Cassazione Penale, Sentenza n. 11584/2025 del 21/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Bolkvadze Shota ha impugnato la sentenza lamentando la mancata motivazione sulla confisca, che non era oggetto dell'accordo tra le parti e richiedeva quindi specifica motivazione. Savchak Ilia ha censurato l'applicazione dell'aumento di pena anche alla sanzione pecuniaria in relazione al reato satellite previsto dall'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che per tale fattispecie è prevista solo la pena detentiva e dunque non poteva essere incrementata la pena pecuniaria.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili. Il ricorso di Bolkvadze è ritenuto generico perché non affronta il contenuto del verbale di arresto richiamato dalla sentenza, rendendo aspecifica la censura sulla confisca. Il ricorso di Savchak è ritenuto manifestamente infondato in base a consolidata giurisprudenza (Sez. U., n. 40983/2018), che ammette l'aumento anche della pena pecuniaria quando il reato più grave prevede pena congiunta e il reato satellite pena detentiva, con conseguente aumento di entrambe le pene previste per la violazione più grave. A seguito della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il giudizio di patteggiamento; la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi di tale articolo per applicazione della pena concordata con il pubblico ministero
art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998
la norma concreta è richiamata nel motivo per la qualificazione del reato satellite come punito con pena detentiva
La Corte interpreta che, anche se il reato satellite è tipicamente punito con sola pena detentiva, l'aumento derivante dalla violazione più grave può essere applicato in modo da incidere anche sull'entità complessiva delle pene previste per la violazione principale, secondo la giurisprudenza richiamata
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti dell'impugnazione in caso di applicazione della pena concordata: i motivi di ricorso vanno enunciati nei termini e limiti previsti dalla disposizione
Sez. U., n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia), Rv. 273751-01
Giurisprudenza unitaria che chiarisce che, quando il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, l'aumento dovuto alla continuazione colpisce entrambe le pene previste per la violazione più grave; rappresenta il precedente invocato dalla Corte per dichiarare infondata la censura di Savchak
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione devono essere specifici e confrontarsi con gli atti richiamati nella sentenza impugnata; l'aspecificità o genericità delle doglianze determina l'inammissibilità
- Nel giudizio di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) i limiti di impugnazione sono più ristretti: le censure devono rispettare i limiti dell'art. 173 disp. att. c.p.p.
- Se la sentenza impone misure non oggetto dell'accordo (es. confisca), è necessario che la motivazione sia espressa e specifica; la carenza di motivazione può essere motivo di impugnazione, purché formulata con precisione
- Secondo la giurisprudenza consolidata, quando la fattispecie principale prevede pena congiunta e il reato satellite pena detentiva, l'aumento previsto per la continuazione può colpire anche le voci di pena congiunte (compresa la componente pecuniaria), rendendo infondate censure contrarie
- La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna alle spese e, in mancanza di giustificazioni idonee, al versamento di somme alla Cassa delle ammende
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