie e trasformazioni

Nel modello AA7/10 il quadro D disciplina:

  • fusioni proprie e per incorporazione;
  • scissioni totali e parziali;
  • conferimento, cessione e donazione d’azienda o di ramo d’azienda;
  • successione ereditaria;
  • acquisizione di azienda in affitto con trasferimento del plafond;
  • conferimento o cessione con mantenimento del codice fiscale;
  • uso del plafond trasferito.

Le istruzioni specificano per ciascuna casistica:

  • chi deve presentare la dichiarazione;
  • quale casella barrare;
  • quale tipo di dichiarazione indicare nel quadro A;
  • quando si determina l’automatica estinzione di codice fiscale e partita IVA;
  • quando il soggetto estinto non deve presentare la cessazione.

Nel modello AA9/10 il quadro E svolge funzione analoga per le persone fisiche e riguarda:

  • cessione e donazione d’azienda;
  • modificazione di società in ditta individuale;
  • successione ereditaria;
  • cessione/donazione di ramo d’azienda;
  • conferimento, cessione o donazione con mantenimento della partita IVA;
  • affitto d’azienda, inclusa l’eventuale comunicazione sul trasferimento del plafond.

Quadri E/F / Deposito scritture contabili e fatture all’estero

Nei due modelli è regolata la comunicazione:

  • dei soggetti depositari delle scritture contabili;
  • dei luoghi di conservazione delle scritture contabili;
  • dei luoghi di conservazione delle fatture elettroniche all’estero.

Le istruzioni precisano quando usare la casella A per nuove comunicazioni e la casella C per cessazioni o sostituzioni, nonché come comportarsi in caso di più luoghi o più depositari.

Quadri F/G / Altri rappresentanti, soci e altre attività

Le sezioni dedicate agli altri rappresentanti o soci consentono di indicare:

  • ulteriori rappresentanti legali, negoziali o di fatto;
  • soci, quote di partecipazione, ove richieste;
  • casistiche di cessazione o acquisizione di tali informazioni.

Le sezioni sulle altre attività esercitate consentono di comunicare:

  • attività secondarie rilevanti ai fini IVA;
  • codice attività;
  • volume d’affari presunto;
  • contabilità separata;
  • altri luoghi di esercizio delle attività.

Per i modelli è anche prevista una tabella dei tipi di sede secondaria, con codici come filiale, succursale, magazzino, stabilimento, ufficio, negozio, deposito, laboratorio, cantieri all’estero e altri.

Quadro H / Presunzione di cessione e rapporto di rappresentanza

Il quadro H serve a comunicare il rapporto di rappresentanza utile a superare la presunzione di cessione prevista dal D.P.R. n. 441/1997. Occorre indicare:

  • partita IVA del rappresentante, se persona fisica;
  • codice fiscale del rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica.

La comunicazione vale solo se effettuata prima della consegna dei beni al rappresentante.

Quadro I / Ulteriori informazioni in sede di inizio attività

Il quadro I, previsto solo in sede di inizio attività, richiede ulteriori dati, tra cui:

  • indirizzo e-mail;
  • telefono e fax;
  • sito web;
  • dati catastali dell’immobile destinato all’attività;
  • titolarità dell’immobile;
  • estremi di registrazione di locazione o comodato;
  • operazioni intracomunitarie;
  • tipologia della clientela;
  • luogo di esercizio aperto al pubblico;
  • investimenti iniziali;
  • investimenti effettuati dai costruttori.

Informativa privacy

Entrambi i modelli contengono l’informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. Vengono indicati:

  • finalità del trattamento;
  • obbligatorietà del conferimento dei dati;
  • modalità del trattamento;
  • titolari e responsabili;
  • diritti dell’interessato;
  • assenza di necessità del consenso per soggetti pubblici e, per gli intermediari, per effetto dell’obbligo di legge.

Specifiche tecniche di trasmissione telematica

Gli allegati B, C, D ed E disciplinano in modo puntuale la struttura dei file telematici per AA7/10 e AA9/10.

Le regole comuni prevedono:

  • file con record a lunghezza fissa di 3503 caratteri;
  • presenza di un record di testa di tipo A, di uno o più record B, eventuali record C e D, e di un record Z di coda;
  • controlli sui formati, sui campi obbligatori, sull’allineamento dei dati e sulla maiuscolizzazione;
  • utilizzo di codici specifici per la fornitura, diversi a seconda che si tratti di inizio, variazione o cessazione.

Per il modello AA7/10:

  • il record A usa i codici fornitura AT6VA o VR6VA per inizio o variazione e CE3VA per cessazione;
  • il record B contiene i dati principali, compresi soggetto d’imposta, quadro A, quadro B, quadro C, quadro D, quadro I e quadro compilati;
  • i record C e D servono rispettivamente per altri luoghi di esercizio e scritture, depositari, altri rappresentanti o soci, altre attività esercitate, presunzione di cessione, fatture estero;
  • il record Z chiude la fornitura.

Per il modello AA9/10:

  • il record A usa i codici AT5VA o VR5VA per inizio o variazione e CE3VA per cessazione;
  • il record B contiene i dati principali e, in sede di inizio o variazione, i quadri A, B, C, D, E e I;
  • i record C e D sono destinati ai luoghi di esercizio, scritture, depositari, fatture all’estero, altre attività e presunzione di cessione;
  • il record Z chiude la fornitura.

Le specifiche tecniche stabiliscono inoltre:

  • limiti numerici di record per ciascuna tipologia;
  • campi da valorizzare in caso di file trasmessi via Internet;
  • controlli bloccanti su date, codici fiscali, partite IVA e valori ammessi;
  • modalità di conservazione dei documenti informatici e rilascio delle ricevute telematiche.

Allegato A: caratteristiche tecniche per la stampa

L’allegato A definisce il formato materiale dei modelli cartacei:

  • fogli singoli A4;
  • carta bianca con opacità e peso specificati;
  • area grafica centrale con dimensioni prefissate;
  • stampa tipografica in nero con fondini azzurri PANTONE 311 U;
  • possibilità di stampa monocromatica in nero con stampanti laser o equivalenti.

Decorrenza normativa e pubblicazione

Il provvedimento è datato Roma, 29 dicembre 2009. La pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate vale come pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della L. n. 244/2007.

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