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Parere

Parere del Garante n. 606 del 08/08/2026

Parere su istanza di accesso civico - 8 agosto 2026

Garante Privacy606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina la richiesta di parere della Scuola Superiore della Magistratura nell’ambito del riesame di un diniego parziale e di un differimento riguardanti l’accesso ai verbali del Comitato direttivo. L’Autorità distingue l’accesso civico semplice da quello generalizzato e limita la propria valutazione a quest’ultimo. Pur rilevando l’esistenza di un regolamento interno che prevede la pubblicità dei verbali, il Garante osserva che l’ostensione deve essere valutata documento per documento, coinvolgendo i controinteressati e applicando i principi di minimizzazione, pertinenza e proporzionalità. La SSM è invitata a rivalutare l’istanza e a fornire una motivazione congrua e completa, evitando oscuramenti generalizzati e rendendo conoscibili, per quanto possibile, le posizioni e le ragioni delle decisioni degli organi istituzionali.

Parere sulla richiesta di riesame relativa all’accesso civico generalizzato ai verbali del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura

Accesso civico ai verbali del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura

Il parere, adottato l’8 agosto 2026 ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, riguarda la richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Scuola Superiore della Magistratura nell’ambito del riesame di un provvedimento di accoglimento parziale e differimento di un’istanza di accesso civico. L’istanza, presentata da 192 magistrati, concerneva i verbali relativi alla nomina del Segretario e del vice Segretario, al rinnovo della carica di Presidente e alle riunioni del Comitato direttivo dal marzo 2024.

Oggetto dell’istanza e riscontro della Scuola

La SSM aveva trasmesso cinque verbali con ampi oscuramenti, riguardanti la nomina o riconferma del Segretario generale, la nomina del Presidente, la decadenza di un componente e altre vicende istituzionali. Per circa cento ulteriori verbali, risalenti al periodo successivo al marzo 2024, aveva disposto il differimento, motivandolo con l’ampiezza dell’arco temporale, il numero dei documenti, la presenza di dati personali e la necessità di effettuare valutazioni individuali e di coinvolgere eventuali controinteressati.

Gli istanti avevano contestato sia l’oscuramento pressoché integrale delle parti discorsive, delle dichiarazioni, delle posizioni espresse e delle ragioni delle decisioni, sia il differimento privo di un termine certo o di un cronoprogramma. Avevano inoltre richiamato l’interesse pubblico alla trasparenza dell’istituzione incaricata della formazione della magistratura e l’art. 4, comma 2, del Regolamento di funzionamento del Comitato direttivo, secondo cui i verbali sono pubblicati sul sito della Scuola salvo diversa decisione del Comitato.

Quadro normativo e distinzione degli istituti di accesso

L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 disciplina l’accesso civico semplice, quale rimedio alla mancata pubblicazione di documenti, dati o informazioni oggetto di un obbligo normativo di pubblicazione. L’art. 5, comma 2, disciplina invece l’accesso civico generalizzato, finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull’utilizzo delle risorse pubbliche e la partecipazione al dibattito pubblico.

Il Garante ribadisce che i due istituti sono autonomi. L’accesso semplice presuppone un obbligo di pubblicazione e non comporta il coinvolgimento dei controinteressati né la richiesta di riesame al RPCT secondo il procedimento previsto per l’accesso generalizzato. L’accesso generalizzato è indipendente dagli obblighi di pubblicazione ed è soggetto ai limiti dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.

Il parere del Garante, ai sensi dell’art. 5, comma 7, può essere richiesto nel procedimento di riesame dell’accesso generalizzato quando il diniego o il differimento siano motivati dalla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a). Per tale ragione l’Autorità riserva le proprie valutazioni ai profili dell’accesso generalizzato e non si pronuncia sull’eventuale sussistenza dell’obbligo di pubblicazione dei verbali ai sensi dell’accesso civico semplice.

Regolamento interno e possibile eccezione assoluta

La SSM è un ente autonomo di diritto pubblico istituito dal d.lgs. n. 26 del 30 gennaio 2006. Il suo Regolamento di funzionamento del Comitato direttivo, adottato il 30 ottobre 2012 ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, prevede all’art. 4, comma 2, che i verbali siano pubblicati subito dopo l’approvazione sul sito della Scuola, salvo che il Comitato disponga diversamente.

