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Ordinanza

Ordinanza n. 22/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza del Settore Lavori pubblici, ambiente ed urbanistica del Comune di Fermo del 08/07/2025, prot. n. 6, notificata in data 09/07/2025 (reg. cron. 1130/2025), avente ad oggetto "Edificio in c.da Monte Marino a Fermo - Ordinanza di demolizione opere e strutture e rimessa in pristino (Art. 31 - D.P.R. n. 380/2001"; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi alla suddetta ordinanza n. 6/2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 3 dicembre 2025; - dell’ordinanza del 3 ottobre 2025, n. 9, emessa dal Settore Lavori pubblici, ambiente ed urbanistica del Comune di Fermo del, avente ad oggetto “Edificio in c.da Monte Marino a Fermo – Ordinanza di demolizione opere e strutture e rimessa in pristino (Art. 31- D.P.R. n. 280/2201) del 08/07/2025, n. 6 –Rettifica a seguito di riesame”; di tutti gli atti antecedenti e susseguenti comunque presupposti e connessi, ivi compresi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo R.G. n. 657/2025.

Giustizia amministrativa202500657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione delle opere e strutture e di rimessione in pristino, successivamente rettificata a seguito di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Comune di Fermo dell'8 luglio 2025, avente a oggetto la demolizione di opere e strutture e la rimessione in pristino ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, nonché, con motivi aggiunti, la successiva ordinanza del 3 ottobre 2025, adottata a seguito di riesame e poi nuovamente notificata dall'amministrazione per incompletezza documentale. In sede cautelare hanno chiesto la sospensione degli atti. Il giudice ha rilevato che l'acquisizione documentale e la riapertura dell'istruttoria conseguenti all'istanza di autotutela presentata dai ricorrenti imponevano il rispetto delle formalità procedimentali, compresa, in caso di diniego, la comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990. È stata inoltre evidenziata l'incompletezza documentale dell'ordinanza n. 9 del 3 ottobre 2025, riconosciuta dalla stessa amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame, senza definire nel merito la legittimità delle ordinanze di demolizione. Ha disposto che il Comune proceda al riesame mediante approfondimento dell'istruttoria e valutazione delle osservazioni dei ricorrenti, assicurando il pieno contraddittorio procedimentale. Il riesame deve essere eseguito entro 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione di merito è stata fissata per il 9 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Art. 31 - D.P.R. n. 380/2001

    È la base normativa indicata nelle ordinanze comunali impugnate per l'adozione della sanzione demolitoria e della rimessione in pristino; l'ordinanza cautelare non definisce nel merito la corretta applicazione della disposizione.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    in caso di diniego, dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990

    La riapertura dell'istruttoria conseguente all'istanza di autotutela richiede il rispetto delle formalità partecipative; in caso di esito negativo, deve essere assicurata la comunicazione dei motivi ostativi.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    Disciplina il potere cautelare esercitato dal TAR, che nella fattispecie è stato utilizzato per imporre il riesame dell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione, a seguito di un'istanza di autotutela, acquisisce nuova documentazione e riapre sostanzialmente l'istruttoria, deve rispettare le formalità partecipative proprie del procedimento, incluso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 in caso di esito negativo.
  • In sede cautelare il giudice amministrativo può accogliere la domanda ai fini del riesame, imponendo all'amministrazione di rinnovare l'istruttoria, valutare le osservazioni dell'interessato e garantire il pieno contraddittorio, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato.
  • L'incompletezza documentale dell'atto amministrativo, riconosciuta dalla stessa amministrazione e seguita da una nuova notificazione, costituisce una ragione per disporre l'approfondimento istruttorio e il riesame cautelare dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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