L.R. Marche 12/2012
Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce la SUAM nelle Marche come stazione unica appaltante e centrale di acquisto per razionalizzare la spesa, garantire trasparenza e prevenire infiltrazioni mafiose. Disciplina competenze, soggetti obbligati o facoltativi, contributi fino all’1% e norme transitorie per l’avvio. Le disposizioni finanziarie richiamano il triennio 2019/2021, ma l’assetto organizzativo resta la base vigente della centrale.
Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)
Istituzione della SUAM della Regione Marche
La legge istituisce la Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), applicabile esclusivamente nel territorio regionale. Il provvedimento definisce una struttura centrale per la gestione delle procedure contrattuali pubbliche, con finalità di efficienza, trasparenza, legalità e razionalizzazione della spesa.
Finalità e natura della struttura
La SUAM è istituita in conformità alla disciplina statale sulla stazione unica appaltante e opera anche come centrale di acquisto per beni e servizi. Le finalità dichiarate sono:
- efficacia, efficienza ed economicità delle procedure contrattuali;
- imparzialità, trasparenza e regolarità nella gestione dei contratti pubblici;
- prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose;
- rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro;
- contenimento e razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi.
Competenze operative
La SUAM gestisce procedure contrattuali per lavori pubblici e per l’acquisizione di beni e servizi. In concreto:
- valuta, sulla base dei programmi dei soggetti tenuti o facoltati, se unificare le procedure o suddividerle in lotti;
- definisce, con i soggetti interessati, la procedura di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e, per l’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione;
- redige gli atti di gara, esclusi il progetto tecnico ed estimativo;
- nomina la commissione giudicatrice;
- adotta il provvedimento di avvio della procedura;
- cura tutti gli adempimenti fino all’aggiudicazione efficace;
- fornisce elementi per il contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- monitora variazioni e proroghe dei termini di esecuzione dei contratti;
- pubblica i programmi e i bandi sul sito dell’Osservatorio;
- forma una banca dati dei prezzi dei beni e dei servizi e ne diffonde i dati.
Organizzazione e struttura interna
Nell’ambito della SUAM opera l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Alla SUAM si applicano le disposizioni della legge regionale 20/2001. Le originarie previsioni organizzative dell’articolo dedicato risultano in gran parte abrogate, ma resta fermo il raccordo con l’Osservatorio.
Soggetti obbligati ad avvalersi della SUAM
Devono utilizzare la SUAM per specifiche procedure di gara i seguenti soggetti regionali o collegati alla Regione, con soglie differenti:
- strutture organizzative della Giunta regionale, Agenzia regionale sanitaria e società a totale partecipazione regionale: per lavori pubblici oltre 150.000 euro e per beni e servizi sopra la soglia di rilevanza comunitaria;
- ARPA Marche, Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche, enti gestori dei parchi naturali regionali, enti del Servizio sanitario regionale ed enti dipendenti dalla Regione indicati nelle leggi richiamate: per lavori pubblici oltre 1 milione di euro e per beni e servizi sopra la soglia di rilevanza comunitaria.
Per gli enti del Servizio sanitario regionale la SUAM svolge anche le funzioni previste dalla disciplina statale richiamata per gli acquisti sanitari centralizzati.
Adempimenti dei soggetti obbligati
I soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM conservano compiti preparatori e di esecuzione del contratto. In particolare:
- redigono e approvano i progetti tecnici ed estimativi;
- comunicano il nominativo del responsabile unico del procedimento;
- trasmettono alla SUAM, entro 30 giorni dall’approvazione, i progetti e il provvedimento di impegno di spesa per i costi della procedura;
- stipulano ed eseguono il contratto;
- forniscono ogni comunicazione utile allo svolgimento delle attività della SUAM.
Essi versano inoltre alla SUAM una quota fino all’1% dell’importo a base di gara di ciascuna procedura, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. I rapporti con la SUAM sono regolati da apposita convenzione; per gli enti del Servizio sanitario regionale i criteri di copertura dei costi sono determinati dalla Giunta regionale.
Soggetti che possono avvalersi facoltativamente della SUAM
Possono avvalersi della SUAM gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica operanti nel territorio regionale. Anche in questo caso il rapporto è regolato da convenzione, che definisce:
- ambito di operatività della SUAM in relazione agli importi o ad altri criteri;
- rapporti e modalità di comunicazione tra i rispettivi responsabili del procedimento;
- modalità di rimborso dei costi e versamento fino all’1% dell’importo a base di gara;
- ripartizione degli oneri nei contenziosi relativi agli affidamenti;
- obbligo di trasmettere l’elenco dei contratti da affidare, nonché le informazioni utili sull’esecuzione e sulle varianti.
Utilizzo da parte dell’Assemblea legislativa regionale
L’Assemblea legislativa regionale può avvalersi della SUAM sulla base di un’intesa tra il proprio Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale. L’intesa definisce limiti, criteri e modalità di avvalimento.
Disposizioni finanziarie
Per il triennio 2019/2021 è autorizzata una spesa annua di 665.000 euro, imputata alla Missione 1, Programma 03 del bilancio 2019/2021. La copertura deriva dalle risorse già iscritte a bilancio e dalle entrate generate dall’attuazione della legge, in particolare:
- 200.000 euro annui sul Titolo 3, Tipologia 1;
- 320.000 euro annui sul Titolo 3, Tipologia 5.
Per gli anni successivi, entrate e spese sono determinate con le rispettive leggi di bilancio.
Norme transitorie e avvio operativo
Per l’avvio della SUAM, la Giunta regionale doveva costituirla entro il 31 dicembre 2012 e definire tempi e modalità per renderla operativa verso i soggetti obbligati. In fase di prima applicazione:
- l’incarico di direttore poteva essere attribuito al dirigente dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici;
- il Segretario generale della Giunta assegnava il personale indispensabile all’avvio;
- i soggetti obbligati potevano, mediante specifica convenzione, utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici della Giunta regionale.
La Regione promuove inoltre il coordinamento tra la propria SUAM e le altre stazioni uniche appaltanti istituite ai sensi della disciplina statale richiamata.
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