Il Garante osserva che tale disposizione risulta ancora vigente, non emergendo una formale abrogazione o modifica. La mancata applicazione nel tempo e il dibattito interno sulla sua attualità non sono sufficienti a escluderne l’efficacia. Tuttavia, il regolamento consente al Comitato di decidere, anche caso per caso, la non pubblicazione totale o parziale dei verbali.

L’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 prevede eccezioni assolute all’accesso generalizzato nei casi di divieti di divulgazione previsti dalla legge o quando l’accesso sia subordinato a specifiche condizioni, modalità o limiti. Se il Comitato avesse formalmente deliberato la non pubblicazione dei verbali, si sarebbe potuta porre la questione dell’applicabilità di tale limite. Nel caso esaminato, però, non risultano decisioni formali del Comitato in tal senso, ma soltanto discussioni sulla prassi di non pubblicazione. Pertanto, l’eccezione assoluta non è applicabile allo stato e l’ostensione deve essere valutata in concreto ai sensi dell’art. 5-bis, commi 1 e 2.

Tutela dei dati personali nell’accesso generalizzato

L’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013 consente di rifiutare l’accesso quando ciò sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina vigente. Il dato personale è definito dall’art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.

La valutazione deve considerare il particolare regime di pubblicità dell’accesso generalizzato: ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, i dati e i documenti acquisiti tramite tale istituto diventano pubblici e chiunque può conoscerli, utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’art. 7, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali. L’eventuale pregiudizio deve quindi essere apprezzato considerando la diffusione potenzialmente universale delle informazioni.

Devono essere rispettati i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), del RGPD. Occorre inoltre considerare le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e la prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità dei dati da parte di chiunque, secondo le Linee guida ANAC in materia di accesso civico.

Controinteressati e obbligo di coinvolgimento

Sono controinteressati tutti i soggetti che possono subire un pregiudizio concreto agli interessi tutelati dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. Nel caso concreto rientrano in tale categoria i componenti del Comitato direttivo, il Presidente e il Segretario generale, le persone che hanno rilasciato dichiarazioni verbalizzate e le persone fisiche terze citate incidentalmente nei verbali.

L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013 impone all’amministrazione di comunicare loro la richiesta, mediante invio di copia, consentendo la presentazione di un’opposizione motivata entro dieci giorni, anche per via telematica. La SSM non aveva coinvolto alcun controinteressato, impedendo la presentazione di eventuali opposizioni.

Il Garante sottolinea che le motivazioni degli interessati costituiscono un elemento da considerare, ma non vincolano l’amministrazione. La valutazione del pregiudizio concreto deve essere effettuata dall’ente anche in caso di silenzio del controinteressato, tenendo conto della natura dei dati, del ruolo ricoperto dalla persona nella vita pubblica, della funzione esercitata e delle possibili conseguenze morali, relazionali, sociali e familiari della divulgazione.

Valutazione dei cinque verbali trasmessi con oscuramenti

Il Garante esamina separatamente i cinque verbali, rilevando che non sono redatti in forma sintetica e contengono informazioni di natura diversa. In particolare, alcuni riportano trascrizioni letterali di interventi, valutazioni personali, espressioni critiche o elogiative, questioni organizzative, formazione, corsi, bilanci, spese e vicende personali estranee all’oggetto dell’istanza.

Il verbale n. 18/2024, relativo alla nomina del Segretario generale, era stato trasmesso in forma integrale, comprese discussione, valutazione dei titoli e dichiarazioni di voto. Gli altri verbali risultavano invece omissati in quasi tutte le pagine, con conservazione di limitate parti dispositive e di alcune dichiarazioni di voto.

Nel verbale n. 14-bis/2025, relativo alla riconferma del Segretario generale, erano presenti discussioni analitiche, interventi letterali, valutazioni personali, questioni sulla pubblicazione dei verbali e temi relativi a corsi e istanze estranei alla nomina.

Il verbale n. 43/2025 riguardava, oltre all’esito della procedura per il vice Segretario generale, conferenze, approvazioni di precedenti verbali, corsi, attestazioni, spese e aspetti organizzativi estranei alle nomine oggetto dell’istanza.

