Decreto dirigenziale n. 24 del 29/01/2026
Aggiornamento software veicoli categoria M, N e O. Il presente decreto disciplina le procedure che consentono aggiornamenti del software dei veicoli di categoria M, N e O
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina, per i veicoli delle categorie M, N e O immatricolati in Italia, le modalità con cui il costruttore può aggiornare il software dei veicoli circolanti, anche da remoto, in attuazione del regolamento ONU (UNECE) n. 156 e del quadro europeo in materia di omologazione e vigilanza del mercato. Viene distinta l’ipotesi in cui l’aggiornamento non incida sui dati tecnici del CoC e del documento unico, dalla ipotesi in cui produca modifiche rilevanti ai dati del documento unico, con conseguenti comunicazioni preventive alla Motorizzazione e aggiornamento documentale tramite UMC. Il decreto disciplina inoltre gli obblighi di comunicazione periodica dei VIN aggiornati, le responsabilità del costruttore e la decorrenza applicativa.
Procedure per l’aggiornamento del software dei veicoli immatricolati in Italia e per l’eventuale aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà
Aggiornamento software dei veicoli circolanti e aggiornamento del documento unico
Il decreto della Direzione generale per la motorizzazione disciplina le procedure per l’aggiornamento del software dei veicoli delle categorie M, N e O immatricolati in Italia, con particolare riguardo ai casi in cui l’aggiornamento incida o meno sui dati del documento unico di circolazione e di proprietà. L’atto si inserisce nel quadro del Codice della strada, del regolamento UE 2018/858, del regolamento UE 2022/2236, del regolamento di esecuzione UE 2020/683 e dei regolamenti ONU (UNECE) nn. 155 e 156.
Base normativa e finalità
Il provvedimento richiama la disciplina europea e internazionale sull’omologazione dei veicoli, sulla vigilanza del mercato, sulla cibersicurezza e sugli aggiornamenti software. La finalità dichiarata è quella di consentire, in modo ordinato, l’aggiornamento del software dei veicoli già immatricolati e circolanti, prevedendo quando necessario anche il corrispondente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà.
Ambito di applicazione
Il decreto si applica ai veicoli di categoria M, N e O immatricolati in Italia, omologati secondo:
- regolamento UE 2022/2236;
- regolamento ONU (UNECE) n. 156;
- omologazione UE di un tipo di veicolo prodotto in serie illimitata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti del regolamento UE 2018/858;
- omologazione UE di un tipo di veicolo prodotto in piccola serie, ai sensi degli articoli 41 e 42 del regolamento UE 2018/858.
L’aggiornamento del software può avvenire anche da remoto. In linea generale, può svolgersi senza aggiornamento del documento unico, salvo i casi in cui la modifica software produca effetti sui dati di circolazione.
Aggiornamento software senza modifiche significative
Quando l’aggiornamento software non modifica i dati tecnici riportati sul Certificato di conformità (CoC), sul documento unico e sulla documentazione relativa a uso e manutenzione, esso può essere eseguito senza alcuna comunicazione preventiva all’autorità competente. Anche in questo caso l’operazione può avvenire da remoto da parte del costruttore.
Il costruttore deve comunque informare il proprietario del veicolo, che presta il proprio assenso all’aggiornamento. L’assenso non è richiesto se l’aggiornamento è necessario per garantire il permanere degli aspetti di sicurezza e ambientali del veicolo.
Aggiornamento software con effetti sui dati del documento unico
Se la modifica software incide sulle caratteristiche del tipo di veicolo omologato e determina il passaggio da un tipo omologato a un altro tipo omologato, con conseguente variazione dei dati riportati sul documento unico di circolazione e di proprietà, è richiesta una comunicazione preventiva alla Divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione.
La comunicazione deve contenere almeno:
- la descrizione dell’aggiornamento software, con l’indicazione dell’RxSWIN pertinente, come definito dal regolamento ONU (UNECE) n. 156, oppure, in mancanza, la versione del software del tipo di veicolo o delle singole centraline oggetto di aggiornamento;
- le modalità di effettuazione della campagna di aggiornamento software;
- la lista dei telai dei veicoli potenzialmente interessati.
La lista dei telai viene trasmessa dalla Divisione 3 alla Divisione 7 per l’inserimento in un’apposita banca dati e viene comunicata agli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile e, per conoscenza, al costruttore, così da agevolare il rilascio del nuovo documento unico.
