Parere del Garante n. 477 del 02/08/2024
Parere su uno schema di disegno di legge recante disposizioni e deleghe in materia di intelligenza artificiale - 2 agosto 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole, ma con numerose condizioni e un’osservazione, sullo schema di disegno di legge in materia di intelligenza artificiale. Il provvedimento, coerente nell’impostazione generale e orientato a un uso antropocentrico dell’IA, richiede però un più stretto coordinamento con il GDPR, il Codice privacy, il d.lgs. 51/2018 e l’AI Act. Il Garante chiede soprattutto di rafforzare le garanzie nei trattamenti di dati personali correlati ai sistemi di IA, di precisare il ruolo dell’Autorità nei vari passaggi applicativi e di integrare le norme settoriali su sanità, ricerca, lavoro, strategia nazionale e governance. Particolare attenzione è dedicata ai minori, ai dati sanitari, all’uso secondario dei dati per ricerca, alla piattaforma AGENAS, alle competenze di AgID e ACN e alla designazione del Garante come autorità competente in alcuni casi previsti dall’AI Act.
Parere sullo schema di disegno di legge recante disposizioni e deleghe in materia di intelligenza artificiale
Parere sullo schema di disegno di legge in materia di intelligenza artificiale
Il Garante per la protezione dei dati personali esamina, ai sensi dell’art. 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, lo schema di disegno di legge recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale" trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il parere è favorevole, ma accompagnato da numerose condizioni e da una osservazione volte a garantire il pieno coordinamento del testo con il GDPR, il Codice privacy, il d.lgs. 51/2018 e l’AI Act (Regolamento (UE) 2024/1689).
Inquadramento generale del disegno di legge
Il provvedimento è articolato in sei Capi e reca norme di natura sia programmatica sia settoriale e promozionale, finalizzate a disciplinare ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale. Il testo contiene inoltre una delega al Governo per l’adeguamento della normativa interna all’AI Act. Il Garante apprezza l’impostazione antropocentrica del disegno di legge e l’orientamento alla tutela dei diritti fondamentali, ma segnala il rischio di sovrapposizioni con il quadro europeo e la necessità di evitare disposizioni non perfettamente coordinate con la disciplina di protezione dei dati.
Principi generali e necessità di una clausola trasversale privacy
Il Garante rileva che, dato l’impatto sistemico dell’IA sul trattamento dei dati personali, è opportuno inserire nel Capo I una disposizione generale e trasversale che stabilisca espressamente che il trattamento dei dati personali correlato a sistemi di intelligenza artificiale avviene nel rispetto del GDPR, del Codice privacy e del d.lgs. 51/2018. Tale previsione dovrebbe sostituire i commi 2 e 3 dell’art. 4, così da evitare rinvii frammentari e assicurare coerenza complessiva con la normativa vigente.
Il Garante chiede anche di correggere l’art. 3, comma 1, collocando il riferimento alla protezione dei dati personali nell’ambito dei diritti fondamentali da rispettare, e non tra i meri principi, e di estendere in modo espresso la clausola di salvaguardia delle funzioni dell’Autorità a tutte le disposizioni del disegno di legge che presentino implicazioni in materia di protezione dei dati.
Minori, consenso e verifica dell’età
Con riguardo all’art. 4, comma 4, il Garante ritiene che il riferimento alla soglia dei quattordici anni debba essere sostituito con un rinvio mobile all’art. 2-quinquies del Codice, in modo da mantenere l’allineamento automatico con l’eventuale evoluzione della disciplina nazionale. Il comma dovrebbe inoltre essere integrato con la previsione di misure idonee a garantire un’effettiva verifica dell’età del minore, evitando aggiramenti della soglia di consenso, anche mediante richiamo alle misure già previste dall’art. 13-bis, comma 3, del d.l. 123/2023.
Settore sanitario: dati particolari, AI Act e uso secondario
Nel settore sanitario il Garante considera l’art. 7 condivisibile nei suoi obiettivi, ma insufficiente sotto il profilo delle garanzie per i dati personali. Chiede che venga richiamato l’art. 10 dell’AI Act, applicabile ai sistemi ad alto rischio, con specifico riguardo al trattamento di dati particolari ex art. 9 GDPR. Tra le garanzie da valorizzare indica la preferenza per dati sintetici o anonimi, limiti stringenti all’uso dei dati sanitari, il divieto di trasmissione, trasferimento o comunicazione dei dati e la limitazione della conservazione. La disposizione va inoltre coordinata con il Regolamento sullo Spazio europeo dei dati sanitari.
