L.R. Marche 11/2012
Disciplina dei Distretti Rurali e dei Distretti Agroalimentari di qualità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina nel territorio della Regione il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità. Prevede requisiti, piano triennale, monitoraggio e possibile conferma o revoca del riconoscimento. Il regolamento attuativo regionale doveva essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore.
Disciplina dei distretti rurali e agroalimentari di qualità
Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità
La legge regionale definisce il quadro per il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità nel territorio della Regione. L’obiettivo è favorire sviluppo rurale, integrazione tra filiere e settori economici e valorizzazione sostenibile delle risorse locali.
Finalità e ambito applicativo
La disciplina mira a promuovere:
- lo sviluppo rurale;
- la valorizzazione delle risorse naturali, sociali ed economiche dei territori;
- l’integrazione tra attività agricole, altre attività economiche e filiere agroalimentari;
- la sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Il testo riguarda anche distretti a carattere interregionale, ma la legge opera come disciplina regionale per il riconoscimento e il funzionamento dei distretti nell’ambito della Regione.
Definizioni
La legge distingue due categorie di distretti:
- distretti rurali: sistemi territoriali caratterizzati da obiettivi di sviluppo condivisi, derivanti dall’integrazione tra agricoltura e altre attività locali, e dalla produzione di beni e servizi specifici coerenti con tradizioni e vocazioni naturali e territoriali;
- distretti agroalimentari di qualità: sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di imprese organizzate in una o più filiere agroalimentari dedicate a produzioni di qualità riconosciute dalla normativa vigente.
Requisiti per il riconoscimento dei distretti rurali
Il riconoscimento richiede la presenza congiunta di elementi territoriali, economici e relazionali, tra cui:
- attività differenziate sul medesimo territorio, come agricoltura, artigianato, commercio, ristorazione e turismo;
- produzioni agricole coerenti con peculiarità ambientali e paesaggistiche e significative per l’economia agricola regionale;
- relazioni tra imprese agricole e imprese locali di altri settori, in connessione con fenomeni culturali e turistici;
- valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio naturale e culturale;
- perseguimento di obiettivi di qualità mediante standard di certificazione ambientale, sociale e produttiva;
- omogeneità paesaggistico-ambientale del territorio;
- rapporti collaborativi tra istituzioni locali, imprese agricole e imprese degli altri settori.
Requisiti per il riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità
Per questa tipologia sono richiesti:
- produzioni agroalimentari di qualità coerenti con tradizioni e caratteristiche del territorio, già riconosciute o in corso di riconoscimento;
- filiere caratterizzate da integrazione e interdipendenza tra imprese agricole, trasformazione e distribuzione;
- rapporti collaborativi tra istituzioni locali e operatori economici della filiera;
- integrazione tra produzione agroalimentare e attività culturali e turistiche.
Riconoscimento istituzionale
I distretti sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei requisiti previsti dalla legge e secondo le modalità stabilite dal regolamento attuativo.
Costituzione del distretto e comitato promotore
Il distretto è costituito con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, in forme societarie o associative previste dal codice civile. La costituzione deve essere promossa da un comitato composto da soggetti pubblici e privati; il regolamento attuativo disciplina caratteristiche e modalità di formazione del comitato. Il comitato promotore può essere costituito anche dai Gruppi di Azione Locale (GAL) istituiti nella Regione secondo la disciplina europea sullo sviluppo rurale.
Piano di distretto
Il distretto deve predisporre una proposta di piano, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento. Il piano è presentato alla Giunta regionale, che lo approva o lo rigetta nei termini regolamentari.
Il piano deve contenere almeno:
- una relazione dettagliata sulla situazione esistente, sulle prospettive del distretto e sulle risorse territoriali di base, anche in rapporto ai requisiti di riconoscimento;
- gli obiettivi e le motivazioni della strategia di sviluppo;
- gli interventi integrati e coordinati per il raggiungimento degli obiettivi;
- per i distretti rurali, misure orientate a sviluppo dell’ambiente rurale, valorizzazione delle produzioni locali, tutela ambientale e paesaggistica, integrazione tra agricoltura e attività sociali, culturali e turistiche;
- per i distretti agroalimentari di qualità, misure per sviluppare filiere di qualità attraverso innovazione, razionalizzazione produttiva, migliore organizzazione della produzione, integrazione con trasformazione, distribuzione e commercializzazione, e politiche di marketing e diffusione dei prodotti;
- l’indicazione degli strumenti di politica agricola e rurale e degli altri strumenti regionali, nazionali ed europei utili alla realizzazione del piano.
Coerenza con la programmazione regionale
Gli obiettivi e le strategie di sviluppo dei distretti devono essere coerenti con la programmazione integrata regionale, in particolare con le politiche rurali, agricole, agroalimentari, culturali e turistiche.
Durata, aggiornamento e attuazione del piano
Il piano approvato ha validità triennale e può essere aggiornato quando necessario secondo la legge e il regolamento. Rimane efficace fino all’approvazione del piano successivo. L’attuazione avviene tramite programmi annuali.
Monitoraggio, controllo e verifica periodica
La struttura organizzativa regionale competente svolge attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione del piano, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Al termine di ogni triennio il distretto trasmette una relazione sull’attuazione del piano alla Giunta regionale, che delibera la conferma o la revoca del riconoscimento secondo termini e modalità regolamentari.
Regolamento attuativo
La Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, adotta un regolamento di attuazione che disciplina in particolare:
- le modalità di riconoscimento dei distretti;
- i requisiti e le modalità di costituzione del distretto e le caratteristiche del comitato promotore;
- i criteri e le modalità per elaborazione, presentazione, aggiornamento, valutazione e approvazione del piano;
- i criteri operativi per monitoraggio e controllo;
- i termini e le modalità per la relazione triennale e per la conferma o revoca del riconoscimento.
Norma transitoria
La legge prevede che il regolamento di attuazione fosse adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Deprecazione
L’atto conserva una disciplina strutturale sui distretti rurali e agroalimentari di qualità, ma la previsione transitoria sul regolamento è ormai superata; nel complesso l’atto non risulta deprecato in quanto disciplina ancora comprensibile e potenzialmente applicabile per i riconoscimenti e i piani di distretto.
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