Salta al contenuto
Parere

Parere del Garante n. 480 del 13/08/2024

Parere su istanza di accesso civico - 13 agosto 2024

Garante Privacy480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT del Comune di Carobbio degli Angeli, sul diniego di accesso civico generalizzato a una domanda di mobilità di un dipendente comunale citata in una delibera. L’Autorità ritiene legittimo il rifiuto opposto dall’amministrazione ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013, perché l’ostensione del documento determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del controinteressato. Il parere valorizza il regime di pubblicità amplificata dell’accesso civico, i principi di minimizzazione e limitazione della finalità del GDPR e la natura sensibile, in senso ampio, delle informazioni sulla volontà del dipendente di trasferirsi presso altro ente. Resta salva la possibilità di accedere al documento tramite l’accesso documentale ex l. 241/1990, ove sussista un interesse diretto, concreto e attuale.

Parere su diniego di accesso civico alla copia di un’istanza di mobilità presentata da un dipendente comunale

Parere su istanza di accesso civico a domanda di mobilità di un dipendente comunale

Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta di parere del RPCT del Comune di Carobbio degli Angeli relativa al diniego di accesso civico generalizzato a una domanda di mobilità per trasferimento presentata da un dipendente comunale e richiamata in una delibera.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, in particolare la definizione di dato personale dell’art. 4, par. 1, n. 1, e i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c). Sono inoltre richiamati l’art. 154, comma 1, lett. g), del d.lgs. 196/2003, l’art. 5 del d.lgs. 33/2013 sull’accesso civico generalizzato, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), relativo al limite fondato sulla tutela dei dati personali. Vengono inoltre richiamate le Linee guida ANAC adottate d’intesa con il Garante (determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016) e il precedente provvedimento del Garante n. 521 del 15 dicembre 2016.

Vicenda esaminata

Secondo quanto rappresentato dal RPCT, un soggetto aveva chiesto di ottenere copia dell’istanza di mobilità di un dipendente comunale. Il Comune, anche a seguito dell’opposizione del controinteressato, aveva respinto la richiesta ritenendo che la divulgazione fosse incompatibile con la protezione dei dati personali. Il richiedente aveva proposto ricorso al RPCT, contestando il diniego.

Valutazioni del Garante sull’accesso civico

Il Garante evidenzia che l’oggetto della richiesta è un documento contenente informazioni personali, in particolare il nome del dipendente e la sua volontà di cambiare ente di lavoro. Nell’accesso civico generalizzato, a differenza dell’accesso documentale ex l. 241/1990, i documenti ottenuti diventano "pubblici" e conoscibili da chiunque, con un regime di diffusione molto ampio. Per questo, la valutazione del pregiudizio alla protezione dei dati personali deve essere particolarmente rigorosa.

L’Autorità sottolinea che, ai fini dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013, occorre verificare se l’ostensione arrechi un pregiudizio concreto ai diritti e alle libertà dell’interessato. Nel caso di specie, la conoscibilità generalizzata della volontà del dipendente di trasferirsi presso altro ente può incidere negativamente sulla sua posizione relazionale e professionale, sia dentro sia fuori dall’ambiente lavorativo, con possibili ripercussioni sulle future opportunità di carriera o di impiego.

Esito del parere

Alla luce dei principi del GDPR, del regime di pubblicità dell’accesso civico e delle indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC, il Garante ritiene corretto il diniego opposto dal Comune. L’ostensione dell’istanza di mobilità determinerebbe infatti un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nella sfera personale del dipendente, integrando il pregiudizio concreto richiesto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013.

Richiamo all’accesso documentale

Il Garante precisa tuttavia che resta salva la possibilità di richiedere il medesimo documento tramite l’accesso ai documenti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 ss. della l. 241/1990, purché il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

Conclusione

Il parere è dunque favorevole al diniego dell’accesso civico generalizzato richiesto, in quanto l’ostensione della domanda di mobilità comporterebbe un trattamento non proporzionato e non necessario dei dati personali del dipendente comunale.

Punti principali

Oggetto del quesito e contesto procedurale

Il RPCT del Comune di Carobbio degli Angeli ha chiesto il parere previsto dall’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013 su un provvedimento di diniego di accesso civico. La richiesta riguardava la copia di un’istanza di mobilità per trasferimento ad altro ente presentata da un dipendente comunale e richiamata in una deliberazione comunale.

Ragioni del diniego dell’amministrazione

Il Comune aveva rifiutato l’ostensione dopo l’opposizione del dipendente controinteressato, ritenendo sussistente un motivo di tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. Il richiedente aveva impugnato il diniego davanti al RPCT, insistendo per l’accesso.

Valutazione del Garante sulla natura dei dati richiesti

Il documento richiesto contiene dati e informazioni personali, in particolare il nominativo del dipendente e la sua volontà di essere trasferito presso altro ente pubblico. Il Garante richiama la nozione di dato personale dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR e sottolinea che, nell’accesso civico, i documenti ottenuti diventano pubblici e conoscibili da chiunque, con conseguenze più ampie rispetto all’accesso documentale ex l. 241/1990.

Applicazione del limite per protezione dei dati personali

L’Autorità osserva che l’accesso civico generalizzato deve essere rifiutato quando il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Nella valutazione occorre considerare i principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, nonché le ragionevoli aspettative di confidenzialità dell’interessato e la non prevedibilità delle conseguenze della diffusione del documento.

Esito e indicazioni operative

In coerenza con precedenti orientamenti sui documenti relativi alla mobilità dei dipendenti, il Garante conclude che il Comune ha correttamente respinto l’istanza di accesso civico, poiché la divulgazione della richiesta di mobilità comporterebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nella sfera del lavoratore. Resta ferma la possibilità di richiedere il documento mediante accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 ss. l. 241/1990, purché l’istante dimostri un interesse diretto, concreto e attuale.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazionedati personali dei dipendentitrasparenza amministrativaprotezione dei dati personali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.