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Legge

L.R. Puglia 36/2009

Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Normativa regionaleL.R. Puglia 36/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplinava l’esercizio delle competenze della Regione Puglia, delle province, dei comuni e delle autorità d’ambito in materia di gestione integrata dei rifiuti, in attuazione del d.lgs. 152/2006. Molte disposizioni sono poi state abrogate nel 2012; il testo ha oggi rilievo sostanzialmente storico e non operativo.

Gestione dei rifiuti e competenze regionali in Puglia

Gestione dei rifiuti nella Regione Puglia

La legge regionale n. 36 del 2009 definiva l’assetto delle competenze per la gestione integrata dei rifiuti in Puglia, in attuazione del d.lgs. 152/2006. Il provvedimento riguardava programmazione, organizzazione del servizio, autorizzazioni, controllo e pianificazione, ma il testo fornito indica che gli articoli e i commi esaminati sono stati in gran parte abrogati nel 2012, con conseguente scarso rilievo applicativo attuale.

Ambito, finalità e principi generali

La disciplina era diretta a regolare l’esercizio delle competenze regionali in materia di rifiuti e a coordinare il riparto di funzioni tra Regione, province, comuni e autorità d’ambito. I principi ispiratori valorizzavano l’idea del rifiuto come risorsa, privilegiando prevenzione, riduzione della produzione, raccolta differenziata, recupero e riciclo rispetto allo smaltimento. Veniva inoltre affermata la natura di pubblico interesse della gestione dei rifiuti, con attenzione alla tutela ambientale, alla salute pubblica, alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani e alla salvaguardia dell’occupazione e dei diritti dei lavoratori nei passaggi di gestione.

Competenze della Regione

Alla Regione erano attribuite funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo. In particolare, essa provvedeva alla predisposizione e all’aggiornamento del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti nei casi previsti dal d.lgs. 152/2006, alla disciplina dei controlli sostitutivi sulle attività di gestione e sugli atti delle autorità d’ambito, nonché all’emanazione di linee guida per la gestione integrata e per le funzioni autorizzative.

La Regione definiva anche i criteri per individuare aree non idonee o idonee alla localizzazione degli impianti, rilasciava le autorizzazioni uniche per nuovi impianti e per modifiche o rinnovi di impianti esistenti, curava le attività connesse alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti e promuoveva incentivi per riduzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero, passaggio da tassa a tariffa e rilocalizzazione degli impianti. Erano inoltre previsti accordi e protocolli con soggetti pubblici e privati e l’adozione di uno schema-tipo di contratto di servizio per l’affidamento della gestione integrata.

Competenze delle province

Alle province spettavano funzioni di controllo in materia di bonifica e gestione dei rifiuti, nonché l’individuazione delle zone idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti. Il testo prevedeva inoltre il mantenimento delle funzioni già delegate dalla normativa regionale precedente, tra cui l’autorizzazione unica per nuovi impianti e per gli impianti esistenti, le attività sulle spedizioni transfrontaliere e le funzioni di indirizzo e coordinamento per l’incremento della raccolta differenziata.

Le province potevano regolare i flussi dei rifiuti urbani nell’ambito del proprio territorio e, in casi di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute e dell’ambiente, adottare ordinanze contingibili e urgenti secondo il d.lgs. 152/2006.

Comuni, autorità d’ambito e organizzazione del servizio

I comuni esercitavano le competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti tramite le autorità d’ambito, cui partecipavano obbligatoriamente. Le autorità d’ambito erano configurate come enti di diritto pubblico a durata indeterminata e avevano il compito di organizzare il servizio secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, esercitando anche potestà regolamentare.

L’affidamento del servizio avveniva tramite procedure di evidenza pubblica oppure, alle condizioni previste, a società a totale capitale pubblico partecipate dalle autorità d’ambito o dai comuni dell’ambito, purché fosse rispettato il controllo analogo e la prevalenza dell’attività a favore dei soci pubblici. Tra le funzioni attribuite alle autorità d’ambito rientravano la redazione, approvazione e aggiornamento del piano d’ambito, l’individuazione dei fabbisogni impiantistici, il controllo sull’attuazione del piano, la determinazione della tariffa, la vigilanza sul servizio affidato e l’amministrazione dei beni strumentali.

Lo statuto e la convenzione disciplinavano attribuzioni e funzionamento degli organi. La rappresentanza nell’assemblea era affidata ai sindaci o ai loro delegati, con criteri di ponderazione legati alla popolazione e con salvaguardia dei piccoli comuni e dei comuni montani; non era ammessa delega tra enti locali. Era inoltre stabilito un limite massimo del 40% delle quote per il singolo comune e una regola speciale di voto per decisioni su nomine, questioni straordinarie e localizzazione degli impianti.

Piano regionale e pianificazione di ambito

Il piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti costituiva lo strumento di riferimento generale. Il testo recepiva integralmente una serie di atti di pianificazione già adottati in precedenza e prevedeva la possibilità di adeguamenti tecnici approvati con deliberazione della Giunta regionale in caso di sopravvenute norme statali immediatamente operative.

Per la fase iniziale, erano previste disposizioni transitorie che consentivano affidamenti limitati ai servizi di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al residuo periodo delle concessioni degli impianti e comunque non oltre quindici anni; alla scadenza, le gare successive avrebbero dovuto garantire la gestione unitaria del servizio integrato. Il piano d’ambito poteva altresì prevedere la suddivisione dell’ATO in aree di raccolta ottimale, qualora dimostrata la sua adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente.

Flussi informativi, controlli e penalizzazioni

Le autorità d’ambito erano tenute a trasmettere a provincia e Regione i dati relativi alla raccolta e produzione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché tutte le informazioni sulla gestione, con particolare riguardo ai dati per comune e alle percentuali di raccolta differenziata. La mancata, tardiva, incompleta o inesatta comunicazione comportava l’applicazione di penalizzazioni previste dagli atti regionali di pianificazione o indirizzo.

Stato di vigenza e rilievo attuale

Il testo fornito segnala che gli articoli e i commi riportati risultano stati abrogati dalla L.R. 20 agosto 2012, n. 24. Di conseguenza, la legge ha oggi valore soprattutto ricostruttivo e storico, più che operativo, pur restando utile per comprendere l’originario assetto regionale della gestione dei rifiuti in Puglia.

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