Salta al contenuto
Parere

Parere del Garante n. 588 del 06/08/2026

Parere su istanza di accesso civico

Garante Privacy588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante distingue l’accesso documentale ex legge n. 241/1990 dall’accesso civico generalizzato e precisa di non essere competente a valutare l’eventuale interesse qualificato posto a fondamento dell’accesso documentale. Quanto all’accesso civico, ritiene sussistente il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013 per i nominativi dei candidati non eletti, poiché la loro divulgazione generalizzata potrebbe arrecare un pregiudizio concreto e sproporzionato alla protezione dei dati personali. Invita tuttavia l’INRiM a riesaminare il diniego e a consentire l’accesso parziale agli atti, oscurando esclusivamente i nominativi dei candidati non eletti e rendendo accessibili gli altri dati, inclusi, in linea di principio, i nominativi dei componenti del Comitato di selezione, del funzionario responsabile e del candidato eletto.

Parere sul riesame del diniego di accesso civico generalizzato agli atti della selezione del componente del Consiglio di amministrazione dell’INRiM

Parere sull’accesso agli atti della selezione del componente del CDA dell’INRiM

Il Garante ha reso, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, un parere richiesto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) nell’ambito del riesame di un diniego di accesso. L’istanza riguardava, contestualmente, l’accesso civico generalizzato e l’accesso documentale agli atti relativi alla selezione della rosa di candidati per il componente del Consiglio di amministrazione designato dalla comunità scientifica.

Procedura di selezione e documenti richiesti

Lo Statuto dell’INRiM prevede che uno dei tre componenti del Consiglio di amministrazione sia designato dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento. La selezione è affidata a un Comitato composto da cinque personalità esterne all’Istituto, che individua una rosa da sottoporre a una procedura elettorale riservata al personale di ruolo.

L’istanza comprendeva, tra gli altri, i verbali integrali del Comitato di selezione, i criteri e i punteggi di valutazione, le schede individuali e i giudizi analitici sui candidati, l’atto di formazione e validazione della rosa, nonché ogni ulteriore documento utile a ricostruire l’iter logico-giuridico della selezione e la coerenza dei profili con i requisiti previsti dall’art. 11 del d.lgs. n. 213/2009 e dall’art. 7 dello Statuto dell’INRiM.

L’amministrazione ha trasmesso al Garante il verbale relativo all’approvazione dell’avviso pubblico, l’avviso stesso, il verbale relativo alla valutazione delle candidature e una comunicazione sull’avvenuta pubblicazione dei curricula dei candidati nella intranet dell’Istituto. Il RPCT ha dichiarato che non risultavano ulteriori documenti pertinenti detenuti dall’amministrazione.

Distinzione tra accesso documentale e accesso civico generalizzato

Il Garante richiama le Linee guida ANAC adottate d’intesa con l’Autorità e sottolinea che l’accesso documentale ex artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve essere tenuto distinto dall’accesso civico generalizzato previsto dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.

L’accesso documentale è funzionale all’esercizio di facoltà partecipative, oppositive o difensive connesse a una posizione giuridica qualificata. Il richiedente deve dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. L’accesso civico generalizzato, invece, è orientato al controllo diffuso sull’attività amministrativa e, proprio perché i documenti ottenuti sono conoscibili da chiunque, richiede un bilanciamento diverso e più attento rispetto alla protezione dei dati personali.

Il Garante precisa di non essere competente a stabilire se l’istante possieda l’interesse qualificato necessario per l’accesso documentale. Tale valutazione spetta all’amministrazione destinataria dell’istanza ed è sindacabile davanti alle autorità competenti ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990. L’art. 69, comma 1, del Codice privacy stabilisce infatti che presupposti, modalità, limiti e tutela giurisdizionale dell’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali restano regolati dalla legge n. 241/1990 e dalle altre disposizioni applicabili.

Regime di pubblicità dell’accesso civico

Per l’accesso civico, il Garante considera determinante il fatto che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, i dati e i documenti acquisiti divengono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto. Il successivo trattamento deve comunque rispettare i limiti derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

La valutazione del possibile pregiudizio deve quindi tenere conto non soltanto dell’identità del richiedente e della finalità dichiarata, ma soprattutto dell’effetto di diffusione generalizzata prodotto dall’accoglimento dell’istanza. In tale contesto, anche dati apparentemente limitati possono risultare non ostensibili quando la loro divulgazione incida in modo ingiustificato e sproporzionato sui diritti e sulle libertà degli interessati.

Nominativi dei candidati non eletti

Nei documenti esaminati comparivano i nominativi dei componenti del Comitato di selezione, del funzionario responsabile della procedura e dei soggetti candidati, dei quali soltanto uno era stato successivamente eletto.

Il Garante richiama precedenti relativi all’accesso civico a manifestazioni di interesse e a dati personali di soggetti che avevano presentato candidature senza essere selezionati. La sola circostanza di avere partecipato a una selezione e di non essere stati scelti costituisce un’informazione personale che gli interessati potrebbero non voler rendere conoscibile a soggetti estranei.

