L.R. Molise 15/2003
Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per il Molise una politica strutturale per le aree montane: programmazione regionale, ruolo di Comuni e Comunità montane, Fondo regionale, interventi su ambiente, infrastrutture, agricoltura, foreste, zootecnia, servizi alla popolazione, insediamento e iniziative speciali. Per gli aiuti alle imprese l’efficacia è subordinata al parere UE e, per molti interventi, ai programmi attuativi regionali.
Tutela e sviluppo del territorio montano molisano
Tutela, sviluppo e valorizzazione del territorio montano molisano
La legge definisce una disciplina organica per i territori delle Comunità montane del Molise, fissando finalità, strumenti di programmazione, riparto di competenze e una serie di misure settoriali per ambiente, economia locale, servizi alla popolazione e iniziative speciali. Molte misure di sostegno alle imprese sono subordinate alla compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato e all’approvazione dei relativi atti attuativi.
Ambito di applicazione e finalità
La legge si applica ai territori delle Comunità montane delimitati dalla normativa regionale richiamata. La Regione promuove una politica strutturale per la montagna fondata su autonomia locale, sussidiarietà, accessibilità ai servizi, perequazione e sviluppo economico locale. La disciplina mira alla valorizzazione integrata delle risorse umane, produttive, culturali e naturali, al rafforzamento dell’insediamento umano, alla tutela del territorio, alla crescita dei servizi, alla diversificazione del reddito e alla costruzione di un sistema di autogoverno delle comunità montane.
Programmazione regionale e strumenti di attuazione
La Regione predispone il “Programma di sviluppo delle aree montane”, che costituisce l’atto di indirizzo programmatico della politica per la montagna. Il programma definisce obiettivi, termini, procedure, modalità degli interventi e i casi di esercizio di poteri sostitutivi. È proposto dalla Giunta, previo confronto nella Conferenza regionale delle autonomie locali, ed è approvato dal Consiglio regionale entro 90 giorni; i pareri delle Commissioni consiliari devono essere resi entro 45 giorni, altrimenti si intendono acquisiti.
Entro 60 giorni dall’approvazione del programma la Giunta adotta i regolamenti di attuazione. La Giunta riferisce al Consiglio entro il 20 febbraio di ogni anno sull’attuazione del programma, che deve essere rivisto ogni tre anni. Le misure di sostegno alle imprese sono soggette alla verifica di ammissibilità e alla notifica alla Commissione europea.
Competenze regionali, Comuni e Comunità montane
La Regione è titolare della programmazione e finanzia le politiche montane tramite il Fondo regionale per la montagna. Comuni montani e Comunità montane partecipano alle scelte regionali e sono i principali soggetti attuatori. Le funzioni dei Comuni montani, salvo quelle conferite a Province o Regione per esigenze di esercizio unitario, sono svolte in forma associata dalle Comunità montane quando i Comuni non dispongano diversamente.
Alle Comunità montane sono attribuite specifiche funzioni in materia agricola, tra cui gestione degli impianti irrigui, riconoscimento di agevolazioni fiscali agli imprenditori agricoli a titolo principale e rilevazioni statistiche. I piani di sviluppo socio-economico e i programmi operativi annuali delle Comunità montane devono indicare le azioni territoriali di attuazione della politica regionale per la montagna.
Consulta permanente per la montagna
È istituita, nell’ambito della Conferenza regionale delle autonomie locali, la Consulta permanente per la montagna. Essa esprime parere sul Programma di sviluppo delle aree montane e le sue osservazioni devono essere considerate nella relazione annuale della Giunta. La composizione è demandata al regolamento, ma deve prevedere la presenza di rappresentanti di UNCEM, ANCI, UPI, CAI, di sindaci di comuni montani e di presidenti di Comunità montane. Il regolamento deve inoltre assicurare spazi di concertazione e consultazione con altri amministratori e con le organizzazioni professionali e sociali.
Fondo regionale per la montagna
È istituito il Fondo regionale per la montagna, destinato a finanziare gli interventi previsti dalla legge. Il Fondo è alimentato, tra l’altro, da risorse regionali, assegnazioni nazionali vincolate, trasferimenti dello Stato, degli enti pubblici e dell’Unione europea, fondi per funzioni conferite o delegate e dal 70% dei finanziamenti U.N.I.R.E. per il comparto ippico. Il riparto tra Comunità montane avviene secondo fasce altimetriche e marginalità socio-economica. Le leggi regionali che prevedono misure di sostegno devono destinare alle aree montane almeno il 50% delle risorse.
