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Legge

L.R. Lombardia 11/2010

Interventi di manutenzione e di razionalizzazione del corpus normativo

Normativa regionaleL.R. Lombardia 11/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lombardia 11/2010 abroga numerose leggi e regolamenti ormai superati, salva gli effetti prodotti dalle disposizioni pregresse e introduce alcune modifiche puntuali a testi vigenti. Contiene inoltre una disciplina urgente sulle limitazioni all’uso di olio combustibile negli impianti termici civili in determinate zone del territorio regionale, con sanzione in caso di violazione.

Interventi di manutenzione e razionalizzazione del corpus normativo lombardo

Interventi di manutenzione e razionalizzazione del corpus normativo lombardo

La legge interviene sul riordino della normativa regionale lombarda, eliminando un ampio numero di leggi e regolamenti non più attuali, salvaguardando gli effetti già prodotti e apportando alcune modifiche puntuali a testi vigenti. Introduce inoltre una misura ambientale urgente sull’uso dell’olio combustibile negli impianti termici civili in specifiche zone della Regione Lombardia.

Finalità e impianto generale

La finalità dichiarata è la semplificazione e la razionalizzazione del corpus normativo regionale tramite:

  • abrogazione di leggi, comprese quelle meramente modificative di leggi vigenti;
  • recupero, in forma di integrazione in leggi organiche di settore, di disposizioni non abrogabili;
  • abrogazione di regolamenti regionali.

La legge opera esclusivamente nell’ambito della Regione Lombardia.

Abrogazioni di leggi regionali

La legge dispone l’abrogazione di un esteso elenco di leggi regionali, molte delle quali riguardano interventi straordinari, finanziamenti puntuali, discipline settoriali ormai superate o modifiche a testi normativi già consolidati. Tra le materie coinvolte figurano, a titolo esemplificativo:

  • opere pubbliche, trasporti e acquedotti;
  • formazione professionale e diritto allo studio;
  • programmazione, bilancio e contabilità regionale;
  • tutela ambientale, disinquinamento e aree protette;
  • edilizia e recupero urbano;
  • cultura, biblioteche, musei e beni culturali;
  • fauna selvatica e attività venatoria;
  • organizzazione amministrativa, autonomie locali e servizi sociali;
  • tributi regionali e tasse di concessione;
  • turismo, sport, volontariato e cooperazione.

Sono inoltre abrogate diverse leggi relative a misure una tantum o limitate a specifici esercizi, eventi o stagioni venatorie; tali discipline risultano quindi ormai prive di utilità pratica.

Salvaguardia degli effetti prodotti

La legge stabilisce espressamente che restano salvi gli effetti già prodotti dalle leggi abrogate, comprese le modifiche apportate ad altre leggi.

In particolare, sono confermate le variazioni testuali che tali leggi avevano introdotto nella legislazione vigente, salvo che siano state successivamente superate da interventi normativi ulteriori.

Modifiche a leggi regionali vigenti

La legge apporta alcune modifiche puntuali a testi regionali ancora vigenti.

Programmazione, bilancio e contabilità regionale

Alla legge regionale Lombardia n. 34/1978 viene precisato che il regolamento di contabilità è quello previsto dal nuovo articolo 93-bis, che demanda a un regolamento la definizione delle procedure del sistema contabile, finanziario e dei controlli della Giunta regionale.

Disinquinamento

Alla legge regionale n. 65/1979 viene disciplinata l’erogazione dei contributi in conto capitale:

  • erogazione in unica soluzione, previa presentazione del verbale di consegna dei lavori, solo se l’opera beneficia anche di contributo in annualità;
  • negli altri casi, prima erogazione non superiore al 90% del contributo concesso;
  • residuo 10% erogato con il provvedimento di approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.

Diritto allo studio

Alla legge regionale n. 31/1980 viene chiarito che per gli anni successivi la spesa per alcune finalità è determinata con la legge di bilancio dei singoli esercizi; il finanziamento di specifici oneri avviene mediante stanziamenti dedicati.