La divulgazione generalizzata dei nominativi dei candidati non eletti può determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013. Il Garante collega tale valutazione anche ai principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), del RGPD.

Il possibile pregiudizio riguarda, in particolare:

  • le ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale;
  • gli effetti all’interno e all’esterno dell’ambiente lavorativo;
  • le possibili conseguenze sulle prospettive di carriera;
  • le ragionevoli aspettative di confidenzialità maturate al momento della raccolta dei dati;
  • la non prevedibilità, per gli interessati, della successiva conoscibilità dei dati da parte di chiunque.

Il Garante rileva inoltre che i candidati non eletti non risultano essere stati coinvolti nel procedimento di accesso civico, circostanza che ha impedito loro di presentare un’eventuale opposizione motivata.

Nominativi dei componenti del Comitato, del funzionario e del candidato eletto

Diversamente dai candidati non eletti, non emergono dagli atti elementi sufficienti per ritenere che l’accesso ai nominativi dei componenti del Comitato di selezione o del soggetto successivamente eletto quale componente del Consiglio di amministrazione determini il pregiudizio previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013.

La valutazione tiene conto anche del regime di pubblicità previsto dal d.lgs. n. 33/2013 per le commissioni di concorso e per i soggetti titolari di incarichi di indirizzo politico, richiamando gli artt. 14, 15 e 19.

Quanto al funzionario responsabile della procedura, il Garante richiama il paragrafo 8.1 delle Linee guida ANAC, secondo cui, in linea generale e salvo una diversa valutazione nel caso concreto, la sola indicazione nominativa del funzionario o dirigente che ha adottato l’atto non impedisce l’ostensione. La conoscibilità esterna di tali dati è normalmente connaturata allo svolgimento della funzione pubblica esercitata.

Accesso parziale e indicazioni all’amministrazione

Il parere non avalla il diniego integrale dell’accesso civico. Il Garante invita l’INRiM a riesaminare la motivazione del provvedimento e a valutare la concessione di un accesso civico parziale ai documenti detenuti.

L’oscuramento dovrebbe riguardare i nominativi dei candidati non eletti, mentre dovrebbero essere valutati per l’ostensione gli altri dati e le altre parti dei documenti, inclusi i criteri, i verbali e le informazioni non coperte dal limite di protezione dei dati personali. L’indicazione si fonda sull’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, secondo cui, quando i limiti all’accesso riguardano soltanto alcuni dati o parti del documento, deve essere consentito l’accesso alle restanti parti.

Conclusioni

Il Garante ha espresso parere nei termini sopra indicati, con un esito sostanzialmente favorevole all’accesso civico parziale e contrario al diniego generalizzato. L’amministrazione deve distinguere i due istituti di accesso, valutare autonomamente l’eventuale accesso documentale ex legge n. 241/1990 e, per l’accesso civico, procedere a un nuovo esame applicando il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), esclusivamente ai nominativi dei candidati non eletti, assicurando l’ostensione delle ulteriori informazioni non coperte da uno specifico pregiudizio.

Punti principali

Distinzione tra accesso documentale e accesso civico

L’accesso documentale previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 tutela una posizione giuridica qualificata e richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento. L’accesso civico generalizzato, invece, è finalizzato al controllo diffuso sull’attività amministrativa e comporta una conoscibilità potenzialmente generale dei documenti.

Incompetenza del Garante sull’accesso ex legge n. 241/1990

La verifica della sussistenza dell’interesse qualificato all’accesso documentale e del relativo diritto spetta all’amministrazione destinataria dell’istanza ed è contestabile secondo gli strumenti previsti dall’art. 25 della legge n. 241/1990. L’art. 69, comma 1, del Codice privacy conferma che presupposti, limiti, modalità e tutela dell’accesso ai documenti contenenti dati personali restano disciplinati dalla legge n. 241/1990.

Tutela dei candidati non eletti

La divulgazione tramite accesso civico dei nominativi di soggetti che hanno presentato la candidatura ma non sono stati eletti costituisce un trattamento soggetto al particolare regime di pubblicità dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. Essa può produrre conseguenze negative professionali, personali, sociali e relazionali, anche in ragione delle ragionevoli aspettative di riservatezza e della non prevedibilità della diffusione generalizzata.

Applicazione del limite dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013

Il Garante ritiene che l’ostensione dei nominativi dei candidati non eletti possa arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, in relazione anche ai principi di limitazione della finalità e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), del RGPD.

Accesso civico parziale

L’amministrazione deve riesaminare il diniego valutando l’accesso parziale ai documenti, con oscuramento dei soli nominativi dei candidati non eletti, come richiesto dall’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013. Non emergono invece, in linea generale, ragioni ostative per i nominativi dei componenti del Comitato di selezione, del candidato eletto e del funzionario responsabile della procedura.

Come è indicizzato

Materieaccesso civico e trasparenzapubblica amministrazioneselezioni e incarichi pubbliciprotezione dei dati personaliaccesso ai documenti amministrativi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.