L.R. Molise 13/2003
Interventi per la qualificazione delle stazioni sciistiche e del sistema turistico degli sport invernali della Regione Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina contributi e interventi per qualificare stazioni sciistiche, piste e impianti a fune della Regione Molise, con attenzione a sicurezza, formazione e tutela ambientale. Prevede un programma triennale regionale, contributi fino all’80% della spesa ammissibile e misure per gli impianti di interesse locale. Le disposizioni operative risultano oggi consolidate ma la fase iniziale 2003 è superata.
Interventi per stazioni sciistiche e sport invernali in Molise
Interventi per la qualificazione delle stazioni sciistiche e del sistema turistico degli sport invernali del Molise
La legge disciplina, nel territorio della Regione Molise, gli interventi di miglioramento delle stazioni sciistiche di interesse locale, delle piste da sci e degli impianti a fune. L’obiettivo è integrare lo sviluppo turistico con la valorizzazione ambientale, la sicurezza, l’occupazione e la crescita economico-sociale delle aree montane.
Ambito di applicazione e nozione di stazione di interesse locale
La disciplina riguarda i comprensori funiviari e le stazioni sciistiche il cui bacino di utenza sia essenzialmente di prossimità. Ai fini dell’applicazione della legge, sono considerate di interesse locale anche le stazioni che rientrano nei criteri indicati in conformità agli orientamenti europei in materia di aiuti di Stato per gli impianti a fune.
In particolare, sono definite di interesse locale:
- le stazioni con non più di tre impianti e con lunghezza inclinata complessiva non superiore a 3 chilometri;
- le stazioni con più di tre impianti che abbiano fino a 2.000 letti alberghieri disponibili e che registrino, sulla media delle tre stagioni precedenti, un numero di pass settimanali non superiore al 15% del totale dei pass venduti nella stagione.
Obiettivi dell’intervento regionale
La Regione persegue una politica di sostegno alle stazioni invernali e al sistema sciistico volta a:
- qualificare ambientalmente e sportivamente le stazioni invernali e le aree sciistiche;
- ammodernare, razionalizzare e adeguare impianti a fune, attrezzature di trasporto, impianti per la neve programmata e altri servizi;
- garantire la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e il corretto esercizio degli sport invernali;
- accrescere la capacità turistica delle stazioni sciistiche durante tutto l’anno;
- promuovere e qualificare gli sport invernali, sia agonistici sia amatoriali, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio montano.
Impianti e aree considerate sportivi invernali
La legge ricomprende tra gli impianti sportivi invernali:
- gli impianti di risalita e tutti gli impianti di trasporto a fune o destinati al trasporto di persone nelle stazioni sciistiche;
- le aree sciistiche aperte al pubblico per sci alpino, sci di fondo, snowboard, slitta e slittino;
- le aree destinate ad attività ludiche e sportive per bambini sulla neve, come baby park e asili sulla neve;
- gli altri impianti sportivi invernali, inclusi quelli per gli sport del ghiaccio.
Sicurezza sulle piste e sugli impianti
La sicurezza sulle piste e sugli impianti è affidata ai gestori, che devono vigilare sul rispetto delle norme sul comportamento degli sciatori e informare gli organi competenti in caso di violazioni.
La Giunta regionale, d’intesa con enti locali e associazioni professionali o volontarie operanti nelle stazioni sciistiche, è chiamata ad adottare un regolamento sulla sicurezza per gli impianti sportivi invernali entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Tale termine ha rilievo storico e la fase iniziale prevista per il 2003 è ormai superata.
Formazione professionale degli operatori
La formazione degli operatori delle stazioni sciistiche è considerata uno strumento per migliorare qualità ed efficacia dei servizi e per creare nuove opportunità occupazionali. La Regione promuove tale formazione nell’ambito delle proprie competenze, d’intesa con i comuni sedi di stazioni sciistiche, i gestori degli impianti e le associazioni sindacali e di categoria interessate.
Programmazione regionale degli interventi
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta un programma triennale degli interventi entro il mese di marzo del primo anno di ciascun triennio.
Il programma individua:
- gli interventi prioritari;
- le caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti;
- i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi;
- i tempi di realizzazione.
Eventuali modifiche all’ordine di priorità possono essere autorizzate dalla Giunta solo se rese necessarie da oggettive difficoltà di fattibilità e purché non alterino i criteri programmatici originari. La previsione di un piano stralcio per il 2003 aveva natura transitoria ed è oggi priva di attualità applicativa.
Interventi finanziabili
La Regione concede contributi, sulla base delle priorità programmatiche, per una pluralità di interventi relativi alle stazioni sciistiche e agli impianti invernali. Sono finanziabili, in particolare:
- sistemazioni ambientali, anche con ingegneria naturalistica e sistemazioni sentieristiche collegate agli impianti, nonché realizzazione, adeguamento e inerbimento delle piste da sci alpino e di fondo;
- interventi tecnici indispensabili per revisioni generali e speciali previste dalla normativa vigente;
- manutenzione e razionalizzazione di piste, segnaletica, opere di protezione, parcheggi e vie di accesso;
- demolizione di impianti di risalita dismessi e ripristino ambientale;
- realizzazione di impianti a fune, opere accessorie, ampliamenti, ammodernamenti o riconversioni, impianti per neve programmata e impianti per il ghiaccio;
- progetti unitari che comprendano più azioni tra quelle previste e che producano, nel territorio montano interessato, effetti di miglioramento dell’efficienza, della qualità e sicurezza del servizio, riduzione dei costi di esercizio, minore impatto ambientale, maggiore sicurezza degli sciatori e razionalizzazione del sistema impiantistico;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri impianti sportivi invernali, comprese le piste;
- iniziative di collegamento tra stazioni sciistiche, come skipass comune e gestione associata dei servizi;
- acquisto di attrezzature complementari alla fruizione turistica invernale del territorio montano, tra cui mezzi di soccorso, attrezzature per la manutenzione delle piste e strumenti informatici.
Soggetti beneficiari
Possono ottenere i contributi regionali:
- i comuni sede di stazioni sciistiche;
- soggetti pubblici e privati proprietari degli impianti o delle relative aree;
- soggetti pubblici e privati gestori degli impianti o di impianti e attrezzature di servizio.
Misura dei contributi
La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione degli interventi ammissibili. Il contributo può arrivare fino all’80% della spesa ritenuta ammissibile, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta in attuazione del programma triennale.
Semplificazione amministrativa e coordinamento procedurale
Per semplificare l’attività amministrativa e consentire l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, la Giunta regionale promuove le conferenze di servizi necessarie.
La Giunta deve inoltre adottare modalità organizzative idonee a garantire il coordinamento delle competenze regionali e delle autorizzazioni e dei pareri urbanistici necessari per ammodernare, realizzare o adeguare impianti, piste e strutture accessorie.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti mediante le risorse definite annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.
Decorrenza ed efficacia
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Le disposizioni operative iniziali collegate all’anno 2003 hanno esaurito la loro funzione, mentre la disciplina generale conserva valore per gli interventi regionali in materia di sport invernali e stazioni sciistiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 8 apr 2003L.R. Molise 14/2003
- Legge · 16 apr 2003L.R. Molise 15/2003
- Legge · 26 mar 2003L.R. Molise 12/2003
- Legge · 24 mar 2003L.R. Molise 11/2003
- Legge · 14 mar 2003L.R. Molise 10/2003
- Legge · 7 mag 2003L.R. Molise 20/2003
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →