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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 389 del 10/07/2025

Provvedimento del 10 luglio 2025

Garante Privacy389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che Poste Vita S.p.a. ha comunicato a un soggetto terzo non autorizzato dati personali relativi a polizze vita di una reclamante, a seguito di richieste pervenute via e-mail da un indirizzo poi disconosciuto. L’Autorità ha ritenuto illecito il trattamento per violazione dei principi di liceità/correttezza e integrità/riservatezza e per la tardiva notifica della violazione, effettuata quasi quattro mesi dopo la ragionevole conoscenza dell’evento. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 80.000 euro, con ordine di pubblicazione del provvedimento e annotazione nel registro interno.

Poste Vita S.p.a.: comunicazione illecita di dati di polizze vita a soggetto terzo non autorizzato e tardiva notifica di data breach

Poste Vita S.p.a. - comunicazione illecita di dati di polizze vita e tardiva notifica di data breach

Il provvedimento riguarda Poste Vita S.p.a., destinataria di un reclamo per la comunicazione a un soggetto terzo non autorizzato di dati personali riferiti a polizze vita intestate alla reclamante. La vicenda è stata esaminata anche sotto il profilo della notifica della violazione di dati personali ai sensi dell’art. 33 GDPR, ritenuta tardiva.

Origine del procedimento e attività istruttoria

La reclamante ha riferito che la compagnia avrebbe inviato informazioni e documentazione relative alle polizze vita a un indirizzo e-mail mai creato o utilizzato da lei, successivamente impiegato da terzi in un giudizio civile. Poste Vita ha sostenuto di aver riscontrato richieste trasmesse tra il 2021 e il 2023 da una casella recante nome e cognome dell’interessata, corredate da firma autografa e da dati specifici sulle operazioni effettuate, ritenendole provenienti dalla cliente.

Solo dopo la comunicazione del 22 settembre 2024, con cui l’interessata disconosceva l’indirizzo e-mail, la società ha avviato approfondimenti interni e sospeso le ulteriori comunicazioni verso quella casella. Nel procedimento ha poi rappresentato di aver notificato il data breach al Garante il 20 gennaio 2025, a seguito della riunione del proprio “GDPR Team di Valutazione” del 17 gennaio 2025.

Trattamento ritenuto illecito

Il Garante ha accertato che Poste Vita, in qualità di titolare del trattamento, aveva comunicato dati personali della reclamante a un terzo non autorizzato. Secondo l’Autorità, gli operatori della compagnia hanno fatto affidamento su elementi esterni di apparente autenticità delle richieste, ma tale circostanza non esonerava dall’obbligo di verificare l’effettiva corrispondenza dell’indirizzo di posta elettronica all’identità della cliente.

È stato evidenziato che l’interessata non aveva mai fornito un indirizzo e-mail per la ricezione delle comunicazioni, né al momento della stipula del contratto né successivamente. Pertanto, prima di trasmettere documenti e informazioni via e-mail, la società avrebbe dovuto porre in essere adeguate misure di verifica. L’Autorità ha quindi ritenuto violati i principi di liceità e correttezza, nonché di integrità e riservatezza, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e f), GDPR.

Notifica della violazione di dati personali

Sul piano del data breach, il Garante ha respinto la tesi difensiva secondo cui il termine di 72 ore decorrerebbe solo dalla piena certezza dell’evento acquisita il 17 gennaio 2025. Richiamando le Linee guida 9/2022 dell’EDPB, ha ribadito che il titolare deve considerarsi “a conoscenza” della violazione quando è ragionevolmente certo che si sia verificato un incidente di sicurezza con compromissione di dati personali.

Nel caso concreto, il disconoscimento della casella e-mail da parte dell’interessata costituiva già una ragionevole evidenza della possibile violazione e imponeva una notifica senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore. La notifica del 20 gennaio 2025, intervenuta quasi quattro mesi dopo l’emersione del problema, è stata quindi ritenuta tardiva e in violazione dell’art. 33, par. 1, GDPR.

Misure correttive e elementi valutati dal Garante

La società ha rappresentato di aver:

  • sospeso ogni comunicazione all’indirizzo e-mail disconosciuto;
  • trasmesso all’interessata le comunicazioni già inviate a quel recapito;
  • aggiornato le procedure aziendali prevedendo che le richieste informative siano evase solo in presenza di condizioni idonee ad accertare l’identità del richiedente.

Il Garante ha tenuto conto della natura colposa della violazione, dell’immediato avvio di verifiche interne una volta emersa la contestazione, della collaborazione con l’Autorità, dell’assenza di precedenti specifici e delle condizioni economiche della società. Ha inoltre considerato la gravità della violazione, che ha comportato la comunicazione di dati personali relativi a polizze vita a un soggetto non autorizzato.

Sanzione, ordini e pubblicazione

Ritenuta l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e f), e 33, par. 1, GDPR, il Garante ha adottato ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), GDPR e dell’art. 166 del Codice privacy.

È stata irrogata a Poste Vita S.p.a. una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 80.000,00. Il provvedimento dispone inoltre:

  • la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante;
  • la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, Codice privacy;
  • l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità.

È stata altresì indicata la facoltà di opposizione avanti l’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge, nonché la possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione nei casi e nei termini previsti.

Punti principali

Origine del reclamo e fatti contestati

La reclamante ha segnalato al Garante che Poste Vita avrebbe trasmesso informazioni e documentazione relative a tre polizze vita a un indirizzo e-mail tedesco mai creato o utilizzato dalla stessa. I dati sarebbero poi stati impiegati in un procedimento giudiziario. La società ha ricostruito la vicenda sostenendo di aver risposto a richieste apparentemente provenienti dall’interessata, recanti firma autografa e dettagli specifici sulle operazioni, fino al disconoscimento formale dell’indirizzo da parte della cliente.

Valutazioni sulla comunicazione illecita dei dati

L’Autorità ha ritenuto che la società, quale titolare del trattamento, avesse comunicato dati personali della reclamante a un soggetto terzo non autorizzato per errore dei propri operatori. La presenza di firma autografa e di elementi specifici non è stata considerata sufficiente a giustificare la mancata verifica dell’effettiva identità del richiedente, soprattutto perché l’interessata non aveva mai fornito un indirizzo e-mail per le comunicazioni. Il trattamento è stato quindi qualificato come illecito per violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e f), GDPR.

Tardiva notifica del data breach

Poste Vita ha notificato la violazione al Garante il 20 gennaio 2025, sostenendo di aver avuto piena consapevolezza dell’evento solo il 17 gennaio 2025. Il Garante ha invece ritenuto che la società avesse già una ragionevole evidenza della violazione almeno dal 22 settembre 2024, quando l’interessata aveva disconosciuto la casella e-mail. Ne è conseguita la contestazione della violazione dell’art. 33, par. 1, GDPR per notifica non tempestiva e senza indicazione dei motivi del ritardo.

Misure adottate e criteri sanzionatori

Nel corso del procedimento la società ha dichiarato di aver sospeso ogni comunicazione verso l’indirizzo disconosciuto, aggiornato le procedure interne per richiedere condizioni più rigorose di identificazione del richiedente e collaborato con l’Autorità. Il Garante ha considerato, ai fini dell’art. 83 GDPR, la natura colposa dell’evento, l’assenza di precedenti specifici, l’adozione di misure correttive e la cooperazione, ma anche la gravità della violazione e le condizioni economiche della società. È stata irrogata una sanzione di 80.000 euro e disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Come è indicizzato

Materiesanzioni gdprdata breachdati assicurativimisure di sicurezzadiritti dell'interessato

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