Il verbale n. 10/2026 riportava la decadenza di un componente, la scadenza dell’incarico del Presidente e la nuova elezione, ma anche valutazioni personali e critiche sulla professionalità e sulle funzioni esercitate, oltre a numerose pagine su formazione, laboratori, corsi, pubblicazioni, bilancio e relazioni integrative.

Il verbale n. 11/2026 trattava la decadenza di un componente, la nomina del Presidente e dei vice presidenti, con dichiarazioni personali, espressioni critiche, elogiative e politico-istituzionali. Conteneva inoltre temi relativi a personale, formazione, corsi, spese e uso di sale, nonché un riferimento a vicende personali e a dati sulla salute di un familiare di un magistrato terzo, riconducibili a categorie particolari ai sensi dell’art. 9 del RGPD.

Inadeguatezza degli oscuramenti generalizzati

Secondo il Garante, l’amministrazione non può oscurare intere pagine sulla base di una formula generale riferita a dati personali non pertinenti o non proporzionati. La motivazione deve consentire di comprendere perché la divulgazione di una determinata parte possa causare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali o ad altro interesse tutelato dall’art. 5-bis.

Le Linee guida ANAC richiedono una motivazione congrua e completa, utile all’amministrazione per definire una prassi coerente, al richiedente per comprendere l’ampiezza e i limiti dell’accesso e al giudice per controllare la legittimità della decisione.

Il Garante non ravvisa elementi sufficienti per giustificare l’eliminazione pressoché totale del contenuto discorsivo, delle posizioni espresse, delle modalità di formazione della volontà collegiale e delle ragioni delle determinazioni. La trasparenza può essere assicurata anche mediante una redazione o un’ostensione in forma sintetica, eliminando le frasi eccedenti, non pertinenti o sproporzionate, senza cancellare automaticamente l’intero contenuto deliberativo.

Ruolo pubblico dei componenti e contenuto ostensibile

La valutazione deve distinguere tra i componenti degli organi della SSM e i soggetti terzi estranei. Per Presidente, Segretario generale e membri del Comitato direttivo, il ruolo pubblico esercitato e la previsione regolamentare di pubblicità dei verbali riducono la ragionevole aspettativa di confidenzialità rispetto alle dichiarazioni rese nell’esercizio delle funzioni.

In linea di principio, devono essere rese conoscibili, per quanto possibile e con gli oscuramenti necessari, le posizioni espresse, le modalità di formazione della volontà collegiale e le ragioni delle decisioni. Resta salva la possibilità che il Comitato disponga diversamente ai sensi dell’art. 4 del regolamento, purché tale decisione sia formalmente adottata e rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina.

Diversa è la posizione dei soggetti terzi citati incidentalmente. Per tali persone occorre valutare con particolare attenzione la natura dei dati, l’assenza di un ruolo pubblico, le aspettative di confidenzialità e le conseguenze della divulgazione. Le informazioni personali eccedenti, non pertinenti o estranee alle nomine e alle vicende istituzionali indicate nell’istanza possono essere oscurate, così come le vicende personali e i dati relativi alla salute.

Differimento dei verbali ulteriori

Il Garante precisa di non poter valutare le ragioni organizzative e i carichi di lavoro degli uffici della SSM, non rientrando tali profili nelle proprie competenze in materia di protezione dei dati personali.

Considerati però l’ampiezza e il carattere generale dell’istanza, richiama la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 sull’attuazione del FOIA e la possibilità di instaurare un dialogo cooperativo con gli istanti. L’amministrazione può chiedere chiarimenti, precisare l’oggetto della richiesta e valutare una ridefinizione che consenta di concentrare l’istruttoria sui verbali e sulle parti più direttamente connesse alle nomine e alle vicende istituzionali indicate.

Conclusioni e indicazioni operative

Il Garante esprime parere nei termini esposti e invita la SSM a rivalutare la richiesta di accesso civico rispetto ai singoli documenti, fornendo una risposta eventualmente positiva, negativa o parzialmente positiva, ma comunque congruamente e completamente motivata in relazione al limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013.

