Parere del Garante n. 466 del 18/07/2024
Parere sullo schema di decreto direttoriale interministeriale recante le specifiche tecniche per la messa a disposizione, nella fase giurisdizionale di merito, della videoregistrazione dei colloqui dei richiedenti asilo (c.d. Progetto “S.IN.D.A.C.A”) - 18 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto direttoriale interministeriale relativo alle specifiche tecniche per rendere disponibile, nella fase giurisdizionale di merito, la videoregistrazione dei colloqui dei richiedenti asilo nell’ambito del progetto S.IN.D.A.C.A. Il parere tiene conto di una lunga interlocuzione istruttoria e delle misure già inserite nello schema a tutela della sicurezza e dell’integrità dei dati. Resta però necessario perfezionare il testo su due profili centrali: l’individuazione del titolare del trattamento e, soprattutto, la fissazione di termini certi di conservazione dei dati personali, in particolare per i log e per le registrazioni richiamate dall’art. 5 dello schema. Il Garante richiama i principi di limitazione della conservazione, minimizzazione, integrità e riservatezza, nonché gli obblighi di sicurezza e accountability previsti dal GDPR.
Parere sullo schema di decreto direttoriale interministeriale sulle specifiche tecniche per la messa a disposizione della videoregistrazione dei colloqui dei richiedenti asilo nel progetto S.IN.D.A.C.A.
Parere sullo schema di decreto direttoriale interministeriale sulle specifiche tecniche S.IN.D.A.C.A
Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia sullo schema di decreto direttoriale interministeriale, predisposto dal Ministero dell’interno e dal Ministero della giustizia, relativo alle specifiche tecniche per rendere disponibile, nella fase giurisdizionale di merito, la videoregistrazione dei colloqui dei richiedenti asilo nel progetto S.IN.D.A.C.A. Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e si inserisce nel quadro applicativo dell’art. 14 del d.lgs. 25/2008.
Contesto procedurale e iter istruttorio
Il provvedimento sottoposto al Garante è il risultato di una articolata attività istruttoria. Dopo una prima nota di indicazioni preliminari dell’Ufficio del Garante, il Ministero dell’interno ha chiesto un confronto di lavoro con i dicasteri interessati; si è svolta una riunione con rappresentanti dei ministeri e dell’Ufficio del Garante, seguita da ulteriori interlocuzioni, fino all’invio di una versione aggiornata dello schema. Il testo esaminato risulta quindi frutto di un confronto tecnico volto a recepire i rilievi emersi in materia di protezione dei dati personali.
Quadro normativo di riferimento
Il decreto è adottato in attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 25/2008, che disciplina il verbale del colloquio personale del richiedente asilo. La norma prevede la videoregistrazione del colloquio, la trascrizione in lingua italiana con strumenti automatici di riconoscimento vocale, la lettura della trascrizione al richiedente in una lingua comprensibile, la sottoscrizione del verbale e la conservazione informatica del file e del verbale con garanzie di integrità, non modificabilità e certezza temporale. In sede di ricorso giurisdizionale, videoregistrazione e verbale sono messi a disposizione dell’autorità giudiziaria secondo specifiche tecniche definite d’intesa tra i Ministeri, sentito il Garante per i profili privacy.
Valutazione complessiva del Garante
Il Garante rileva che il nuovo testo recepisce molte delle indicazioni fornite in fase istruttoria e che il Ministero dell’interno, anche sulla base della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ex art. 35 GDPR, ha previsto misure tecniche e organizzative idonee a presidiare i trattamenti svolti nell’ambito del sistema S.IN.D.A.C.A. In particolare, tali misure appaiono coerenti con i principi di limitazione delle finalità, minimizzazione, integrità e riservatezza, nonché con gli obblighi di sicurezza, prevenzione delle violazioni e protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
Misure di sicurezza e organizzative richiamate nello schema
Lo schema prevede, tra l’altro:
- la registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sul sistema, sulla videoregistrazione e sul verbale da parte dei soggetti autorizzati, con individuazione dei tempi di conservazione;
- l’uso della crittografia per la trasmissione dei dati e misure tecniche per assicurare integrità, non modificabilità e certezza temporale delle registrazioni;
- procedure operative tra i diversi titolari coinvolti per rilevare e gestire eventuali violazioni dei dati personali;
- la limitazione degli attributi associati alle identità digitali dei soggetti autorizzati ai soli dati necessari;
- misure di accesso selettivo alle informazioni;
- il riesame e l’aggiornamento almeno annuale delle misure tecniche e organizzative o in caso di cambiamento dei rischi.