Quanto all’art. 8, dedicato ai trattamenti per la ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di IA in ambito sanitario, il Garante ritiene necessario un intervento più articolato. La norma deve essere resa conforme ai requisiti di determinatezza degli artt. 6, par. 3, lett. b), e 9, par. 2, lett. g), GDPR e dell’art. 2-sexies del Codice. L’uso secondario dei dati deve essere assistito dalle garanzie dell’art. 89 GDPR per i trattamenti a fini di ricerca. È inoltre opportuno sostituire la formula relativa ai dati "privi di elementi identificativi diretti" con il concetto di dati pseudonimizzati, eliminare la possibilità di adempiere l’informativa mediante mera pubblicazione sul sito web del titolare e chiarire che il decorso dei trenta giorni dalla comunicazione al Garante non consuma i poteri di controllo e, se del caso, sanzionatori dell’Autorità.
Piattaforma AGENAS e trattamento dei dati in sanità
L’art. 9, che disciplina l’IA per finalità di diagnosi, cura, riabilitazione, prevenzione e ricerca in campo medico, biomedico ed epidemiologico, richiede secondo il Garante ulteriori garanzie. Vanno richiamati i requisiti dell’art. 10 dell’AI Act, deve essere previsto il parere del Garante sui decreti attuativi dell’art. 12-bis del d.l. 179/2012 e la definizione integrativa degli elementi del trattamento affidata a una fonte regolamentare o, in subordine, a un decreto ministeriale anche non regolamentare. Il Garante manifesta anche perplessità sulla scelta di attribuire la titolarità dei trattamenti della piattaforma ad AGENAS anziché al Dicastero competente, che appare invece il soggetto cui il trattamento è complessivamente imputabile.
Lavoro, professioni e fase preassuntiva
Per il settore lavoristico il Garante ritiene che l’art. 10 debba essere rafforzato con il richiamo agli artt. 22, par. 3, e 88 GDPR e agli artt. 113 e 114 del Codice, al fine di presidiare i trattamenti di dati personali funzionali ai sistemi di IA. Precisa che il rinvio all’art. 1-bis del d.lgs. 152/1997 non è esaustivo, poiché si riferisce ai soli trattamenti interamente automatizzati. Inoltre osserva che la disciplina non può limitarsi alla fase successiva all’instaurazione del rapporto, ma deve estendersi anche alla fase preassuntiva, in cui l’IA è spesso impiegata per la selezione del personale.
Strategia nazionale, Autorità competenti e governance
L’art. 17, che attribuisce la predisposizione e l’aggiornamento della Strategia nazionale per l’IA alla struttura della Presidenza del Consiglio competente per innovazione tecnologica e transizione digitale, dovrebbe essere integrato con la previsione del parere del Garante, così da assicurare la coerenza della Strategia con la disciplina privacy. L’art. 18, relativo alle Autorità nazionali per l’IA individuate in AgID e ACN, va perfezionato chiarendo il ruolo del Garante quale autorità indipendente competente in materia di protezione dei dati personali. Il Garante chiede anche di essere inserito nel Comitato di coordinamento e di prevedere un flusso strutturato di trasmissione reciproca di atti e informazioni tra AgID, ACN e Autorità, quando emergano profili rilevanti in materia di protezione dei dati.
Delega per l’adeguamento all’AI Act e ruolo del Garante
Sul versante dell’art. 22, che conferisce al Governo la delega per l’adeguamento dell’ordinamento interno all’AI Act, il Garante ritiene necessari criteri direttivi più specifici. In particolare, va disciplinata l’eventuale autorizzazione dei sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità di polizia, individuando l’autorità competente a rilasciarla ai sensi dell’art. 5, par. 3, dell’AI Act. Il Garante suggerisce inoltre di designarlo quale autorità competente, ai sensi dell’art. 74, par. 8, AI Act, per i sistemi di IA ad alto rischio impiegati in attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia, nonché di prevedere il suo adeguato coinvolgimento negli spazi di sperimentazione normativa previsti dall’AI Act.
Il Garante osserva infine che dovrebbe essere considerato tra le autorità competenti alla tutela dei diritti fondamentali ai sensi dell’art. 77 dell’AI Act, in ragione della sua competenza primaria sulla protezione dei dati personali, diritto fondamentale di cui all’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Conclusione
Il parere si chiude dunque con un assenso condizionato: il Garante approva l’impianto complessivo del disegno di legge, ma richiede numerose integrazioni per assicurare un corretto bilanciamento tra sviluppo dell’intelligenza artificiale, tutela dei diritti fondamentali e protezione dei dati personali, nonché per definire con maggiore precisione il ruolo dell’Autorità nel futuro assetto regolatorio e applicativo.
