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Messaggio

Messaggio numero 7113 del 19-09-2014

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento individua i pensionati tenuti o esclusi dall’obbligo di comunicare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2013, indica il termine del 30 settembre 2014, chiarisce quali redditi vanno dichiarati, le modalità di invio e il regime sanzionatorio. Contiene inoltre istruzioni sulla dichiarazione preventiva per il 2014 e sull’acquisizione dei redditi dichiarati ai fini della ricostituzione della pensione.

Chiarimenti sull’obbligo di dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo per i pensionati

Obbligo di dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo dei pensionati

Il documento chiarisce l’applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo. In particolare, definisce quali pensionati devono comunicare i redditi da lavoro autonomo riferiti al 2013, quale sia il termine di presentazione e quali siano le regole operative e sanzionatorie.

Quadro normativo e termine di riferimento

Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 503/1992, i titolari di pensione soggetti al divieto di cumulo con redditi da lavoro autonomo devono produrre all’ente erogatore la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente entro il medesimo termine previsto per la dichiarazione ai fini IRPEF. Per i redditi conseguiti nel 2013, il termine indicato è il 30 settembre 2014.

Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione, perché non soggetti al divieto di cumulo con redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti:

  • titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di vecchiaia, in quanto dal 1° gennaio 2001 tali pensioni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, totalmente cumulabile con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009 per effetto dell’articolo 19 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  • titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive, totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009;
  • titolari di pensione o assegno di invalidità con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Per gli assegni di invalidità viene inoltre richiamato che continuano ad applicarsi le riduzioni previste dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995, nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, anche quando l’assegno sia stato liquidato con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Pensionati obbligati alla dichiarazione

Devono comunicare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2013 tutti i pensionati che non rientrano nelle categorie escluse indicate nel punto precedente. La dichiarazione va presentata entro il 30 settembre 2014.

Situazioni particolari e casi di non rilevanza ai fini del cumulo

Il documento richiama alcune ipotesi nelle quali il reddito non rileva ai fini del divieto di cumulo oppure il divieto non opera in concreto:

  • per i titolari di pensione di invalidità e assegno di invalidità, il divieto non si applica se nell’anno 2013 il reddito da lavoro autonomo è pari o inferiore a euro 6.440,59;
  • i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili sono totalmente cumulabili con la pensione;
  • le indennità percepite per la funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza;
  • le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL, percepiti dagli amministratori locali, non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo;
  • le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive, comprese quelle dei consiglieri regionali e dei parlamentari nazionali ed ევროპეi, non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo;
  • le indennità percepite dai giudici onorari aggregati ai sensi dell’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono cumulabili con il trattamento pensionistico;
  • i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per tale funzione.

Redditi da dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati:

  • al netto dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento. La comunicazione può essere utilizzata anche per dichiarare redditi percepiti in anni precedenti, se non già comunicati.

Modalità di presentazione della dichiarazione

I soggetti individuati centralmente hanno ricevuto la richiesta di presentazione della dichiarazione tramite il “bustone”. Chi non l’avesse ricevuta, pur essendo obbligato, può scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione modulistica del portale INPS, compilarlo e inviarlo via PEC alla sede competente.

Regime sanzionatorio

In caso di omessa dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, il comma 8-bis dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 503/1992 prevede che il titolare di pensione debba versare all’ente previdenziale una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione omessa. L’importo è recuperato dall’ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

Dichiarazione a preventivo per l’anno 2014

Per il 2014 il documento richiama la disciplina della dichiarazione preventiva prevista dal comma 4-bis dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 503/1992. Le trattenute sulle quote di pensione non cumulabili con redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente sulla base del reddito che il pensionato prevede di conseguire nel corso dell’anno.

Gli interessati devono rilasciare all’ente previdenziale una specifica dichiarazione secondo le modalità indicate per la presentazione della dichiarazione reddituale. Le trattenute sono successivamente conguagliate sulla base dei redditi effettivamente percepiti, dichiarati entro il termine previsto per la dichiarazione IRPEF.

Pertanto, i pensionati soggetti al divieto di cumulo che svolgono attività autonoma nel corso dell’anno devono comunicare il reddito presunto per il 2014; le trattenute operate sulla pensione saranno poi conguagliate sulla dichiarazione consuntiva del 2014 da rendere nel 2015.

Acquisizione dei redditi dichiarati

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti tramite le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità già in uso. Il documento precisa inoltre che devono presentare la dichiarazione a consuntivo anche i pensionati la cui situazione reddituale preventiva non abbia subito variazioni, e che devono presentare la dichiarazione preventiva anche coloro per i quali la situazione dell’anno in corso non sia mutata rispetto alla dichiarazione a consuntivo dell’anno precedente.

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