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Parere

Parere del Garante n. 608 del 12/08/2026

Parere su istanza di accesso civico - 12 agosto 2026

Garante Privacy608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esprime parere contrario all’ostensione tramite accesso civico generalizzato di un verbale di conciliazione relativo a una controversia di lavoro, poiché il documento contiene dati relativi alla salute e altre informazioni personali del dipendente controinteressato. Tali dati sono soggetti a un divieto legale di diffusione e determinano l’esclusione dell’accesso ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, senza necessità di valutare un concreto pregiudizio. Non è praticabile neppure l’accesso parziale mediante oscuramento del nominativo, mentre resta astrattamente possibile l’accesso documentale ex legge n. 241/1990 in presenza di un interesse qualificato e di una situazione giuridicamente rilevante di rango almeno pari ai diritti dell’interessato.

Parere sul riesame del diniego di accesso civico generalizzato a un verbale di conciliazione contenente dati sulla salute di un dipendente

Diniego dell’accesso civico a un verbale di conciliazione contenente dati sanitari

Il parere, reso ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda Tutela della Salute Liguria, riguarda il riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. L’istanza aveva a oggetto un verbale di conciliazione relativo a una causa di lavoro promossa da un dipendente nei confronti dell’azienda sanitaria.

Il Garante si esprime nel senso della legittimità del diniego, rilevando che il documento contiene dati personali e informazioni relative alla salute del dipendente controinteressato.

Quadro normativo sull’accesso civico generalizzato

L’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione, nel rispetto dei limiti posti dall’art. 5-bis.

L’art. 5-bis, comma 3, stabilisce che l’accesso civico generalizzato è escluso nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge. Diversamente, l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), prevede il rifiuto dell’accesso quando il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.

Secondo il Garante, quando viene in rilievo un espresso divieto legale di divulgazione, trova applicazione l’eccezione assoluta dell’art. 5-bis, comma 3. In tale ipotesi l’amministrazione non deve procedere alla distinta valutazione del pregiudizio concreto prevista dal comma 2.

Qualificazione delle informazioni contenute nel verbale

Il RGPD definisce dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1. I dati relativi alla salute sono definiti dall’art. 4, par. 1, n. 15, e dal considerando 35 come le informazioni concernenti la salute fisica o mentale, comprese quelle che rivelano informazioni sullo stato di salute e sulla prestazione di servizi di assistenza sanitaria.

Tali informazioni rientrano nelle categorie particolari di dati personali disciplinate dall’art. 9 RGPD. Sebbene il regolamento preveda specifiche eccezioni al divieto generale di trattamento e consenta agli Stati membri di introdurre ulteriori condizioni e limitazioni, il quadro nazionale mantiene un espresso divieto di diffusione dei dati relativi alla salute.

In particolare, l’art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy vieta la diffusione dei dati relativi alla salute, intesa come comunicazione o messa a disposizione a soggetti indeterminati, in qualunque forma. Il medesimo limite è richiamato dall’art. 7-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013, che fa salvi i limiti alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Applicazione al verbale di conciliazione

Dall’esame del documento trasmesso dal RPCT è emerso che il verbale contiene informazioni dettagliate sulla causa promossa dal dipendente, tra cui l’entità del risarcimento richiesto, le attività lavorative svolte e informazioni sulla salute.

Secondo il Garante, i dati sanitari non costituiscono un elemento marginale o isolato, ma connotano il contenuto informativo dell’intero verbale di conciliazione. La divulgazione tramite accesso civico comporterebbe pertanto l’ostensione generalizzata di dati relativi alla salute del dipendente.

Ne consegue che il caso rientra nei divieti di divulgazione previsti dalla legge richiamati dall’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013. L’accesso civico generalizzato deve quindi essere escluso in quanto eccezione assoluta. L’amministrazione è tenuta a rifiutare l’istanza senza dover effettuare ulteriori valutazioni sulla sussistenza di un pregiudizio concreto agli interessi del controinteressato.

Il Garante richiama, quale criterio interpretativo, le Linee guida ANAC adottate con Determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, secondo cui l’amministrazione deve verificare preliminarmente se l’istanza riguardi atti, documenti o informazioni sottratti all’ostensione o soggetti a un accesso condizionato in ragione di divieti di divulgazione previsti dall’art. 5-bis, comma 3.

Irrilevanza della conoscenza dei fatti da parte dell’istante

Il Garante considera inconferente l’argomentazione dell’istante secondo cui egli avrebbe già avuto accesso ad alcuni documenti processuali e conosciuto i fatti di causa in ragione del ruolo svolto nel procedimento giudiziario.

