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Ordinanza

Ordinanza del 18/10/2016 n. 1382 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento afferma che il periculum in mora non sussiste quando il contribuente non dimostra di essere incapace di estinguere il debito.

Insussistenza del periculum in mora in assenza di prova dell’incapacità di estinguere il debito tributario

Insussistenza del periculum in mora

Il documento enuncia il principio secondo cui non ricorre il periculum in mora, quale presupposto per l’adozione di una misura cautelare, quando il contribuente non riesce a dimostrare la propria incapacità di estinguere il debito tributario.

Onere della prova

La valutazione è collegata alla prova fornita dal contribuente. In assenza di elementi idonei a dimostrare l’impossibilità o l’incapacità di adempiere al debito, non risulta integrato il requisito del periculum in mora.

Portata del principio

Il contenuto disponibile si limita a tale affermazione e non riporta ulteriori elementi relativi alla misura cautelare considerata, ai fatti di causa, agli importi, alle scadenze o ai riferimenti normativi e giurisprudenziali.

Testo integrale

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