Ordinanza del 18/10/2016 n. 1385 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Certificato attestante la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione - Mancata produzione - Improcedibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata per cassazione è improcedibile quando il contribuente non deposita il certificato della cancelleria della Corte di Cassazione che attesta la pendenza del giudizio.
Improcedibilità dell’istanza cautelare per mancata attestazione della pendenza del giudizio in Cassazione
Improcedibilità dell’istanza di sospensione per mancata produzione del certificato della Cassazione
Il documento enuncia il principio secondo cui l’istanza cautelare diretta a sospendere l’esecutività di una sentenza impugnata per cassazione non può essere esaminata nel merito se il contribuente non dimostra documentalmente la pendenza del giudizio davanti alla Suprema Corte.
Documento necessario
A tal fine, il contribuente deve depositare la certificazione rilasciata dalla cancelleria della Corte di Cassazione, attestante che la lite è effettivamente pendente dinanzi alla stessa Corte. La certificazione costituisce quindi il documento richiesto per comprovare l’esistenza del giudizio di legittimità.
Conseguenza processuale
La mancata produzione della certificazione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata per cassazione. La conseguenza riguarda l’istanza cautelare e deriva dall’assenza della prova documentale della pendenza del ricorso davanti alla Corte di Cassazione.
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