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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22415/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio nel quale una decisione poi cassata con rinvio aveva comportato il pagamento, da parte dell'avvocato, di somme alla controparte a titolo di spese di lite e di responsabilità aggravata. Riassunto il giudizio dinanzi al giudice di rinvio, questo si era estinto per il fallimento della società appellata e non era stato proseguito. L'avvocato aveva quindi chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per la restituzione di quanto pagato in esecuzione dei titoli poi caducati. Il giudice delegato aveva escluso il credito; il Tribunale, in opposizione, aveva invece ammesso al passivo in chirografo la somma ritenuta indebitamente corrisposta, ritenendo venuti meno i titoli di pagamento per effetto dell'estinzione del giudizio di rinvio. Con il ricorso per cassazione l'avvocato deduceva: 1) violazione degli artt. 393 c.p.c. e 2041 c.c., perché il Tribunale, pur riconoscendo il diritto alla restituzione delle spese legali versate, non aveva incluso anche l'importo pagato per la registrazione della sentenza, pur documentato e richiesto; 2) violazione dell'art. 2751-bis c.c., perché il credito avrebbe dovuto essere assistito da privilegio, essendo riferito a somme versate a rimborso di spese legali fondate su un titolo giudiziale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che, quando dopo la cassazione con rinvio il giudizio di rinvio si estingue, l'intero processo si estingue e cadono le sentenze non coperte da giudicato; tuttavia tale effetto non elimina il presupposto dell'imposta di registro, che al momento della pronuncia della sentenza poi cassata era esistente, sicché il relativo importo non integra un indebito da restituire. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che il privilegio previsto per il compenso del professionista tutela il credito per le prestazioni rese dal professionista stesso e non si estende alle somme da questi pretese in restituzione perché indebitamente corrisposte alla controparte a titolo di spese di lite, trattandosi di indebito oggettivo. Nessuna regolazione delle spese di lite è stata disposta per mancata costituzione della procedura intimata.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.c.

    l'estinzione del giudizio di rinvio dopo cassazione comporta l'estinzione dell'intero processo e la caducazione delle sentenze non coperte da giudicato

  • art. 2041 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa restitutoria, ma la Corte esclude che l'importo per imposta di registro costituisca indebito da restituire nella specie

  • art. 37 d.P.R. 131/1986

    l'imposta di registro sugli atti giudiziari presuppone l'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione; tale presupposto era presente al momento della pronuncia poi cassata

  • art. 2751-bis c.c.

    il privilegio compete al professionista per il compenso relativo alle prestazioni da lui rese, non per somme da restituire alla controparte a titolo di spese di lite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

Massime di principio

  • In caso di cassazione con rinvio, l'estinzione del giudizio di rinvio produce l'estinzione dell'intero processo e la caducazione delle decisioni rese nel suo ambito, salvo quelle già coperte da giudicato.
  • La caducazione del titolo giudiziale non trasforma automaticamente in indebito ogni esborso eseguito in relazione a quel titolo: occorre verificare se, al momento del pagamento, esistesse un autonomo presupposto legale della prestazione, come nel caso dell'imposta di registro su sentenza.
  • Il privilegio previsto per il compenso del professionista tutela solo i crediti derivanti dalle prestazioni professionali rese dal creditore, e non può essere esteso alle somme che egli chieda in restituzione per averle versate alla controparte a titolo di spese processuali.
  • Le somme pagate alla controparte in esecuzione di spese di lite, se prive di un autonomo titolo dopo la caducazione della decisione, possono integrare un indebito oggettivo; tuttavia ciò non vale per oneri fiscali dovuti in ragione dell'esistenza originaria del provvedimento giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoInadempimento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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