Il Garante richiama, per tali profili, gli artt. 5, par. 1, lett. b), c), e), f), 25, 32 e 33 del GDPR.
Rilievo sulla titolarità del trattamento
Un primo punto da perfezionare riguarda l’art. 5, commi 1 e 2, dello schema, che attribuisce la titolarità dei trattamenti al Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell’interno. Il Garante osserva che, in ragione della centralità della corretta individuazione del titolare ai fini delle responsabilità privacy, sarebbe preferibile identificare il titolare nel Ministero dell’interno e non nel solo dipartimento.
Rilievo sulla conservazione dei dati: necessità di termini certi
Il rilievo principale concerne la conservazione dei dati. Con riferimento all’art. 5, comma 2, lett. a), lo schema stabilisce che le registrazioni degli accessi e delle operazioni debbano essere inviate e raccolte da un sistema informatico centralizzato con tempi di conservazione di almeno 24 mesi. Per il Garante, tale formulazione non soddisfa il principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), GDPR, perché lascia indeterminato il momento della cancellazione.
Il testo deve quindi essere modificato in modo da individuare un termine certo di scadenza, ad esempio eliminando la parola "almeno" oppure fissando ex novo un termine determinato in base alla valutazione dell’amministrazione competente e alle eventuali esigenze di settore.
Conservazione dei dati di cui all’art. 5, comma 4
Il Garante formula un’analoga osservazione anche per il termine di conservazione previsto dall’art. 5, comma 4, dello schema, in collegamento con l’art. 14, comma 3, del d.lgs. 25/2008. In tale prospettiva, ritiene ragionevole fissare la conservazione in tre anni, quale periodo minimo stabilito dalla norma primaria, oppure in un diverso termine congruo purché motivatamente individuato.
Conclusioni
Il parere è quindi favorevole, ma subordinato a una condizione: all’art. 5, commi 1, lett. a), e 4, devono essere individuati termini certi di conservazione dei dati personali. Il Garante formula inoltre un’osservazione sull’opportunità di ricondurre la titolarità del trattamento al Ministero dell’interno anziché al solo Dipartimento libertà civili e immigrazione. Il parere conferma la legittimità dell’impianto complessivo dello schema, purché siano precisati i profili di data retention e di corretta allocazione delle responsabilità privacy.
Punti principali
Oggetto e base normativa del parere
Il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Garante sullo schema di decreto direttoriale interministeriale, adottato ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 25/2008, relativo alle specifiche tecniche per la messa a disposizione della videoregistrazione dei colloqui dei richiedenti asilo nella fase giurisdizionale di merito. Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR.
Esito del parere
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema, riconoscendo che il testo aggiornato recepisce molte delle indicazioni fornite in istruttoria e contiene misure tecniche e organizzative coerenti con il GDPR. Il parere è però favorevole con una condizione e con un’osservazione.
Misure di sicurezza e garanzie già previste
Lo schema, anche sulla base della valutazione d’impatto ex art. 35 GDPR, prevede registrazione degli accessi e delle operazioni sul sistema, uso della crittografia, procedure per la gestione delle violazioni dei dati personali, limitazione degli attributi delle identità digitali, accesso selettivo alle informazioni e riesame almeno annuale delle misure tecniche e organizzative. Il Garante considera tali misure coerenti con gli artt. 5, 25, 32 e 33 GDPR.
Criticità sulla titolarità del trattamento
All’art. 5, commi 1 e 2, lo schema attribuisce la titolarità dei trattamenti al Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell’interno. Il Garante osserva che sarebbe opportuno individuare il titolare nel Ministero dell’interno e non nel solo dipartimento, poiché la corretta individuazione del titolare è essenziale per definire responsabilità e competenze in materia di protezione dei dati.
Criticità sulla conservazione dei dati
Il principale rilievo riguarda la conservazione: l’art. 5, comma 2, lett. a), prevede tempi di conservazione di almeno 24 mesi per le registrazioni degli accessi e delle operazioni, ma la formula "almeno" non consente di determinare un termine certo di cancellazione e non è conforme al principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), GDPR. Il Garante chiede quindi di eliminare "almeno" o comunque di fissare un termine preciso.
Conservazione dei dati di cui all’art. 5, comma 4
Analoghe considerazioni vengono svolte per il termine di conservazione previsto dal comma 4 dell’art. 5, richiamando l’art. 14, comma 3, del d.lgs. 25/2008. Il Garante ritiene ragionevole fissare il termine in tre anni, corrispondenti al periodo minimo previsto dalla norma primaria, oppure in un altro periodo congruo motivatamente determinato dall’amministrazione.
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