Procedura per l’aggiornamento del documento unico
Dopo la comunicazione preventiva e, quando necessario, dopo l’assenso del proprietario, il costruttore può procedere all’aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà.
L’aggiornamento avviene tramite istanza presentata dal centro autorizzato dal costruttore, corredata da apposita dichiarazione presso un UMC, con applicazione della tariffa N003, subito dopo che il veicolo sia stato consegnato a un proprio centro autorizzato. Il veicolo viene restituito al proprietario solo dopo l’avvenuto aggiornamento del documento unico.
Comunicazioni periodiche e banca dati dei VIN
Il costruttore deve trasmettere periodicamente alla Divisione 7 della Direzione generale l’elenco dei VIN dei veicoli che hanno subito l’aggiornamento software, suddivisi per omologazione.
La Divisione 7 conserva tali informazioni in un’apposita banca dati, indicizzata per costruttore e omologazione, contenente i VIN comunicati dai costruttori che sono stati oggetto di aggiornamento software secondo la procedura prevista dall’articolo 3.
Responsabilità del costruttore e tutela dei dati
Resta fermo che ogni modifica software deve essere annotata nella documentazione relativa alla sicurezza cibernetica conservata dal costruttore e resa disponibile, su richiesta, all’autorità che ha rilasciato la certificazione ai sensi del regolamento ONU (UNECE) n. 155, per i veicoli soggetti a tale disciplina.
Il costruttore deve inoltre garantire che autenticità e integrità degli aggiornamenti software siano protette in modo da prevenire, in misura ragionevole, compromissioni e aggiornamenti non validi. Su richiesta dell’autorità, il costruttore deve fornire tutti gli elementi relativi agli aggiornamenti software avvenuti su un veicolo.
È anche prevista la possibilità per il costruttore di chiedere la riservatezza di alcuni dati comunicati all’autorità, purché tale riservatezza non sia necessaria a garantire la sicurezza dei clienti interessati o del pubblico.
Decorrenza
Il decreto si applica obbligatoriamente dalla data del 7 luglio 2026. Su richiesta dei costruttori, può applicarsi già dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Punti principali
Ambito di applicazione
Il decreto riguarda gli aggiornamenti software dei veicoli di categoria M, N e O immatricolati in Italia, omologati ai sensi del regolamento UE 2018/858, del regolamento UE 2022/2236 e del regolamento ONU (UNECE) n. 156. È previsto anche l’eventuale aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà ai sensi dell’art. 78 del Codice della strada.
Aggiornamenti senza effetti sui dati tecnici
Se l’aggiornamento software non modifica i dati tecnici del Certificato di conformità, del documento unico o della documentazione d’uso e manutenzione, può essere effettuato senza comunicazioni all’autorità, anche da remoto. Il costruttore deve informare il proprietario, che presta il proprio assenso, salvo i casi in cui l’aggiornamento sia necessario per garantire la sicurezza e gli aspetti ambientali del veicolo.
Aggiornamenti con effetti sul documento unico
Quando la modifica software incide sulle caratteristiche omologative del veicolo e comporta la variazione dei dati riportati sul documento unico di circolazione e di proprietà, il costruttore deve inviare una comunicazione preventiva alla Divisione 3 della Direzione generale, con descrizione dell’aggiornamento, indicazione dell’RxSWIN o della versione software, modalità della campagna e lista dei telai interessati. La lista dei telai è poi trasmessa alla Divisione 7, agli UMC e al costruttore per agevolare il rilascio del nuovo documento unico.
Procedura di aggiornamento documentale
Dopo la comunicazione preventiva e, se necessario, l’assenso del proprietario, il costruttore può procedere all’aggiornamento del documento unico tramite istanza del centro autorizzato, corredata da apposita dichiarazione, presso un UMC con tariffa N003. Il veicolo viene restituito al proprietario solo dopo l’avvenuto aggiornamento del documento unico.
Comunicazioni periodiche e responsabilità
Il costruttore deve trasmettere periodicamente alla Divisione 7 l’elenco dei VIN dei veicoli aggiornati, suddivisi per omologazione. La Divisione 7 conserva tali dati in una banca dati dedicata, indicizzata per costruttore e omologazione. Restano inoltre fermi gli obblighi del costruttore di registrare le modifiche nella documentazione di sicurezza cibernetica, garantire autenticità e integrità degli aggiornamenti e fornire, su richiesta, tutte le informazioni sugli aggiornamenti effettuati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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