Tutela ambientale, risorse idriche ed energia
La Regione e le Comunità montane possono prevedere interventi speciali per la salvaguardia dell’ambiente e dello spazio naturale. Le priorità riguardano sistemazione idrogeologica e forestale, rimboschimento, sistemazione dei pascoli, conversione dei seminativi in pascoli estensivi e biodiversità. La legge riconosce le organizzazioni montane di gestione collettiva dei beni agro-silvo-pastorali, attribuendo loro, su richiesta, personalità giuridica di diritto privato; il patrimonio comune resta inalienabile, indivisibile e non usucapibile ed è destinato ad usi agro-silvo-pastorali, con possibilità di destinazioni compatibili anche per attività agricole, turistiche e infrastrutturali.
Per i servizi idrici integrati è prevista una quota tariffaria non inferiore al 10% per la difesa del territorio montano e ulteriori riduzioni degli oneri per le utenze montane. In materia energetica, i residenti delle prime case possono ottenere contributi per allacciamenti e potenziamento di linee, reti gas e piccoli interventi idrici; nei comuni di zona climatica F è previsto l’esonero totale delle imposte regionali sui combustibili da riscaldamento, mentre per le zone E e F è prevista un’ulteriore riduzione delle accise con regolamento. I piccoli generatori idroelettrici fino a 30 kW sono rilasciati prioritariamente a residenti e imprese dei comuni montani.
Infrastrutture pubbliche e collettive
Il Programma di sviluppo delle aree montane sostiene infrastrutture e opere di interesse collettivo, fra cui piccoli invasi irrigui, strade rurali, acquedotti rurali, opere di difesa del suolo e sistemazioni idrauliche, impianti per la distribuzione delle acque, consorzi di miglioramento fondiario, miglioramento dei pascoli, impianti di produzione di energia anche da fonti rinnovabili, recupero di cave e siti estrattivi dismessi e impianti sportivi e ricreativi. Per le opere affidate a soggetti privati i contributi in conto capitale non possono superare il 90% della spesa ammessa e l’affidamento deve rispettare trasparenza e non discriminazione.
Agricoltura, diversificazione economica e attività produttive
La legge sostiene il miglioramento fondiario, la ricomposizione e l’ampliamento fondiario, le opere irrigue, l’ammodernamento dei ricoveri e delle attrezzature aziendali, l’acquisto di strumenti informatici, di riproduttori di pregio e il primo acquisto di animali. Sono sostenute le associazioni di produttori e i consorzi di tutela che operano nel territorio montano. È prevista una convenzione con ISMEA per cofinanziare progetti di acquisto terreni, con priorità alle imprese montane condotte da giovani sotto i 40 anni. Sono inoltre previsti aiuti per trasferimenti di fabbricati o attività agricole disposti per interesse pubblico.
La Regione incentiva anche agriturismo, trasformazione e vendita diretta dei prodotti, attività artigianali, piccole dotazioni per orti e autoconsumo, aree picnic, strutture per escursionismo a cavallo, ippoterapia, sentieri e rifugi. Nel settore forestale si sostengono stoccaggio, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi, forme associative tra operatori forestali, nuovi sbocchi di mercato, impianti da legno e coltivazioni di abeti. Le imprese forestali beneficiarie devono essere iscritte alle Camere di commercio di Campobasso o Isernia. È inoltre previsto uno specifico piano di settore per l’economia del legno, da approvare entro un anno.
Nel settore zootecnico sono finanziati miglioramenti dei prati e pascoli, acquisto di mezzi e impianti per il foraggio, manutenzione delle superfici pascolive e gestione collettiva dei pascoli, anche mediante pagamento della fida pascolo. Per le produzioni zootecniche di qualità il Programma sostiene investimenti in nuovi allevamenti, ammodernamento degli impianti, sistemi di qualità e promozione. Per il comparto lattiero la Giunta deve favorire il mantenimento dei riferimenti produttivi montani e destinare almeno il 75% delle disponibilità alle aziende montane, con priorità a giovani allevatori e a chi attua piani di investimento nel rispetto dell’ambiente e del benessere animale.
La Giunta individua inoltre, ogni tre anni, i comuni con meno di 2.000 abitanti in cui operano attività commerciali e pubblici esercizi agevolabili; i comuni montani possono prevedere riduzioni delle imposte comunali per attività di prima necessità. Il Programma sostiene piccoli progetti turistici fino a 100.000 euro, attività artigianali e di servizio alle PMI, e disciplina l’uso delle risorse idriche di qualità, con priorità ai soggetti che reinvestono gli utili nello sviluppo territoriale.