Programmi di recupero edilizio e urbanistico

Alla legge regionale n. 23/1990 viene fissato il compenso per gli esperti esterni componenti del comitato:

  • massimo 130 euro per il presidente;
  • massimo 100 euro per gli altri componenti;
  • compenso sotto forma di gettone di presenza, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Sistema delle autonomie locali

Alla legge regionale n. 1/2000 viene precisato che gli oneri dell’osservatorio sono coperti con le risorse statali della quota indistinta del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Alla legge regionale n. 1/2003 si prevede che le spese per l’attività della commissione siano coperte con risorse annualmente stanziate su apposita unità previsionale di base.

Politiche regionali per i minori

Alla legge regionale n. 34/2004 si dispone che le spese per attività sperimentali siano finanziate con:

  • risorse statali della quota indistinta del Fondo nazionale per le politiche sociali;
  • risorse stanziate sull’unità previsionale di base indicata dalla legge.

Governo del territorio

Alla legge regionale n. 12/2005 è modificato il riferimento temporale relativo alla presentazione di osservazioni o atti connessi al procedimento elettorale, sostituendo la formula riferita allo svolgimento delle elezioni con quella relativa alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

Mercato del lavoro

Alla legge regionale n. 22/2006 vengono introdotte precisazioni sul fondo di rotazione costituito presso Finlombarda S.p.A. e sull’uso delle risorse:

  • le risorse possono essere utilizzate anche per dotazione informatica necessaria alla gestione telematica dei procedimenti, entro il limite massimo di 154.937 euro annui;
  • le spese sono autorizzate annualmente con legge finanziaria.

Sistema educativo di istruzione e formazione

Alla legge regionale n. 19/2007 viene esteso il riferimento agli articoli da cui derivano gli oneri, includendo anche l’articolo 28-bis.

Volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso

Alla legge regionale n. 1/2008 si stabilisce un regime transitorio per le associazioni già iscritte nei registri alla data del 28 febbraio 2006:

  • le iscrizioni già presenti restano valide;
  • le associazioni in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 383/2000 a quella data sono considerate associazioni di promozione sociale.

Agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale

Alla legge regionale n. 31/2008 è introdotto un articolo sul settore lattiero-caseario: per la validazione dei contratti di compravendita delle quote latte tra produttori regionali e aziende fuori regione, il limite massimo di quota trasferibile è fissato al 70% del quantitativo di riferimento individuale, salvo diverse percentuali stabilite da norme statali o accordi previsti dalla legislazione statale richiamata.

Regime transitorio in materia di cultura

Per i procedimenti già avviati alla data del 28 marzo 2009 in base a diverse leggi regionali in materia di cultura, musei, biblioteche, patrimonio storico e promozione culturale, la legge stabilisce che essi si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento dell’avvio.

Abrogazione di regolamenti regionali

Sono abrogati numerosi regolamenti regionali, riguardanti in particolare:

  • impiego di mezzi aerei contro gli incendi forestali;
  • caccia in zona Alpi e disciplina dell’esercizio venatorio;
  • fondi provinciali per la tutela della produzione agraria;
  • controlli di qualità in ematologia, coagulazione, immunoematologia e microbiologia;
  • pesca in laghetti, cave e specchi d’acqua privati;
  • distribuzione dei carburanti.

Anche in questo caso si tratta per lo più di regolamenti superati o resi inutili da successive discipline organiche.

Limitazioni all’uso dell’olio combustibile negli impianti termici civili

Nelle zone A1, A2, B e C del territorio regionale, individuate dalla Giunta regionale ai sensi della normativa sulla qualità dell’aria, è limitato l’uso dell’olio combustibile e dei suoi derivati negli impianti termici civili.

La disciplina distingue tra:

  • impianti fino a 10 MW termici: uso vietato dei combustibili indicati nell’allegato al d.lgs. 152/2006;
  • impianti oltre 10 MW termici già alimentati con tali combustibili alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006: uso consentito solo se sono rispettati specifici limiti emissivi e se è installato un sistema di monitoraggio collegato alla rete di controllo.

Sono previsti limiti per SO2, NOx, NH3 e polveri, riferiti al 3% di ossigeno libero nei fumi anidri. I limiti si intendono medi giornalieri per l’intero impianto, calcolati sulle ore di effettivo funzionamento di ciascun generatore.

Sanzione

La violazione delle limitazioni sull’olio combustibile comporta l’applicazione della sanzione prevista dalla legge regionale n. 24/2006 in materia di emissioni in atmosfera.

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