Ordinanza n. 33/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato pratica P-LU/L/Q/2024/100487 emesso dalla Prefettura U.T.G. di Lucca in data 07.10.2025; - di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 7 ottobre 2025 con cui la Prefettura di Lucca ha revocato il nulla-osta al lavoro subordinato relativo alla pratica indicata nel provvedimento, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché la sospensione degli atti presupposti, consequenziali e connessi. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso, né le ragioni poste dall'amministrazione a fondamento della revoca.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del decreto di revoca impugnato. La misura è stata fondata sul bilanciamento degli interessi, ritenendo prevalente l'interesse del ricorrente alla regolare permanenza sul territorio italiano, anche in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il giudizio di merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 7 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha accolto la richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di un provvedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato può essere disposta quando, nel bilanciamento degli interessi, risulti prevalente l'interesse dello straniero alla regolare permanenza sul territorio nazionale e alla prosecuzione dell'attività lavorativa.
- L'accoglimento della domanda cautelare non definisce il merito della controversia: il giudice può sospendere l'efficacia dell'atto impugnato e fissare contestualmente l'udienza pubblica per la trattazione della causa.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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