Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11086/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello con due motivi: a) nullità per omessa notifica al imputato del nuovo decreto di citazione a giudizio in appello dopo un rinvio 'a nuovo ruolo' (viene allegata documentazione rilevante); b) inutilizzabilità delle dichiarazioni della sig.ra Sara Annibali. Il ricorso inoltre è stato integrato con memoria difensiva del 22/11/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato. Richiamata giurisprudenza (Sez.5 n.27546/2023 e Sez. U n.58120/2017) ha qualificato come nullità di regime intermedio la notificazione della citazione a giudizio effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto o dichiarato e, quando l'irregolarità abbia impedito concretamente la conoscenza dell'atto, come nullità assoluta. Sulla base dell'esame del fascicolo la Corte ha altresì accertato la mancanza della querela (condizione di procedibilità) per i reati contestati, divenuti perseguibili a querela in seguito alla modifica dell'art. 624 c.p. operata dal d.lgs. 10/10/2022 n.150; dalle denunce non emergeva una espressa istanza di punizione né risultarono querele tempestive nel termine previsto. Per questi motivi la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e l'azione penale non può essere proseguita per mancanza della condizione di procedibilità (declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art.129 c.p.p.). Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Termine decadenziale per dedurre la nullità di ordine generale a regime intermedio derivante da notificazione irregolare; la nullità va dedotta entro i termini di cui all'art.182 salvo che l'irregolarità configuri una nullità assoluta

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Nullità assoluta per omessa notificazione quando la notifica è concretamente inidonea a consentire la conoscenza dell'atto da parte del destinatario

  • art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    La notifica della citazione mediante consegna al difensore di fiducia anziché al domicilio dichiarato può determinare una nullità di ordine generale a regime intermedio, non sanata dalla semplice assenza di circostanze che impediscano la conoscenza dell'atto

  • art. 624 c.p. (ultimo comma) e modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    d.lgs. 10/10/2022 n.150, art.2, comma 1, lett. i)

    La modifica ha reso perseguibili alcuni furti esclusivamente a querela di parte; pertanto l'azione penale è condizionata alla proposizione della querela nei termini previsti e la mera denuncia non è sufficiente

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di estinzione del reato quando manca la condizione di procedibilità richiesta dalla normativa sopravvenuta

  • Giurisprudenza: Sez.5 n.27546 del 03/04/2023 (Brancolini) e Sez. U n.58120 del 22/06/2017 (Tuppi)

    Principi applicati in fatto: la notificazione in luogo diverso dal domicilio eletto comporta nullità di regime intermedio; la consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art.157 comma 8-bis non sanifica la notifica quando non conforme al domicilio eletto

Massime di principio

  • La notificazione della citazione a giudizio in luogo diverso dal domicilio eletto o dichiarato integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che va eccepita tempestivamente entro i termini decadenziali dell'art.182 c.p.p.; se l'irregolarità ha impedito la conoscenza dell'atto può trattarsi di nullità assoluta ai sensi dell'art.179 c.p.p.
  • La consegna della citazione al difensore di fiducia invece che al domicilio eletto non necessariamente sanifica la notifica: configura tipicamente una nullità di regime intermedio e non è automaticamente superata dalla mancanza di prova che il destinatario non abbia conosciuto l'atto.
  • Quando una norma sopravvenuta rende il reato procedibile a querela di parte (es. modifica dell'art.624 c.p.), la mera denuncia non vale come querela; è indispensabile la proposizione espressa della querela nel termine previsto: la sua assenza determina la mancata condizione di procedibilità e l'impossibilità di proseguire l'azione penale, con conseguente annullamento senza rinvio.
  • In casi analoghi è importante verificare tempestivamente la correttezza delle notifiche e, se necessario, sollevare le nullità procedurali nei termini; parallelamente va accertata la sussistenza della querela o di atti idonei a dimostrare la volontà della persona offesa di perseguire il responsabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.