Ordinanza n. 266/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto Ministeriale n. 267/2007, che disciplina le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento e del Decreto Ministeriale n. 83/2008 che definisce le Linee Guida di attuazione del medesimo DM 267/2007, aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, nella parte in cui dispongono che i requisiti per la concessione della parità debbano sussistere al 31 marzo, restringendo il termine previsto dall'impianto sulla parità scolastica e, in ogni caso, ove venissero interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. 49707 del 30/06/2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui non è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui figura l'istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. 49711 del 30/06/2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l'istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, n. 57540 del 29/07/2025 con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2025/2026 presentata dell'Istituto Scolastico Scuola San Cuono; - della presupposta nota dell'USR Campania prot. n. 17082 del 3/03/2025, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede, e quindi ove interpretata nel senso di cui al provvedimento impugnato in questa sede; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, ai predetti provvedimenti e al diniego di riconoscimento della parità scolastica di cui sopra;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, unitamente agli atti ministeriali e dell'USR connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'istituto scolastico ha impugnato il diniego dell'istanza di riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, nonché i decreti ministeriali, gli atti dell'USR Campania e gli elenchi delle istituzioni scolastiche paritarie e non paritarie, contestando in particolare la previsione secondo cui i requisiti per il riconoscimento dovrebbero sussistere al 31 marzo e l'interpretazione amministrativa che avrebbe richiesto la documentazione di requisiti ritenuti insussistenti. Dopo il rigetto della prima domanda cautelare da parte del TAR, il Consiglio di Stato aveva accolto l'appello cautelare soltanto ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., lasciando ferma l'efficacia degli atti impugnati. La parte ricorrente ha quindi proposto una nuova istanza cautelare, deducendo il grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'attesa della decisione di merito e richiamando anche l'affidamento asseritamente ingenerato da precedenti decreti monocratici favorevoli all'esercizio dell'attività in regime di parità scolastica.
La decisione
Il TAR ha respinto la nuova istanza cautelare. Ha rilevato che le ragioni del precedente rigetto erano già state compiutamente esposte nell'ordinanza n. 5865/2025 e che la ricorrente non aveva dedotto nuove circostanze specifiche idonee a modificarle. L'ordinanza del Consiglio di Stato non è stata interpretata come una sospensione degli atti impugnati, poiché si era limitata a disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito, lasciando ferma l'efficacia del diniego. Anche la fissazione dell'udienza al 17 giugno 2026 è stata ritenuta una conseguenza fisiologica di tale decisione, correlata alla disponibilità del ruolo della Sezione. Il Collegio ha inoltre escluso che i decreti monocratici potessero avere ingenerato un affidamento tutelabile, in quanto provvisori e destinati a perdere efficacia con la pronuncia cautelare collegiale. In ogni caso, la sospensione del diniego non avrebbe costituito titolo per esercitare l'attività in regime di parità scolastica, essendo necessaria l'autorizzazione ministeriale, mai intervenuta; la controversia riguardava infatti una domanda di primo riconoscimento e non la revoca di uno status già riconosciuto. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 750, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a.
L’accoglimento dell’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito non comporta la sospensione dell’atto impugnato quando il giudice d’appello ne lasci espressamente ferma l’efficacia.
art. 58 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la nuova domanda cautelare e per la valutazione della permanenza dei presupposti della tutela cautelare.
Massime di principio
- L’accoglimento dell’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, con espressa salvezza dell’efficacia del provvedimento impugnato, non equivale alla concessione di una misura cautelare sospensiva né impone al giudice di primo grado di modificare il precedente rigetto cautelare.
- Una nuova istanza cautelare può essere accolta solo in presenza di elementi nuovi o circostanze sopravvenute specificamente dedotti e idonei a superare le ragioni poste a fondamento del precedente rigetto; la mera riproposizione delle medesime prospettazioni non è sufficiente.
- I decreti monocratici cautelari hanno natura provvisoria e cedevole rispetto alla successiva pronuncia collegiale e, salvo diverso contenuto dispositivo, non sono idonei a fondare un affidamento stabile sull'esercizio dell'attività amministrativamente autorizzata.
- La sospensione cautelare del diniego di un primo riconoscimento amministrativo non sostituisce il titolo autorizzatorio richiesto dalla legge e non abilita allo svolgimento dell'attività quando l'autorizzazione costitutiva non sia mai stata rilasciata.
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