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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17710/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

AMSA impugnava la sentenza che aveva riconosciuto al dipendente il diritto alla trasformazione del rapporto da part-time a full-time e al pagamento delle differenze retributive. La società sosteneva che il documento sottoscritto il 10/12/2015 fosse un "verbale di incontro" meramente programmatico e che la trasformazione fosse subordinata a un'ulteriore condizione: la sottoscrizione di un verbale di conciliazione/transazione in sede protetta (condizione che, secondo la società, era stata applicata ad altri lavoratori e sarebbe dovuta valere per tutti i 10 interessati). Denunciava altresì erronea interpretazione dell'accordo sindacale e omissione di valutazione di fatti rilevanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato l'interpretazione dei giudici di merito che, sulla base del tenore letterale del verbale, aveva ritenuto la trasformazione sottoposta solo al "espresso e formale consenso del lavoratore" e non alla sottoscrizione generalizzata di una transazione. I motivi di cassazione sono stati ritenuti inammissibili sia per la limitata sindacabilità in cassazione dell'interpretazione di accordi aziendali (art. 360, n.3 c.p.c.) sia per difetto di specificità/autosufficienza dei motivi e per l'esistenza della "doppia conforme" tra primo e secondo grado. AMSA è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Limiti al sindacato di cassazione: l'interpretazione degli accordi aziendali spetta al giudice di merito; la Corte può sindacare solo vizi di motivazione o violazione dei canoni ermeneutici (n.3) e può esaminare difetti di motivazione in fatto solo se i fatti sono distinti tra primo e secondo grado (n.5).

  • art. 348-ter c.p.c.

    Rilevanza della "doppia conforme": quando primo e secondo grado convergono integralmente o seguono lo stesso iter logico-argomentativo, la censura in cassazione su omissione di fatti decisivi è inammissibile.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'interpretazione del negozio giuridico; la Corte ha però ritenuto che l'interpretazione del verbale aziendale rientra nel merito e non sia sindacabile in cassazione salvo vizi motivazionali.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato dalla società con riferimento alla forma e alla validità delle transazioni; la Corte ha osservato che la forma di conciliazione non risultava prevista per tutti i lavoratori nel verbale.

  • art. 2729 c.c.

    Citato nei motivi relativi alla prova e alla interpretazione dei fatti; la Corte ha confermato il potere del giudice di merito di valutare la prova e l'interpretazione dell'accordo.

  • artt. 115 e 425 c.p.c.

    Norme processuali richiamate dalla parte ricorrente nei motivi sull'onere della prova e sulle risultanze; la Corte ha ritenuto i profili processuali inammissibili o non decisivi per l'accoglimento del ricorso.

  • d.lgs. n. 40/2006

    Richiamato in relazione al regime di sindacabilità in cassazione delle sentenze concernenti contratti collettivi; utile a distinguere gli accordi aziendali dal rango dei contratti collettivi nazionali.

  • art. 54, comma 3, d.l. n. 83/2012 (conv. con mod.)

    Richiamato in ordine alle modifiche procedurali che limitano l'esame di certe censure in cassazione; usato per spiegare i limiti di ammissibilità dei motivi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in ipotesi previste dalla norma.

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18/12/2020 n. 176)

    Richiamato nel fascicolo per le conclusioni del P.M.; non incide sul merito della questione trattata ma figura negli atti processuali.

  • Accordo sindacale ("Verbale di incontro" 10/12/2015)

    "La suddetta trasformazione avverrà entro il primo semestre dell'anno 2016, fatto salvo esplicito e formale consenso del lavoratore interessato. L'Azienda esaminerà favorevolmente con i lavoratori interessati (n.4) la rinuncia all'appello a fronte della conclusione della controversia, condizione per la trasformazione del contratto a full-time."

    La Corte di merito ha dato valore letterale al verbale, ritenendo che l'unica condizione prevista per l'efficacia della trasformazione fosse il consenso formale del singolo lavoratore; non risultava nel verbale una condizione generale che subordinasse l'operatività dell'accordo alla sottoscrizione di transazioni da parte di tutti i 10 lavoratori.

Massime di principio

  • Se un verbale sindacale aziendale stabilisce la trasformazione del rapporto salvo "espresso e formale consenso" del lavoratore, tale clausola è autosufficiente a rendere esecutiva la trasformazione una volta che il lavoratore acconsente; non si presume automaticamente una condizione sospensiva aggiuntiva se non espressamente prevista.
  • L'interpretazione di accordi sindacali aziendali spetta primariamente al giudice di merito; la Corte di Cassazione può intervenire solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni ermeneutici (limitato sindacato in cassazione ex art. 360 c.p.c.).
  • La figura della "doppia conforme" (identità o coincidenza dell'iter argomentativo tra primo e secondo grado) limita fortemente l'ammissibilità delle censure in Cassazione riguardanti l'omesso esame di fatti decisivi.
  • Se il datore di lavoro vuole collegare l'efficacia di un accordo aziendale a una condizione specifica (es. sottoscrizione di transazioni/conciliazioni), tale condizione deve essere prevista chiaramente e riferita espressamente ai lavoratori interessati nel documento; altrimenti il giudice potrà interpretare l'accordo secondo il tenore letterale.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: non è ammessa la riproposizione generica di tutte le censure del merito; va indicato il preciso vizio di motivazione o di diritto che si contesta.
  • Comportamenti o patti applicati ad altri lavoratori non si estendono automaticamente a chi non è stato espressamente destinatario di quelle condizioni, salvo che il verbale non preveda una estensione generale.

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