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Legge

L.R. Marche 13/2012

Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali”

Normativa regionaleL.R. Marche 13/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina gli enti di gestione dei parchi naturali regionali delle Marche, definendone organi, composizione, funzioni e controlli, con misure di contenimento della spesa e miglioramento amministrativo. Prevede disciplina transitoria per i parchi del Monte San Bartolo e del Monte Conero e modifica la l.r. 15/1994. Le regole sui nuovi organi si applicano dal primo rinnovo successivo alle modifiche del 2022.

Riordino degli enti di gestione dei parchi naturali regionali

Riordino degli enti di gestione dei parchi naturali regionali

La legge regionale delle Marche riordina gli enti di gestione dei parchi naturali regionali istituiti dalla l.r. 15/1994. L’intervento mira soprattutto al contenimento della spesa pubblica e al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia amministrativa.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda gli enti di gestione dei parchi naturali regionali della Regione Marche. La legge interviene sull’assetto organizzativo degli enti e coordina la normativa con la l.r. 15/1994 e con la disciplina regionale sugli enti dipendenti.

Organi dell’ente

Gli organi degli enti di gestione dei parchi regionali sono:

  • il consiglio direttivo;
  • il presidente;
  • il revisore dei conti.

Consiglio direttivo: composizione, durata e competenze

Il consiglio direttivo è composto da:

  • tre rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta regionale;
  • un rappresentante per ciascun Comune il cui territorio sia interessato dal perimetro del parco;
  • un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione come maggiormente rappresentative;
  • un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il consiglio è costituito con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. La costituzione avviene sulla base della designazione della maggioranza dei componenti, fermo restando che possono seguire successive integrazioni. Il presidente è nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio direttivo, può anche essere scelto al di fuori del consiglio e non può svolgere la carica per più di due mandati consecutivi.

Al consiglio direttivo spettano le principali decisioni dell’ente, in particolare:

  • approvare lo statuto, i documenti contabili e la dotazione organica;
  • adottare il piano del parco;
  • approvare il regolamento del parco;
  • nominare il direttore.

Ai componenti del consiglio spetta solo il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute.

Presidente: funzioni e trattamento economico

Il presidente rappresenta legalmente l’ente, ne sovrintende al funzionamento, convoca e presiede il consiglio direttivo e svolge le funzioni non attribuite agli altri organi. In caso di votazione palese, a parità di voti prevale il suo voto; nelle votazioni segrete la parità comporta il rigetto della proposta.

Il presidente nomina un vicepresidente tra i componenti del consiglio direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. L’indennità del presidente è pari al 20% dell’indennità di carica del consigliere regionale.

Revisore dei conti

Il revisore dei conti è nominato dall’Assemblea legislativa regionale tra gli iscritti nel registro previsto dal d.lgs. 39/2010 e resta in carica cinque anni. Il compenso è fissato nell’80% di quello spettante al presidente.

Comunità del parco e partecipazione territoriale

L’ente deve garantire ampia informazione e promuovere la partecipazione delle comunità locali. Lo statuto deve prevedere una Comunità del parco, senza oneri per la finanza pubblica, rappresentativa degli enti locali del territorio, delle categorie economiche, sociali e culturali, delle camere di commercio, delle università, delle associazioni ambientaliste e di altri soggetti rappresentativi e interessati all’attività del parco. I componenti dovrebbero preferibilmente risiedere nel parco.

La Comunità del parco:

  • discute le questioni sottoposte dal consiglio direttivo;
  • esprime parere sul documento preliminare del piano del parco;
  • esprime parere sulle proposte di regolamento del parco;
  • approva il piano pluriennale economico-sociale, previo parere del consiglio direttivo.

Vigilanza, indirizzi regionali e controlli

La Giunta regionale fissa direttive, indirizzi e obiettivi cui gli enti devono conformarsi, con particolare attenzione alla riduzione del costo del personale e alla razionalizzazione delle spese di gestione.

Gli enti devono presentare, secondo le modalità stabilite dal programma triennale regionale per le aree protette, un programma degli interventi dell’anno di riferimento corredato da una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

Le funzioni di organismo indipendente di valutazione della performance sono svolte, per questi enti, dal Comitato di controllo interno e di valutazione previsto dalla normativa regionale sull’organizzazione e il personale.

Regime transitorio e adempimenti iniziali

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, il Presidente della Giunta regionale deve richiedere le designazioni per costituire il consiglio direttivo degli Enti parco regionali del Monte San Bartolo e del Monte Conero.

Entro lo stesso termine la Giunta regionale deve:

  • adottare la deliberazione contenente direttive, indirizzi e obiettivi;
  • approvare uno schema tipo di statuto per gli enti di gestione dei parchi naturali regionali.

I consigli direttivi costituiti per i due enti devono apportare alle rispettive strutture statutarie le modifiche necessarie all’adeguamento alla legge entro sessanta giorni dalla loro costituzione.

Disciplina applicabile in via residuale

Per quanto non previsto dalla legge, agli enti di gestione dei parchi regionali si applicano la l.r. 15/1994 e la l.r. 13/2004 sugli enti dipendenti e le aziende operanti in materia regionale.

Modifiche alla l.r. 15/1994 e decorrenza delle nuove regole

La legge interviene anche sulla l.r. 15/1994 tramite modifiche e abrogazioni di alcune disposizioni relative all’assetto degli enti e alle funzioni collegate a piano del parco, regolamento e piano pluriennale economico-sociale.

Le modifiche introdotte dalla l.r. 29/2022 richiamate nelle note si applicano, salvo quanto diversamente previsto, dal primo rinnovo dei consigli direttivi degli enti parco successivo all’entrata in vigore di quella legge regionale.

Valutazione di attualità

La disciplina conserva interesse applicativo per l’organizzazione degli enti parco regionali, ma le note richiamano una successiva modifica del 2022 con decorrenza differita al primo rinnovo dei consigli direttivi. Non emergono elementi per considerare la legge integralmente superata o abrogata.

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