La nuova valutazione deve:

  • essere effettuata verbale per verbale e, ove necessario, parte per parte;
  • coinvolgere previamente i controinteressati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013;
  • considerare il ruolo pubblico dei componenti degli organi della SSM e la conseguente ridotta aspettativa di confidenzialità;
  • tenere conto delle eventuali opposizioni dei controinteressati, senza attribuire loro carattere automaticamente decisivo;
  • considerare che le vicende oggetto dei verbali hanno formato oggetto di dibattito pubblico e riguardano la composizione e il funzionamento della Scuola;
  • evitare oscuramenti integrali non sorretti da una motivazione specifica;
  • rendere conoscibili, per quanto possibile, le posizioni, le modalità di formazione della volontà collegiale e le ragioni delle determinazioni;
  • oscurare le informazioni eccedenti, non pertinenti, estranee all’oggetto dell’istanza, nonché i dati personali particolarmente delicati, incluse le informazioni sulla salute;
  • indicare con precisione quali parti o pagine sono state oscurate e per quali ragioni;
  • valutare, se necessario, un dialogo cooperativo per circoscrivere l’istanza o organizzare l’ostensione progressiva.

Il Garante precisa inoltre che le parti dei verbali prive di dati personali non possono essere sottratte all’accesso invocando il limite della protezione dei dati personali. Per le informazioni personali non ostensibili tramite accesso civico generalizzato resta possibile presentare una diversa istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, dimostrando un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.

Punti principali

Distinzione tra accesso civico semplice e generalizzato

L’accesso civico semplice riguarda esclusivamente documenti, dati e informazioni soggetti a obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. L’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, è autonomo rispetto agli obblighi di pubblicazione e incontra i limiti dell’art. 5-bis. Il Garante dichiara di poter valutare soltanto i profili relativi all’accesso generalizzato.

Regolamento interno della Scuola e pubblicità dei verbali

L’art. 4, comma 2, del Regolamento di funzionamento del Comitato direttivo prevede che i verbali siano pubblicati sul sito della Scuola, salvo diversa decisione del Comitato. Poiché non risultano delibere formali di non pubblicazione, non è applicabile, allo stato, l’eccezione assoluta prevista dall’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013.

Necessità di una valutazione individuale e motivata

Gli oscuramenti quasi integrali dei cinque verbali trasmessi non sono adeguatamente motivati. La SSM deve valutare ciascun documento e ciascuna parte, spiegando il concreto pregiudizio alla protezione dei dati personali o agli altri interessi tutelati dall’art. 5-bis. Non sono ammissibili clausole generiche prive dell’indicazione delle ragioni e delle parti effettivamente sottratte.

Coinvolgimento dei controinteressati

Devono essere coinvolti ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013 i componenti e gli altri soggetti citati nei verbali o autori di dichiarazioni verbalizzate, nonché le persone fisiche terze coinvolte incidentalmente. Le loro opposizioni devono essere considerate, ma la valutazione finale sul pregiudizio concreto spetta comunque all’amministrazione.

Accesso alle parti istituzionali e tutela delle informazioni eccedenti

Per Presidente, Segretario generale e componenti del Comitato direttivo, il ruolo pubblico e il regolamento interno riducono l’aspettativa di confidenzialità. Devono quindi essere rese conoscibili, per quanto possibile, le posizioni espresse, le modalità di formazione della volontà collegiale e le ragioni delle decisioni, eliminando soltanto frasi eccedenti o non pertinenti. Restano invece normalmente oscurabili le informazioni estranee all’oggetto dell’istanza, le vicende personali e i dati sulla salute, soggetti a particolare tutela ai sensi dell’art. 9 del RGPD.

Differimento dei circa cento verbali ulteriori

Il Garante non valuta i profili organizzativi e i carichi di lavoro sottesi al differimento. Richiama tuttavia la possibilità di instaurare un dialogo cooperativo con gli istanti, ai sensi della Circolare n. 2/2017, per precisare o ridimensionare l’oggetto della richiesta e individuare modalità di ostensione progressiva.

Possibile ricorso all’accesso documentale

Qualora gli istanti intendano ottenere informazioni personali non ostensibili tramite accesso civico generalizzato, possono riformulare la richiesta ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, dimostrando un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneaccesso civico e trasparenzaprotezione dei dati personaligiustiziabasi giuridiche del trattamento

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