Popolazione residente, insediamento, servizi sociali e sanitari
Per favorire il riequilibrio insediativo, i Comuni montani possono prevedere incentivi e premi per trasferimento congiunto di residenza e attività, acquisto o ristrutturazione della prima casa, ampliamento di attività di PMI e primo insediamento agricolo dei giovani sotto i 40 anni. Per trasferimento di residenza e prima abitazione i premi possono arrivare a 35.000 euro, entro i costi ammissibili; per l’ampliamento delle attività imprenditoriali sono ammessi aiuti de minimis.
La Regione sostiene le famiglie nei Comuni sotto i 2.000 abitanti e assegna 1.500 euro per ogni bambino nato o adottato e residente nei territori montani. I progetti dei Comuni montani per i servizi sociali possono essere finanziati fino al 100% della spesa, entro 50.000 euro per progetto. In ambito socio-sanitario la legge prevede parametri differenziati per le ASL operanti prevalentemente in area montana, criteri derogatori sugli standard di posti letto, risorse aggiuntive e misure per garantire l’accesso equo ai servizi, compresi poliambulatori, emergenza-urgenza, assistenza domiciliare e strutture per anziani. Entro 180 giorni dalla legge la Giunta deve proporre il programma di sostegno per gli anziani soli residenti nei Comuni montani.
Decentramento di attività, scuola e formazione
La Giunta, entro sei mesi, deve proporre al Consiglio direttive per orientare Regione ed enti dipendenti al decentramento nei Comuni montani di attività e servizi come ricerca, laboratori, università, musei, strutture culturali e sportive, ospedali specializzati e strutture residenziali socio-sanitarie. Deve inoltre negoziare con Poste Italiane condizioni che assicurino accessibilità effettiva ai servizi postali.
In materia scolastica la Regione promuove accordi di programma per garantire offerta di scuole, trasporti e servizi di accesso. Nei Comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti possono essere istituti polivalenti; sopra i 900 metri non si applicano i limiti minimi di alunni per classe. La Regione finanzia in via prioritaria l’edilizia scolastica minore, contribuisce ai mezzi per il trasporto scolastico e incrementa del 20% i finanziamenti per il diritto allo studio nei Comuni montani a partire dall’esercizio successivo all’entrata in vigore. Comuni e Comunità montane possono inoltre concedere borse di studio e contributi per il trasporto a studenti residenti.
La Regione promuove i mestieri tradizionali della montagna e la formazione professionale dei giovani in agricoltura, artigianato, turismo e ambiente, oltre a corsi superiori in raccordo con l’Università del Molise. Il sostegno alle cooperative sociali montane avviene tramite il riparto del fondo di rotazione in favore di cooperative costituite e operanti nelle zone montane, con soci in maggioranza residenti e secondo parametri di priorità legati ad altitudine e marginalità socio-economica.
Progetti speciali: giornata della montagna, cataloghi e fondo di rotazione
La legge istituisce la Giornata della montagna molisana, organizzata annualmente dalla Regione attraverso una Comunità montana con turnazione tra i due ambiti provinciali. Il Programma di sviluppo delle aree montane ne regola organizzazione e dotazione finanziaria.
È inoltre previsto un catalogo dei beni storico-culturali della montagna molisana e della rete sentieristica, con riferimenti anche agli itinerari enogastronomici. Un regolamento regionale disciplina livelli di protezione, aggiornamento dei dati e segnaletica. Infine, la Giunta deve definire un fondo di rotazione per attività agricole e zootecniche montane, con prestiti da 1 a 5 anni a tasso di mercato, parametrato al tasso di riferimento europeo.
Disposizioni finanziarie, transitorie e di efficacia
Gli oneri sono coperti con risorse statali e regionali iscritte nella specifica unità di bilancio “Forestazione e attività silvo-pastorale”. Sono abrogate le precedenti leggi regionali richiamate.
Le disposizioni applicative sugli aiuti alle imprese acquistano efficacia solo dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del parere favorevole della Commissione europea a seguito della notifica. In fase transitoria, fino all’adozione delle procedure attuative della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, la Regione può attuare la legge con proprie strutture o mediante convenzioni con Comunità montane ed enti locali.
Considerazioni sull’attualità dell’atto
La legge è una disciplina ampia e strutturata per la montagna molisana, ma molti contenuti rinviano a programmi, regolamenti e regole UE di inizio anni 2000, oltre a riferirsi a esercizi finanziari e misure già definite nel tempo. Nel complesso resta un testo di inquadramento storico-normativo, ancora utile come base sistematica ma con numerose disposizioni condizionate e parzialmente superate nel loro profilo operativo.
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