Ordinanza del 18/10/2016 n. 1381 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata deve essere rigettata quando il contribuente non dimostra una concreta incapacità patrimoniale di pagare le somme dovute. Tale incapacità non può essere desunta dal solo ammontare del debito.
Rigetto della sospensione dell’esecutività della sentenza per mancata prova del periculum in mora
Rigetto della sospensione dell’esecutività della sentenza
Il documento afferma che non sussiste il requisito del periculum in mora necessario per ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata. Di conseguenza, l’istanza cautelare proposta dal contribuente deve essere rigettata.
Prova dell’incapacità patrimoniale
Il contribuente avrebbe dovuto dimostrare concretamente la propria incapacità patrimoniale di provvedere al pagamento delle somme dovute. La mera allegazione della difficoltà economica, ove non supportata da elementi probatori specifici, non è sufficiente a fondare la sospensione.
Irrilevanza del solo ammontare delle somme
L’incapacità patrimoniale non può essere desunta automaticamente dal solo importo delle somme richieste. L’entità del debito, considerata isolatamente, non prova l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile né l’impossibilità del contribuente di farvi fronte.
Principio applicato
La sospensione dell’esecutività della sentenza richiede la dimostrazione del concreto rischio di un danno cautelare derivante dall’esecuzione. In assenza di prova dell’effettiva incapacità patrimoniale del contribuente, il requisito del periculum in mora deve ritenersi insussistente e la richiesta cautelare deve essere respinta.
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