Punti principali
Esito del parere e impostazione generale
Il Garante, ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR, esprime parere favorevole sullo schema di disegno di legge, riconoscendone l’obiettivo di orientare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale in senso antropocentrico, compatibile con i diritti fondamentali e il principio di non discriminazione. Tuttavia rileva che molte norme hanno natura programmatica e rischiano sovrapposizioni con l’AI Act, per cui è necessario un miglior coordinamento con la disciplina di protezione dei dati e con il quadro unionale.
Necessità di una clausola generale di conformità privacy
Tra le condizioni principali, il Garante chiede di introdurre nel Capo I una disposizione trasversale che imponga, per tutti i trattamenti di dati personali correlati a sistemi di IA, il rispetto del GDPR, del Codice privacy e del d.lgs. 51/2018, con conseguente soppressione dei commi 2 e 3 dell’art. 4. Chiede inoltre di correggere l’art. 3, comma 1, collocando il riferimento alla protezione dei dati personali nell’ambito dei diritti fondamentali, e di rafforzare la clausola di salvaguardia delle funzioni del Garante, chiarendo che essa si estende a tutte le norme del disegno di legge con impatto privacy.
Minori e consenso al trattamento
L’art. 4, comma 4, va, secondo il Garante, allineato all’art. 2-quinquies del Codice mediante rinvio mobile, invece di richiamare una soglia fissa di quattordici anni. Deve inoltre essere previsto espressamente un sistema adeguato di verifica dell’età per evitare facili elusioni della soglia di consenso autonoma del minore, richiamando le misure già adottate ai sensi dell’art. 13-bis, comma 3, del d.l. 123/2023.
Sanità, ricerca e uso secondario dei dati
Nel settore sanitario il Garante chiede di integrare l’art. 7 con i requisiti più stringenti dell’art. 10 dell’AI Act per i sistemi ad alto rischio, soprattutto per il trattamento di dati particolari ex art. 9 GDPR. Suggerisce preferenza per dati sintetici o anonimi, limiti specifici all’uso dei dati sanitari e restrizioni sulla conservazione. Per l’art. 8, relativo alla ricerca e sperimentazione scientifica per sistemi di IA in ambito sanitario, il Garante richiede maggiore determinatezza della base normativa, l’applicazione delle garanzie dell’art. 89 GDPR, la sostituzione della formula sui dati "privi di elementi identificativi diretti" con quella di dati pseudonimizzati, l’eliminazione dell’informativa generale via sito web e una clausola che preservi i poteri di controllo e sanzionatori dell’Autorità anche dopo il decorso del termine di trenta giorni.
Piattaforma sanitaria AGENAS e titolarità del trattamento
L’art. 9 va integrato richiamando le garanzie dell’AI Act, prevedendo il parere del Garante sui decreti attuativi e demandando la disciplina integrativa a una fonte regolamentare o, in subordine, a un decreto ministeriale anche non regolamentare. Il Garante esprime perplessità anche sulla titolarità dei trattamenti attribuita ad AGENAS anziché al Dicastero competente, cui il trattamento appare complessivamente imputabile.
Lavoro, professioni e fase preassuntiva
Per il settore lavoristico il Garante chiede che l’art. 10 richiami espressamente le garanzie degli artt. 22, par. 3, e 88 GDPR e degli artt. 113 e 114 del Codice. Precisa che il richiamo all’art. 1-bis del d.lgs. 152/1997 non è sufficiente perché riguarda solo i trattamenti interamente automatizzati. Inoltre ritiene che la disciplina debba estendersi anche alla fase preassuntiva, con un comma aggiuntivo che lo preveda espressamente.
Strategia nazionale, autorità competenti e ruolo del Garante
Il Garante ritiene opportuno che la Strategia nazionale per l’IA, disciplinata dall’art. 17, sia sottoposta anche al suo parere, in modo da prevenire incompatibilità con la disciplina privacy. Quanto all’art. 18, chiede di chiarire il proprio ruolo quale autorità indipendente per la protezione dei dati, di rafforzare la clausola di salvaguardia delle sue funzioni e di prevederne la partecipazione al Comitato di coordinamento tra le autorità nazionali per l’IA. Propone anche uno scambio strutturato di atti e informazioni tra AgID, ACN e Garante nei procedimenti che presentino profili di protezione dati.
Delega per l’adeguamento all’AI Act e designazioni specifiche
Sul versante della delega di cui all’art. 22, il Garante chiede criteri direttivi specifici per disciplinare l’eventuale autorizzazione dei sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità di polizia e per designarlo quale autorità competente ai fini dell’art. 74, par. 8, AI Act sui sistemi ad alto rischio in ambito contrasto, frontiere, giustizia e democrazia. Ritiene inoltre opportuno essere coinvolto negli spazi di sperimentazione normativa previsti dall’AI Act e osserva che dovrebbe essere annoverato tra le autorità competenti alla tutela dei diritti fondamentali ai sensi dell’art. 77 AI Act.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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