Ordinanza n. 184/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo: 1) del bando del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, datato 4 aprile 2024, pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/11 del 4 aprile 2024; 2) del verbale di pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/25 del 5 luglio 2024, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 3) del verbale della commissione esaminatrice n. 72 e della relativa scheda di valutazione dei titoli del ricorrente dell’11 febbraio 2025, che ha attribuito un punteggio complessivo di 17,056; 4) dell’ignoto verbale di riesame della commissione esaminatrice relativo all’istanza di revisione del punteggio presentata dal ricorrente in data 12 marzo 2025; 5) del decreto-graduatoria pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/17 del 9 aprile 2025, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 6) del decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/23 del 8 maggio 2025 relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 7) per quanto occorrer possa, dell’aggiornamento della tabella A allegata al decreto del Capo della Polizia dell'8 marzo 2022, recante disciplina dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento per il personale della Polizia di Stato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/5 del 30 gennaio 2024; 8) del decreto di assegnazione sedi del 20° corso allievo viceispettore, con decorrenza 19 agosto 2025; 9) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente e per l'adozione delle misure cautelari, anche monocratiche volte a consentire all'odierno ricorrente di ottenere l'ammissione con riserva e in soprannumero al corso di formazione per viceispettore, avviato il 19 maggio 2025, per i motivi di fatto e di diritto che meglio più oltre verranno esplicitati e per il conseguente accertamento del diritto dell'odierno ricorrente a ottenere la corretta valutazione dei titoli posseduti, con correlata attribuzione del punteggio ulteriore rivendicato, pari a 1,2 punti complessivi, che per quanto verrà in prosieguo chiarito lo vedrebbero collocato in posizione utile nella graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso di formazione per viceispettore, con ogni statuizione consequenziale e in subordine, per il risarcimento del danno, con riferimento al prioritario risarcimento del danno per reintegrazione in forma specifica, quale la reintegrazione nel corso di formazione per viceispettore con retrodatazione anche degli effetti – ed eventualmente per equivalente – anche con la condanna prioritaria in forma specifica, ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell'amministrazione intimata all'adozione del provvedimento di ammissione al corso di formazione per viceispettore e alla corretta valutazione dei titoli con conseguente utile collocazione in graduatoria con ogni altra conseguenza di legge e vittoria di spese e compensi di causa a favore del procuratore antistatario; quanto ai motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 27 settembre 2025: 1. del verbale n. 104 dell'8 luglio 2025 della commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, depositato in causa dalla difesa erariale ma mai notificato all’interessato, che ha riesaminato la posizione del ricorrente confermando il punteggio oggetto della controversia pendente; 2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente; quanto ai motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 12 dicembre 2025: 1. del verbale n. 106 del 1° ottobre 2025 – trasmesso nel fascicolo telematico con nota di deposito del 16 ottobre 2025 – della commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, che ha nuovamente confermato i punteggi precedentemente attribuiti ai titoli di servizio, reiterando il diniego di riconoscimento dell'incarico di "Responsabile 1 Sezione Misure di Prevenzione Divisione Polizia Anticrimine"; 2. del decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/46 del 23 ottobre 2025, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e graduatorie del concorso interno per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, con particolare riferimento alla valutazione dei titoli di servizio e alla conferma del relativo punteggio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando, i criteri di valutazione, i verbali della commissione, le graduatorie e i decreti di dichiarazione dei vincitori del concorso interno per titoli per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato. Ha contestato la mancata attribuzione di 1,2 punti complessivi per specifici incarichi di servizio, tra cui l’incarico di responsabile di sezione e l’incarico di referente territoriale, sostenendo che la corretta valutazione dei titoli gli avrebbe consentito di collocarsi in posizione utile per l’ammissione al corso di formazione. Ha inoltre chiesto l’ammissione cautelare, anche in soprannumero, al corso, l’accertamento del diritto alla corretta valutazione dei titoli e, in subordine, il risarcimento del danno, prioritariamente in forma specifica. Con motivi aggiunti ha impugnato i successivi verbali della commissione, adottati anche in esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR del 23 giugno 2025, n. 3485, nonché la nuova rideterminazione della graduatoria, nella parte in cui è stata confermata la non valutabilità degli incarichi contestati.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure sulla valutazione dei titoli e sulla graduatoria. Ha ritenuto che le questioni richiedano l’approfondimento proprio della sede di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., già fissata per la trattazione pubblica. Ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno dell’ordinanza, dei motivi aggiunti e dell’elenco dei controinteressati. L’integrazione deve essere effettuata entro 40 giorni dalla comunicazione del provvedimento, con deposito dell’attestazione dell’avvenuta pubblicazione nei successivi 10 giorni, a pena di decadenza. Il Ministero deve mantenere online gli atti fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, predisporre un collegamento dalla home page e rilasciare l’attestazione di pubblicazione. L’udienza pubblica è stata rinviata al 7 luglio 2026 per garantire ai controinteressati i termini processuali. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente, in sede cautelare, di fissare direttamente la data dell’udienza pubblica per la trattazione del merito quando le questioni necessitano dell’approfondimento proprio del giudizio di merito.
art. 41 c.p.a.
Richiamato quale fondamento, insieme all’art. 49, comma 3, c.p.a., dell’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 49 c.p.a.
Richiamato per autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai controinteressati.
art. 52 c.p.a.
Richiamato per le modalità di effettuazione della notificazione mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione.
art. 71 c.p.a.
Richiamato per garantire ai controinteressati i termini processuali in vista della nuova udienza pubblica.
Massime di principio
- Quando il giudice cautelare ritiene che le questioni controverse richiedano un approfondimento incompatibile con la decisione interinale, può fissare direttamente l’udienza pubblica per la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire in quella sede la fondatezza delle censure.
- Nel giudizio contro una graduatoria concorsuale, il ricorrente deve integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati nella graduatoria finale che potrebbero subire effetti pregiudizievoli dall’accoglimento del ricorso.
- Quando il numero dei controinteressati rende difficoltosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, imponendo termini per la pubblicazione e per il deposito dell’attestazione dell’avvenuto adempimento.
- L’udienza di merito deve essere fissata o rinviata in modo da assicurare ai controinteressati il rispetto dei termini processuali per la costituzione e la difesa.
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