Ordinanza n. 22/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza del Settore Lavori pubblici, ambiente ed urbanistica del Comune di Fermo del 08/07/2025, prot. n. 6, notificata in data 09/07/2025 (reg. cron. 1130/2025), avente ad oggetto "Edificio in c.da Monte Marino a Fermo - Ordinanza di demolizione opere e strutture e rimessa in pristino (Art. 31 - D.P.R. n. 380/2001"; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi alla suddetta ordinanza n. 6/2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 3 dicembre 2025; - dell’ordinanza del 3 ottobre 2025, n. 9, emessa dal Settore Lavori pubblici, ambiente ed urbanistica del Comune di Fermo del, avente ad oggetto “Edificio in c.da Monte Marino a Fermo – Ordinanza di demolizione opere e strutture e rimessa in pristino (Art. 31- D.P.R. n. 280/2201) del 08/07/2025, n. 6 –Rettifica a seguito di riesame”; di tutti gli atti antecedenti e susseguenti comunque presupposti e connessi, ivi compresi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo R.G. n. 657/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione delle opere e strutture e di rimessione in pristino, successivamente rettificata a seguito di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Comune di Fermo dell'8 luglio 2025, avente a oggetto la demolizione di opere e strutture e la rimessione in pristino ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, nonché, con motivi aggiunti, la successiva ordinanza del 3 ottobre 2025, adottata a seguito di riesame e poi nuovamente notificata dall'amministrazione per incompletezza documentale. In sede cautelare hanno chiesto la sospensione degli atti. Il giudice ha rilevato che l'acquisizione documentale e la riapertura dell'istruttoria conseguenti all'istanza di autotutela presentata dai ricorrenti imponevano il rispetto delle formalità procedimentali, compresa, in caso di diniego, la comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990. È stata inoltre evidenziata l'incompletezza documentale dell'ordinanza n. 9 del 3 ottobre 2025, riconosciuta dalla stessa amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame, senza definire nel merito la legittimità delle ordinanze di demolizione. Ha disposto che il Comune proceda al riesame mediante approfondimento dell'istruttoria e valutazione delle osservazioni dei ricorrenti, assicurando il pieno contraddittorio procedimentale. Il riesame deve essere eseguito entro 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione di merito è stata fissata per il 9 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Art. 31 - D.P.R. n. 380/2001
È la base normativa indicata nelle ordinanze comunali impugnate per l'adozione della sanzione demolitoria e della rimessione in pristino; l'ordinanza cautelare non definisce nel merito la corretta applicazione della disposizione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
in caso di diniego, dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990
La riapertura dell'istruttoria conseguente all'istanza di autotutela richiede il rispetto delle formalità partecipative; in caso di esito negativo, deve essere assicurata la comunicazione dei motivi ostativi.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Disciplina il potere cautelare esercitato dal TAR, che nella fattispecie è stato utilizzato per imporre il riesame dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione, a seguito di un'istanza di autotutela, acquisisce nuova documentazione e riapre sostanzialmente l'istruttoria, deve rispettare le formalità partecipative proprie del procedimento, incluso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 in caso di esito negativo.
- In sede cautelare il giudice amministrativo può accogliere la domanda ai fini del riesame, imponendo all'amministrazione di rinnovare l'istruttoria, valutare le osservazioni dell'interessato e garantire il pieno contraddittorio, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato.
- L'incompletezza documentale dell'atto amministrativo, riconosciuta dalla stessa amministrazione e seguita da una nuova notificazione, costituisce una ragione per disporre l'approfondimento istruttorio e il riesame cautelare dell'atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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