La conoscenza eventualmente acquisita nell’ambito del procedimento non elimina il divieto di diffusione generalizzata applicabile all’accesso civico. Quest’ultimo è infatti un istituto rivolto a chiunque e comporta la messa a disposizione delle informazioni secondo una logica di conoscibilità generalizzata, distinta dall’accesso riservato alle parti o ai soggetti legittimati nel procedimento giudiziario.

Impossibilità di concedere l’accesso parziale

Non può essere accordato neppure un accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013 mediante oscuramento del nominativo del dipendente.

L’anonimizzazione non sarebbe idonea perché:

  • l’istante conosce già l’identità del dipendente controinteressato;
  • il soggetto potrebbe essere identificato indirettamente attraverso le informazioni di contesto;
  • i dettagli contenuti nel verbale potrebbero consentire l’identificazione anche all’interno dell’ambiente di lavoro.

L’eliminazione del nominativo non impedirebbe quindi la riconducibilità delle informazioni sanitarie a una persona determinata o determinabile.

Distinzione rispetto all’accesso documentale

Il diniego dell’accesso civico generalizzato non esclude in assoluto la possibilità di richiedere il medesimo documento mediante l’accesso ai documenti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

Tale diverso istituto presuppone, tuttavia, la dimostrazione di un interesse qualificato, cioè di un interesse proprio, diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

Poiché il verbale contiene dati relativi alla salute, l’accesso documentale è subordinato anche alle condizioni più rigorose previste dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 e dall’art. 60 del Codice privacy. In particolare, la situazione giuridicamente rilevante che l’istante intende tutelare deve essere di rango almeno pari ai diritti dell’interessato oppure deve consistere in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

La valutazione deve essere effettuata secondo un bilanciamento concreto tra il diritto di accesso e la protezione dei dati sanitari, tenendo conto delle garanzie indicate dal provvedimento generale del Garante del 9 luglio 2003 sui diritti di pari rango.

Conclusioni

Il Garante esprime parere nei termini esposti sulla richiesta del RPCT dell’Azienda Tutela della Salute Liguria. Il verbale di conciliazione non può essere osteso tramite accesso civico generalizzato, poiché contiene dati relativi alla salute soggetti a un espresso divieto di diffusione ai sensi dell’art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy e dell’art. 7-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013.

Il diniego discende direttamente dall’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 e non richiede una valutazione ulteriore del pregiudizio concreto. Resta distinta e astrattamente praticabile, alle condizioni previste dalla legge n. 241/1990 e dall’art. 60 del Codice privacy, la procedura di accesso documentale riservata a chi dimostri un interesse qualificato e una posizione giuridica di rango almeno pari ai diritti dell’interessato.

Punti principali

Divieto di diffusione dei dati relativi alla salute

Il verbale contiene informazioni dettagliate sulla controversia di lavoro, sul risarcimento richiesto, sulle attività lavorative svolte e, soprattutto, dati relativi alla salute qualificabili come categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 RGPD. L’art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy vieta la diffusione di tali dati, divieto richiamato anche dall’art. 7-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013.

Esclusione dell’accesso civico generalizzato

La presenza di un divieto legale di divulgazione integra l’eccezione assoluta prevista dall’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013. L’amministrazione deve quindi rifiutare l’accesso senza svolgere un’ulteriore valutazione sul pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali prevista dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a).

Inidoneità dell’anonimizzazione parziale

Non è possibile concedere l’accesso parziale oscurando il nominativo del dipendente. L’identità del controinteressato è già conosciuta dall’istante e potrebbe comunque essere ricostruita indirettamente attraverso le informazioni di contesto e i dettagli contenuti nel verbale.

Irrilevanza della conoscenza acquisita nel procedimento giudiziario

La circostanza che l’istante abbia conosciuto alcuni atti processuali o i fatti della causa in ragione del ruolo svolto nel procedimento non supera il divieto di diffusione generalizzata derivante dalla disciplina dell’accesso civico.

Possibile accesso documentale qualificato

Il documento potrebbe essere ostensibile tramite gli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, anche con dati identificativi in chiaro, se l’istante dimostra un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento e una situazione giuridicamente rilevante di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 e dell’art. 60 del Codice privacy.

Come è indicizzato

Materieaccesso civico e trasparenzadati sanitaripubblica amministrazionediritti degli interessatiaccesso ai documenti amministrativi

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