R.R. Puglia 34/2009
Regolamento Regionale per la disciplina della pesca e della molluschicoltura nelle acque della Laguna di Varano - Provincia di Foggia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento pugliese che disciplina, nella sola Laguna di Varano e aree indicate, l’esercizio della pesca e della molluschicoltura, individuando attrezzi consentiti, misure minime delle maglie, distanze, orari e periodi di utilizzo. Le regole sono territorialmente e temporalmente limitate a specifiche zone e, per alcune attività, a finestre stagionali precise (es. 15 settembre-31 dicembre o 1 ottobre-31 gennaio).
Disciplina della pesca e della molluschicoltura nella Laguna di Varano (Foggia)
Disciplina della pesca e della molluschicoltura nella Laguna di Varano
Il regolamento disciplina l’attività di pesca e di molluschicoltura nelle acque della Laguna di Varano, in provincia di Foggia, definendo gli attrezzi ammessi, le modalità di impiego, i periodi di esercizio e alcuni limiti dimensionali e spaziali. La disciplina opera esclusivamente nel perimetro lagunare e nelle zone espressamente richiamate dal testo.
Ambito di applicazione e nozione di pesca
L’attività di pesca è intesa in senso ampio come qualsiasi azione finalizzata alla cattura di specie ittiche, molluschi e crostacei. L’esercizio è consentito solo nei modi, nei periodi e con gli attrezzi previsti dal regolamento.
Attrezzi e reti consentiti
Nelle acque della laguna sono ammessi diversi attrezzi e reti, ciascuno con specifiche caratteristiche tecniche:
- tremaglio, con lato interno della rete non inferiore a 26 mm;
- vollaro o “tono a cannelli”, con maglia della rete sommersa non inferiore a 26 mm e della rete orizzontale non inferiore a 22 mm;
- turno per cefali e spigole, con maglia non inferiore a 26 mm e circonferenza non superiore a 36.000 maglie complessive, pari a 6.000 maglie per pescatore presente;
- rete verticale fissa per pesce azzurro, con maglia compresa tra 10 e 16 mm;
- lenze e ami;
- rete a strascico per latterini, con maglia del sacco non inferiore a 5 mm e delle ali progressivamente fino a 7 mm, con ali lunghe al massimo 130 metri ciascuna;
- bertovelli o lupi per anguille, capitoni, capomazzi e mazzoni, confezionati a uno o più inganni e con maglia non inferiore a 7 mm;
- canna o lenza, con uno o più ami, con o senza mulinello;
- reti da posta, con maglia non inferiore a 26 mm;
- paranze, piedi e grisciole, secondo le tradizioni e gli usi locali richiamati dal regolamento.
Limiti tecnici e modalità di esercizio degli attrezzi
Per le reti da posta è previsto che:
- se disposte in linea retta da sponda a sponda, non superino 250 metri per singola rete tesa;
- tra una rete e l’altra sulla stessa fila vi sia almeno 50 metri di distanza;
- tra file parallele vi sia almeno 100 metri di distanza;
- l’uso avvenga soltanto di notte, dalle ore 18 alle ore 6;
- ciascun pescatore non allochi più di 13.000 maglie di tale genere.
Per la rete a strascico per latterini l’uso è consentito solo di giorno, solo se tirata da terra, fino a una distanza verso il centro della laguna non superiore a 600 metri, nel periodo compreso tra le ore 6 del 15 settembre e le ore 18 del 31 dicembre di ogni anno. È inoltre richiesto il rispetto di distanze minime dagli impianti fissi: 50 metri nelle acque di Cagnano Varano e Carpino, 100 metri in quelle di Ischitella.
Per le paranze sono fissati vari limiti: impianto perpendicolare alle sponde secondo usi locali, lunghezza massima di 300 metri dalla sponda verso il centro lagunare, con disciplina speciale per l’Isola di Varano, San Nicola Varano, Capoiale e le acque centrali della laguna. Sono previsti anche passaggi liberi per il transito dei natanti ogni 100 metri, segnalati dal titolare degli impianti, sbalzate non superiori a 3 metri, distanza minima tra paranze di 150 metri e specifiche misure di maglia per bertovelli e fratte.
Disciplina speciale per la sacca di Capoiale e il fiume di Varano
Nella sacca di Capoiale, delimitata dai punti indicati nel testo, e nel fiume di Varano nel territorio di Ischitella, la pesca fissa con paranze e bertovelli-lupi, nonché la pesca vagantiva con reti regolamentari, è consentita soltanto dal 1° ottobre al 31 gennaio dell’anno successivo. In tale area la pesca deve svolgersi secondo le consuetudini e gli usi locali, mediante il sistema del “gruppo collettivo unico” tra pescatori di mestiere.
Regime temporale
La disciplina contiene molte limitazioni stagionali e orarie: alcune attività sono consentite solo in determinate fasce giornaliere, altre solo in specifiche finestre annuali. In particolare, per talune modalità di pesca ricorrono i periodi 15 settembre-31 dicembre e 1° ottobre-31 gennaio dell’anno successivo. Il regolamento non introduce una scadenza generale di efficacia, ma la sua applicazione è ristretta alle acque e ai periodi espressamente previsti.
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