L.R. Calabria 22/2026
Misure per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli-e perfluoroalchiliche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Calabria 10 luglio 2026, n. 22 disciplina il monitoraggio e il controllo degli scarichi contenenti PFAS e fissa valori limite di emissione per gli scarichi in acque superficiali, con divieto di scarico su suolo e sottosuolo. Prevede un Comitato tecnico-scientifico regionale, controlli prioritari su specifici impianti e relazione annuale al Consiglio regionale.
Riduzione dell’inquinamento da PFAS e fissazione di limiti di scarico in Calabria
Misure per la riduzione dell’inquinamento da PFAS
La legge interviene nel territorio della Regione Calabria per contrastare la contaminazione da sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS), in attuazione del principio di precauzione. La disciplina riguarda il monitoraggio, il controllo degli scarichi e la fissazione di valori limite di emissione allo scarico, con l’obiettivo di tutelare salute pubblica, sicurezza alimentare, risorse idriche ed ecosistemi.
Finalità e definizione di PFAS
La Regione qualifica il contrasto ai PFAS come priorità strategica e si muove nel rispetto della normativa nazionale, regionale ed europea vigente. Ai fini della legge, i PFAS sono i composti organici contenenti almeno una unità perfluoroalchilica (-CnF2n-), lineare, ramificata o ciclica, con almeno un atomo di carbonio completamente fluorurato, secondo la definizione OCSE e la classificazione ECHA.
Ambito di applicazione
La legge si applica agli scarichi in acque superficiali, sia pubblici sia privati, nel territorio calabrese, nell’ambito delle competenze regionali e ai sensi dell’articolo 101 del d.lgs. 152/2006, per la definizione di limiti di emissione diversi da quelli dell’Allegato 5 alla Parte Terza. I valori limite da rispettare per i PFAS sono quelli dell’Allegato A.
La selezione delle sostanze da monitorare deve tener conto, tra l’altro:
- dell’attività produttiva;
- delle caratteristiche di materie prime e materiali utilizzati;
- dell’origine, caratteristiche e quantità dei rifiuti eventualmente trattati;
- dei riscontri sulla presenza delle sostanze nei corpi idrici recettori.
Sono considerate prioritarie per i controlli le seguenti tipologie di impianti:
- impianti soggetti ad AIA o AUA delle categorie indicate nell’Allegato VIII del d.lgs. 152/2006, tra cui produzione e trasformazione di metalli, industria chimica e altre attività specificate;
- discariche e impianti di gestione rifiuti soggetti ad AIA, nonché impianti soggetti ad autorizzazione unica ex articolo 208 o ad AUA;
- impianti di trattamento delle acque reflue urbane con potenzialità superiore a 10.000 AE;
- impianti di trattamento delle acque reflue urbane con potenzialità superiore a 2.000 AE che trattano anche reflui industriali o rifiuti, con esclusione dei casi richiamati dalla legge.
Valori limite di emissione e divieti di scarico
Per gli scarichi in acque superficiali la legge fissa VLE per i composti PFAS più rigorosi rispetto alla disciplina ordinaria, fatti salvi eventuali limiti ancora più restrittivi stabiliti in sede di AIA dall’autorità competente. L’Allegato A contiene i limiti per le singole sostanze o gruppi di sostanze, applicabili dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
È inoltre vietato lo scarico di reflui contenenti PFAS sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti PFAS che recapitano in reti fognarie restano soggetti alle norme tecniche, prescrizioni e valori limite stabiliti dall’ente di governo dell’ambito, d’intesa con i gestori del servizio idrico integrato, in modo da garantire il rispetto dei limiti per gli scarichi in acque superficiali.
Controlli, piano annuale e pubblicazione dei dati
Il dipartimento competente elabora il piano annuale di controllo e pubblica i dati sul sito istituzionale della Regione Calabria entro 30 giorni dalle rilevazioni effettuate. La legge attribuisce quindi centralità al monitoraggio periodico e alla diffusione istituzionale delle informazioni sulla contaminazione.
Comitato tecnico scientifico regionale
È istituito il Comitato tecnico scientifico regionale per il monitoraggio continuo della contaminazione da PFAS sul territorio regionale. Il Comitato supporta le attività di monitoraggio ed opera a titolo gratuito, senza rimborso spese, presso una sede individuata dal dipartimento competente e con le risorse disponibili.
Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge sul BURC e resta in carica 5 anni. Ne fanno parte:
- il responsabile del dipartimento ambiente o suo delegato, con funzioni di presidente;
- il responsabile del dipartimento welfare e salute o suo delegato, vicepresidente;
- il responsabile del dipartimento agricoltura e sviluppo rurale o suo delegato;
- il direttore dell’ente regionale competente individuato dal dipartimento ambiente;
- il direttore di ARRICAL o suo delegato;
- il direttore di Sorical o suo delegato.
Il Comitato può svolgere audizioni utili alle proprie funzioni senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione completa sulla presenza dei PFAS nel territorio regionale e sui possibili sviluppi della contaminazione in tutte le matrici interessate. Opera in piena autonomia conoscitiva e propositiva, fermo restando il ruolo tecnico-operativo del dipartimento competente per monitoraggio ambientale, controlli e validazione dei dati analitici.
Disposizioni finanziarie
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli interventi previsti sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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