Cassazione Penale, Sentenza n. 10913/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione ex art. 314 c.p.p. per presunta ingiusta detenzione subita dal 21/09/2020 al 22/03/2021. Il ricorrente era destinato ad essere trasferito in una REMS ma, per carenza di disponibilità, venne trattenuto in carcere nonostante la sentenza penale di proscioglimento per infermità di mente contenesse ordine di immediata scarcerazione; successivamente disposto ricovero in CRAP. Si deducono violazioni degli artt. 13 e 32 Cost. e degli artt. 3 e 5 CEDU, responsabilità organizzativa dello Stato per la mancata disponibilità di strutture, obbligo di risarcimento sotto forma di indennizzo (artt. 314/315 c.p.p.), e quantificazione del danno in 183 giorni x €800 = €146.400 oltre spese.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 314 c.p.p. si applica solo nei casi in cui la privazione della libertà sia illegittima per vizi 'ab initio' di un provvedimento cautelare (emesso o mantenuto nonostante la mancanza dei requisiti degli artt. 273 e 280 c.p.p.). Nel caso di specie la privazione non derivò da mantenimento di una misura cautelare illegittima ma dalla mancata esecuzione del provvedimento di trasferimento in REMS per cause burocratiche/logistiche; pertanto l'art. 314 non è applicabile. La sentenza richiama la giurisprudenza di legittimità e la sentenza CEDU SY c. Italia (24/01/2022) che distingue REMS e carcere ma non nega la natura detentiva di entrambe; la CEDU richiede che il ritardo sia contenuto e giustificato, ma ciò non consente l'applicazione dell'art. 314 in ipotesi diverse. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616, comma 4, c.p.p., e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma applicabile ai casi in cui una decisione irrevocabile accerti che le condizioni per l'adozione di una misura cautelare difettavano 'ab initio' e il provvedimento che disponeva la misura è stato emesso o mantenuto nonostante la mancanza dei presupposti (artt. 273 e 280 c.p.p.). Non si applica quando la privazione deriva dalla mancata esecuzione di un ordine di trasferimento in REMS.
artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Richiamati come parametri di legittimità delle misure cautelari: l'art. 314 presuppone che tali requisiti siano mancanti 'ab initio' per poter riconoscere la riparazione.
artt. 13 e 32 Costituzione
Invocati dal ricorrente per denunciare violazioni della libertà personale e della tutela della salute; la Corte non ha però ritenuto che le doglianze giustificassero l'applicazione dell'art. 314 nel caso concreto.
artt. 3 e 5 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Richiamati in relazione alla detenzione in ambiente carcerario e al diritto alla libertà personale; la sentenza europea SY c. Italia è stata considerata rilevante per i principi ma non sufficiente a estendere l'ambito di applicazione dell'art. 314.
Causa SY c. Italia, Corte EDU, 24/01/2022 (ric. n. 11791/20)
La CEDU ha distinto REMS e carcere quanto a condizioni e scopi, richiedendo che il ritardo nel trasferimento sia limitato e giustificato; detta sentenza impone allo Stato di adeguare le strutture ma non autorizza ad applicare l'art. 314 in ipotesi diverse da quelle previste dalla norma nazionale.
d.l. 22/12/2011 n. 211, conv. L. 17/02/2012 n. 9
Normativa che ha introdotto/regolato le REMS; la Corte la richiama per affermare che le misure di sicurezza eseguite in REMS hanno natura detentiva e diverse caratteristiche rispetto alla detenzione carceraria.
art. 616, comma 4, cod. proc. pen.
Norma applicata per l'obbligo di versare alla Cassa delle Ammende la somma liquidata in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
artt. 314 e 315 cod. proc. pen.
L'art. 315 collega le procedure per la riparazione; il ricorrente invocava entrambi ma la Corte ha escluso l'applicabilità ratione materiae.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione della sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende) in caso di inammissibilità dolosa o colposa del ricorso.
Massime di principio
- La tutela ex art. 314 c.p.p. è finalizzata a riparare privazioni della libertà personale determinate da provvedimenti cautelari illegittimi 'ab initio' (emessi o mantenuti nonostante la mancanza dei presupposti): va quindi distinta la fattispecie di provvedimento giudiziale viziato dalla fattispecie di mancata esecuzione di un provvedimento legittimo.
- Quando una detenzione deriva dalla mancata esecuzione di un ordine di trasferimento (es. in REMS) per carenza di posti o ritardi organizzativi, l'art. 314 c.p.p. non trova applicazione; il danno lamentato è conseguenza di inadempimenti/criticità amministrative e non del mantenimento di una misura cautelare illegittima.
- La giurisprudenza e la CEDU riconoscono che carcere e REMS hanno natura detentiva diversa nelle finalità e modalità di esecuzione; tuttavia la Corte EDU impone che i ritardi nel trasferimento siano contenuti e giustificati, obbligando lo Stato a intervenire sul piano organizzativo strutturale.
- In casi analoghi conviene documentare puntualmente gli ordini di scarcerazione/trasferimento, i ritardi e le condizioni di salute; valutare rimedi alternativi: azioni risarcitorie per responsabilità civile dello Stato, ricorsi amministrativi o contenziosi in sede europea (Corte EDU) se esaurite le vie interne.
- Prima di proporre un ricorso basato sull'art. 314, è necessario verificare se la privazione derivi effettivamente da un provvedimento cautelare illegittimo 'ab initio' oppure da omissioni esecutive: la qualificazione fattuale è determinante per la scelta del rimedio giuridico efficace.
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